Anno 2008
Numero 22
Data 11/11/2008
Abrogato No
Materia Economato - Contratti - Appalti;
Note Pubblicato nel B.U.R.Puglia n. 177 del 17 novembre 2008
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Regolamento Regionale 11 novembre 2008, n. 22

Regolamento dell'Albo on line dei Fornitori della Regione Puglia(1) 


(1) Vedi anche la l.r. 4/2010, art. 54


IL PRESIDENTE 

DELLA GIUNTA REGIONALE



 

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

 

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

 

Visto l’art. 44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

 

Vista la L.R. 25 gennaio 1977 n. 2  che, all’art. 23, prevede l’adozione di un regolamento attuativo della legge; (2) 

 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2073 del 04.11.2008 di adozione del Regolamento;

 

EMANA

 

Il seguente Regolamento:

 



(2) Nel BURP è , erroneamente, riportata la legge n. 2/1997 che non ha in enumerazione l'art. 23.


Art. 1

Oggetto



Il presente regolamento stabilisce disposizioni e modalità di funzionamento dell’Albo on line dei Fornitori della Regione Puglia.

L’albo dei fornitori, ai sensi dell’art. 23 della LR n. 2/77, è lo strumento con cui la Regione Puglia procede alla identificazione delle imprese più qualificate a fornire i lavori, forniture ed i servizi di cui necessita e alla individuazione dei professionisti più qualificati a fornire prestazioni professionali.

La struttura regionale preposta alla gestione dell’Albo è il Settore Affari Generali dell’Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva. I servizi di gestione, iscrizione, aggiornamento e consultazione dell’Albo sono erogati attraverso il portale EmPULIA (www.empulia.it).

Gli scopi che la Regione Puglia persegue mediante l’istituzione dell’Albo sono i seguenti:

§  garantire la qualità delle prestazioni a favore della Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;

§  recepire integralmente applicandoli compiutamente, i principi di cui al 1° e 2° comma all’art. 2 del D.Lgs. n° 163/2006;

§  dotarsi di un elenco di soggetti idonei per specializzazione e competenze professionali a cui far riferimento per l’approvvigionamento di servizi professionali, nei casi previsti dalle leggi vigenti;

§  offrire anche alle Pubbliche Amministrazioni localizzate nella regione Puglia uno strumento in grado di accelerare i processi di affidamento e approvvigionamento delle forniture di servizi e lavori, nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i).

L’Albo non è sostitutivo di analoghi albi costituiti a livello nazionale e regionale, ma, aperto, complementare e potenzialmente cooperativo con gli stessi nel pieno rispetto della normativa vigente.




Art. 2

Campo di applicazione


L’Albo può essere utilizzato da tutte le Amministrazioni Pubbliche pugliesi nei seguenti casi:

a)    selezione degli operatori economici da invitare per gli approvvigionamenti da effettuarsi a mezzo di trattativa diretta;

b)   invito ad imprese qualificate ai fini della loro partecipazione a procedure negoziate;

c)    acquisizioni in economia nei limiti e con le modalità previste all’art. 125 del D.Lgs. 163/2006;

d)   selezione dei Professionisti per affidare incarichi professionali.

La selezione dei fornitori è effettuata dalle Amministrazioni Pubbliche suddette, mediante propri atti amministrativi; pertanto, tali enti si assumono le responsabilità attinenti ad eventuali violazioni delle vigenti norme in materia.

Ai fornitori e ai Professionisti potrà essere richiesto, a discrezione dell’Amministrazione richiedente, di provare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo.

La formazione dell’Albo non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti, ma permette alle Amministrazioni Pubbliche pugliesi l’individuazione dei fornitori e dei soggetti ai quali affidare incarichi professionali; l’iscrizione non comporta, pertanto, l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Regione Puglia, né vincola le Amministrazioni Pubbliche pugliesi a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comporta l’attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all’eventuale conferimento.




Art. 3

Principi



Le Amministrazioni Pubbliche nell’utilizzo del presente Albo, si impegnano a ottemperare ai principi generali di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti.




Art. 4

Struttura dell’albo



L’Albo è strutturato in due sezioni separate e dedicate rispettivamente ai Fornitori e ai Professionisti; le singole sezioni sono articolate in categorie merceologiche, il cui elenco completo è presente sul portale EmPULIA.

Per sopravvenute esigenze organizzative, detto elenco può essere integrato e/o variato, sia nel numero sia nella denominazione delle categorie merceologiche, a cura della struttura regionale preposta alla sua gestione.




Art. 5

Presentazione delle istanze



I soggetti che intendono essere iscritti all’Albo, dovranno effettuare l’iscrizione secondo le modalità stabilite nel presente articolo.

Ai fini dell’iscrizione, pertanto, i soggetti richiedenti dovranno preventivamente registrarsi al portale EmPULIA.

L’istanza dovrà essere inoltrata mediante compilazione dell’apposito modulo on line disponibile sul portale ed allegando l’ ulteriore documentazione richiesta secondo le modalità stabilite sul portale stesso, riportando tutti gli elementi utili alla identificazione e connotazione di ciascuna impresa, quali, a titolo non esaustivo: i prodotti o i servizi in relazione alla fornitura dei quali intendono iscriversi (seguendo la classificazione merceologica recepita dalle apposite procedure del portale), informazioni di carattere commerciale e tecnico, le certificazioni possedute.

