Legge Regionale 27 ottobre 2009, n. 23
Modifica delle norme in materia di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica -Disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica: interpretazione autentica
Art. 1(Integrazione
all’articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1996, n.
3)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1
della legge
regionale 23 gennaio 1996, n. 3
(Adeguamento canoni di locazione alloggi di edilizia residenziale pubblica
(E.R.P.), è inserito il seguente: “1 bis. Il comma 1 non trova applicazione
qualora il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
(ERP) sia determinato ai sensi del comma 2 dell’articolo 33
della legge
regionale 20 dicembre 1984, n. 54
(Norme per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica), così come modificato dal comma 4
dell’articolo 11
della legge
regionale 19 luglio 2006, n. 22.”.