Regolamento Regionale 22 aprile 2008, n. 4 Procedure per l'erogazione di incentivi costituenti regime regionale di aiuto nel campo dell'occupazione (1)
(1) Il presente regolamento è applicato limitatamente agli investimenti in corso ai sensi del reg. reg. 2/2009, art. 17
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Visto
lart. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti
regionali. - Vista
la Delibera di Giunta Regionale n. 517 dell’8/04/2008 di adozione del
Regolamento. EMANA Il seguente Regolamento:
Art. 1(Ambito di applicazione) 1. Il presente Regolamento disciplina i regimi di aiuto regionali esenti dall’obbligo di notificazione preventiva alla Commissione Europea, a norma della disciplina comunitaria (Regolamento (CE) N. 2204/2002), in materia di: a) Aiuti alla creazione di posti di lavoro, in applicazione dell’art. 4 di tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore dell’Occupazione; b) Aiuti all’assunzione stabile, tutelata e sicura di lavoratori svantaggiati, in applicazione dell’art. 5 e di tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore dell’Occupazione. 2. Il presente Regolamento non si applica ai seguenti settori: - carboniero;
- della costruzione navale;
- operanti in attività direttamente connesse all’esportazione (direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costruzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione e agli aiuti condizionati all’impiego di prodotti interni rispetto ai prodotti esportati);
- operanti in settori condizionati all’impiego preferenziale dei prodotti interni rispetto ai prodotti importati.
- Nel caso di aiuti concessi in favore della creazione di posti di lavoro, non possono accedere alle agevolazioni anche le imprese appartenenti al settore dei trasporti.
3. Il dettaglio delle procedure è definito da appositi Bandi per la presentazione delle domande di agevolazione. 4. Le risorse disponibili sono quelle rivenienti dal POR Puglia 2000/2006, asse III, “Risorse umane”, misura 3.11.
Art. 2(Definizioni)
1. Ai fini del
presente regolamento, si intende per:
a)
aiuto: qualsiasi
misura che soddisfi tutti i criteri di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del
trattato CE;
b)
piccola o media
impresa, un’impresa quale definita dall’allegato I del regolamento (CE) n.
70/2001;
c)
intensità lorda
dell’aiuto, l’importo dell’aiuto espresso in percentuale dei costi di cui
trattasi. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta.
Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in
denaro, l’importo dell’aiuto è l’equivalente della sovvenzione. Gli aiuti
erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della
concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione e
del calcolo dell’importo dell’aiuto nel caso di prestiti agevolati è il tasso di
riferimento applicabile al momento della concessione;
d)
intensità netta
dell’aiuto, l’importo attualizzato dell’aiuto dopo deduzione delle imposte,
espresso in percentuale dei costi di cui trattasi;
e)
numero di
dipendenti, il numero di unità lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di
lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a
tempo parziale ed il lavoro stagionale come frazioni di ULA;
f)
lavoratore
svantaggiato, qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia
difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire
qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei seguenti criteri:
i) qualsiasi giovane
che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da
non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito
regolarmente;
ii) qualsiasi
lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all’interno della Comunità o
divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro;
iii)qualsiasi persona
appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le
sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza
lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un’occupazione stabile;
iv) qualsiasi persona
che desideri intraprendere o riprendere un’attività lavorativa e che non abbia
lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare
qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per le difficoltà di conciliare
vita lavorativa e vita familiare;
v)
qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico;
vi) qualsiasi persona
priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente,
priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
vii) qualsiasi persona di più di 50 anni
priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
viii) qualsiasi
disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi
precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25
anni;
ix) qualsiasi persona
riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi
della legislazione nazionale;
x) qualsiasi persona
che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è
stata sottoposta a una pena detentiva o a un’altra sanzione penale;
xi) qualsiasi donna di
un’area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di
disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili
e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di
disoccupazione maschile dell’area considerata per almeno due dei tre anni civili
precedenti;
g)
costi salTimes
New Romani, incluse le seguenti componenti che il beneficiario è di fatto
tenuto a corrispondere in relazione al posto di lavoro considerato:
-
la retribuzione
lorda, vale a dire prima dell’applicazione dell’imposta,
-
i contributi di
sicurezza sociale obbligatori.
Art. 3(Soggetti beneficiari) 1. I destinatari del presente regime di aiuto
sono le imprese di ogni dimensione, le organizzazioni no profit, le cooperative,
anche sociali, i consorzi di piccole e medie imprese con attività esterna,
aventi sede legale e/o produttiva nel territorio della Regione Puglia.
Art. 4(Localizzazione) 1. Le imprese potranno accedere ai
finanziamenti solo per progetti di assunzione presso le sedi ubicate nel
territorio della Regione Puglia.
Art. 5(Creazione di posti di lavoro) 1. L’aiuto regionale
può essere concesso per la creazione di posti di lavoro. Per creazione di posti
di lavoro s’intende l’incremento netto del numero di posti di lavoro rispetto
alla media di un periodo di riferimento. Il numero di posti di lavoro
corrisponde al numero di unità di lavoro/anno (ULA), cioè al numero di
lavoratori subordinati occupati a tempo pieno; il lavoro dei dipendenti che non
hanno lavorato tutto l’anno o che hanno lavorato a tempo parziale è
contabilizzato in frazioni di ULA.
2. Per accedere alle
agevolazioni devono ricorrere le seguenti condizioni:
-
i posti di lavoro
creati devono rappresentare un incremento netto del numero di dipendenti, sia
dello stabilimento che dell’impresa interessati, rispetto alla media dei dodici
mesi precedenti;
-
i posti di lavoro
creati devono essere conservati per un periodo minimo di tre anni, o di due anni
nel caso delle PMI;
-
i lavoratori
assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non devono aver mai lavorato
prima o devono aver perso o essere in procinto di perder l’impiego precedente.
Art. 6(Assunzione di lavoratori svantaggiati) 1. L’aiuto regionale può essere concesso per
l’assunzione di qualsiasi persona appartenente ad una categoria di cui all’art.
2 del presente Regolamento.
Art. 7(Criteri e modalità)
1. Ai fini dell’attuazione del regime d’aiuto
la Regione Puglia provvede ad emanare appositi Bandi, che dovranno essere
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
2. Entro il termine stabilito dai Bandi, i
soggetti beneficiari dovranno presentare la domanda d’accesso, utilizzando
esclusivamente appositi moduli predisposti dalla Regione Puglia.
3. Per poter accedere alle agevolazioni le
imprese devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non
trovandosi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione
controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.
Art. 8(Intensità di aiuto)
1. I bandi, di cui all’articolo precedente,
prevedranno espressamente l’intensità di aiuto riconosciuta ai soggetti
beneficiari. Tale intensità non potrà superare i massimali previsti dai
regolamenti comunitari.
Art. 9(Spese ammissibili)
1. Le spese ammissibili a contributo
nell’ambito del Fondo sociale europeo sono quelle indicate nel Regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio del 21.6.1999 recante disposizioni generali sui Fondi
strutturali, nel Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12.7.1999 relativo al Fondo sociale europeo, nel Regolamento (CE)
n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il Regolamento (CE)
n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda lammissibilità delle spese
concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il
Regolamento (CE) n. 1145/2003.
2. Ulteriori e specifiche indicazioni
riguardanti l’ammissibilità delle spese sono contenute in allegato al
Complemento di Programmazione del POR Puglia 2000-2006 Fondo Sociale Europeo.
3. In generale, per essere considerate
ammissibili, le spese devono essere:
-
conformi alla
normativa europea in materia di Fondi strutturali ed alle altre norme
comunitarie e nazionali applicabili;
-
conformi sia alle
tipologie di spese ammissibili nell’ambito del Fondo sociale europeo, sia alle
Misure ed alle indicazioni del POR Puglia 2000-2006 FSE;
-
strettamente
connesse all’azione approvata e realizzata;
-
sostenute entro il
termine iniziale e finale di ammissibilità;
-
documentate con
giustificativi originali;
-
conformi alle
leggi contabili e fiscali nazionali;
-
registrate nella
contabilità generale e specifica dei soggetti attuatori;
-
contenute entro i
limiti (per natura e per importo) del preventivo approvato;
-
conformi alle
prescrizioni impartite dal soggetto gestore in materia.
4. Le spese ammissibili sono i costi
salTimes New Romani lordi di ciascun lavoratore assunto, considerati nei
dodici mesi successivi all’assunzione a tempo indeterminato.
5. I costi erariali lordi di
ciascuna unità lavorativa assunta da considerare ammissibili a rimborso, sono
rilevabili, dalla busta paga mensile, redatta in conformità alla normativa
vigente e ai vincoli contrattuali di riferimento, dalla quota maturata da
ciascuna unità lavorativa relativa al Trattamento di fine rapporto e dai ratei
riferiti alle mensilità maturate. Gli oneri contributivi e previdenziali (INPS e
INAIL) vanno anch’essi considerati al lordo di tutte le agevolazioni di cui
l’impresa beneficia.
6. Per “spese effettivamente sostenute” (o,
in breve, “spese sostenute”), si intendono i pagamenti effettuati dai soggetti
attuatori, in relazione alle spese ammissibili nell’ambito del progetto. Ai
sensi del Regolamento (CE) n. 448/04, i pagamenti effettuati devono essere
comprovati da fatture quietanzate o documenti contabili aventi forza probatoria
equivalente. Le spese certificate che non corrispondono a questa definizione di
“spesa effettivamente sostenuta” (o “spesa sostenuta”), non saranno
riconosciute.
Art. 10(Revoche)
1. Costituisce causa di revoca del contributo
l’inadempimento degli impegni assunti, ivi compreso il mancato mantenimento in
organico dei lavoratori e delle lavoratrici per un periodo di 36 mesi, fatto
salvo il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o, in
questa ultima eventualità, della mancata assunzione di altro lavoratore con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a parità di trattamento
economico e normativo.
2. I Bandi per la presentazione delle domande
di agevolazione possono prevedere ulteriori casi di revoca parziale e totale dei
contributi concessi.
Disposizioni finali Il presente Regolamento sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.
Riferimenti
normativi
-
Decisione della
Commissione C(2004) del 30 novembre 2004 di modifica alla Decisione della
Commissione C(2000) 2050 del 01 agosto 2000 relativa al Q.C.S. Ob. 1 - Regioni
del Mezzogiorno;
-
Decisione C (2004)
5449 della Commissione del 20/12/2004 di approvazione del Programma Operativo
della Regione Puglia (POR) 2000-2006, adeguato a seguito della revisione di metà
periodo; Regolamento (CE) n.1260 del 21/06/1999 recante disposizioni generali
sui fondi strutturali;
-
Regolamento (CE)
n. 1784 del 12/07/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;
-
Regolamento (CE)
n. 1159/2000 del 31 maggio 2000 in tema di informazione e pubblicità degli
interventi dei Fondi Strutturali;
-
La Decisione della
Commissione europea n. 324/2007 del 28 novembre 2007 di approvazione della Carta
italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013 che
indica, tra l’altro, le aree ammissibili alla deroga di cui agli art. 87 3 a)
del trattato;
-
Regolamento (CE)
n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de
minimis”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 28
dicembre 2006 alla serie L 379/15;
-
Regolamento (CE)
n. 1627/2006 del 24/10/2006 che modifica il Regolamento (CE) n. 794/04
relativamente ai moduli standard per la notifica degli aiuti;
-
Regolamento (CE)
n. 794/2004 della Commissione, del 21/04/2004 recante disposizioni di esecuzione
del Regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio recante modalità di applicazione
dell’art. 93 del trattato;
-
Regolamento (CE)
n. 659/99 del 22/03/99 recante modalità di applicazione dell’art. 93 del
trattato;
-
Regolamento (CE)
n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002, relativo all’applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore
dell’Occupazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il
13 dicembre 2002 alla serie L 337), come rettificato; (Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee il 24 dicembre 2002 alla serie L 349);
-
Regolamento (CE)
n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del
Regolamento (CE) n. 70/1 per quanto concerne l’estensione del suo campo di
applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo (Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea del 28 febbraio 2004 alla serie L 63);
-
Regolamento (CE)
n. 1976/2006, del 20/12/2006, relativo alla modifica dei regolamenti (CE) n.
2004/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei
periodi di applicazione;
-
Regolamento (CE)
n. 448/2004 del 10 marzo 2004 che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000
recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 per
quanto riguarda lammissibilità delle spese concernenti le operazioni
cofinanziate dai fondi strutturali e che revoca il Regolamento (CE) n.
1145/2003;
-
Regolamento (CE)
n. 438/2001 del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del Regolamento
(CE) n. 1260/1999 per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei
contributi concessi nell’ambito dei Fondi Strutturali;
-
Regolamento (CE)
n. 2355/2002 della Commissione del 27 dicembre 2002, che modifica il Regolamento
(CE) n. 438/01 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo
dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi Strutturali L.r. n. 13 del
25/9/2000 “Procedure per l’attuazione del Programma Operativo della Regione
Puglia 2000 - 2006”;
-
Decreto
legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modificazioni e
integrazioni;
-
Legge
regionale n. 10 del 29/06/2004;
-
Legge
regionale n. 32 del 02/11/2006;
- Deliberazione
della Giunta Regionale n. 81 del 15/02/2005 di approvazione del Programma
Operativo della Regione Puglia (POR) 2000 - 2006, adeguato a seguito della
revisione di metà periodo;
-
Complemento di
programmazione della Regione Puglia approvato con delibera della Giunta
Regionale n. 51 del 10/02/2004, pubblicato sul BURP n. 21 del 25/02/2004;
-
Deliberazione
della Giunta Regionale n. 253 del 07/03/2005 di approvazione del Complemento di
Programmazione del Programma Operativo della Regione Puglia (POR) 2000 - 2006,
adeguato a seguito della revisione di metà periodo, così come modificato nella
seduta del Comitato di Sorveglianza del 25 gennaio 2006;
- Deliberazione
della Giunta Regionale n. 881 del 19/06/2006 di approvazione del complemento di
Programmazione del POR PUGLIA 2000 - 2006 adeguato a seguito degli adattamenti
approvati dal Comitato di Sorveglianza aggiornato a marzo 2006.
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