I Professionisti, invece, dovranno inserire il proprio curriculum vitae in formato europeo che attesti le proprie specializzazioni e le relative competenze ed esperienze professionali.

A pena di esclusione, il curriculum dovrà recare, in calce, l’autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e la dichiarazione di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi. L’istruttoria sarà effettuata dalla struttura regionale preposta alla gestione dell’Albo, secondo l’ordine cronologico di acquisizione a sistema, e comunque, entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di presentazione dell’istanza, completa degli allegati previsti.

La Regione Puglia comunicherà a ciascun soggetto richiedente, attraverso la piattaforma, l’esito dell’istruttoria.

Nell’ipotesi in cui non sia possibile accogliere l’istanza di iscrizione, entro il termine di ulteriori 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, la citata struttura regionale comunicherà attraverso il sistema ovvero tramite comunicazione scritta i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Successivamente al ricevimento della comunicazione, la ditta interessata potrà presentare chiarimenti e/o ulteriore documentazione utili all’iscrizione.

La medesima struttura regionale valuterà la documentazione integrativa prodotta, nei termini e con le modalità esposte nei commi precedenti. Fermo restando che le dichiarazioni possono essere rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., la Regione Puglia verificherà la veridicità di quanto dichiarato nelle istanze presentate.

L’iscrizione all’Albo diventa efficace nel momento dell’inserimento del nominativo nell’elenco ufficiale della Regione Puglia - visibile sul portale www.empulia.it.




Art. 6

Utilizzo dell’albo



L’Albo potrà essere utilizzato nei casi previsti dal precedente articolo 4, privilegiando il criterio di rotazione, laddove applicabile.

Le funzionalità di consultazione dell’Albo consentono di individuare liste di soggetti che rispondono a determinati criteri di ricerca impostati dall’Amministrazione richiedente.

Qualora dovesse essere presente nell’Albo un numero di soggetti insufficienti rispetto al numero minimo richiesto dalla vigente normativa sugli appalti, l’Amministrazione utilizzatrice potrà integrare l’elenco con imprese o professionisti individuati attraverso specifiche ricerche di mercato.




Art. 7

Durata dell’iscrizione



Le Imprese e i Professionisti rimangono iscritti all’Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento, debitamente motivato, di sospensione e cancellazione di cui al successivo art. 10.




Art. 8

Rinnovo ed aggiornamento



In conformità alla vigente normativa, al fine di mantenere aggiornate le informazioni di qualificazione relative a ciascun soggetto iscritto all’Albo, la struttura regionale preposta alla gestione dell’Albo invia - di norma con cadenza annuale - una comunicazione recante richiesta di confermare o meno i dati in suo possesso e di trasmettere le eventuali variazioni con le stesse modalità previste per l’iscrizione all’Albo.

Resta salva, comunque, la facoltà del soggetto iscritto di modificare, in qualsiasi momento, i dati contenuti nella propria istanza di iscrizione.

Ove le variazioni e/o integrazioni contenute nell’aggiornamento siano essenziali ai fini della qualificazione del fornitore, si aprirà nuovamente la fase di istruttoria, nei termini di cui al precedente art. 6, durante la quale il fornitore sarà temporaneamente sospeso dall’Albo.




Art. 9

Cause di non scrivibilità, sospensione e cancellazione


Non possono essere iscritti all’Albo, i fornitori per i quali sussistono condizioni di incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione o che non possiedano i requisiti di idoneità professionale secondo la normativa nazionale, in conformità a quanto previsto agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Il fornitore nei cui confronti siano accertati i motivi di non iscrivibilità sopra menzionati, non può chiedere di nuovo l’iscrizione prima che siano trascorsi due anni dall’avvenuto accertamento. La struttura regionale preposta alla gestione dell’Albo, a sua discrezione, o se del caso, d’ufficio, può sospendere il fornitore dall’Albo per un periodo adeguato o cancellare la stesso, qualora riscontri nei suoi confronti quanto segue:

§  incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione secondo la vigente normativa, con le modalità già sopra esposte;

§  perdita dei requisiti minimi richiesti per l’iscrizione all’Albo;

§  cessazione di attività professionale;

§  ripetuti rifiuti o mancate risposte alle richieste di offerta senza giustificazioni;

§  inadempienze contrattuali;

§  omissione di comunicazioni, ai sensi dell’art. 9 del presente regolamento, delle variazioni da parte del fornitore;

§  ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

Il provvedimento di sospensione o cancellazione:

§  viene adottato direttamente dal Dirigente responsabile della struttura regionale preposta alla gestione dell’Albo, su segnalazione scritta da parte degli uffici regionali e/o di altre Amministrazioni che abbiano usufruito dei servizi effettuati dal Professionista nei cui confronti le richieste di sospensione e/o cancellazione sono fatte;

§  è comunicato al fornitore interessato;

§  può essere revocato, su richiesta documentata del fornitore, qualora decadano le condizioni che hanno determinato la sospensione o cancellazione ovvero quando il Professionista presenti domanda di cancellazione della propria candidatura.




Art. 10

Disposizioni finali



I dati forniti saranno raccolti, pubblicati e trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.





Disposizioni finali


Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia