Legge Regionale 31 dicembre 2009, n. 36 Norme per l'esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Art. 1 Ambito di applicazione e finalità (1) [1. La presente legge
disciplina l’esercizio delle competenze regionali in materia di gestione dei
rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), e successive modifiche e integrazioni.
2. Per conseguire le finalità
di cui al comma 1, la Regione Puglia disciplina l’esercizio delle funzioni
amministrative anche mediante la delega di specifiche attribuzioni alle province
confermando quelle già attribuite con la legge
regionale 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in
relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale),
e nel rispetto della legge
regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni
e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali).
3. Per tutti gli aspetti
relativi alla gestione di rifiuti non disciplinati dalla presente legge si
rinvia alle leggi statali e alle normative comunitarie vigenti in
materia].
(1) Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1,L.R. 20 agosto 2012, n. 24, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
Art. 2 Principi e obiettivi (2) [1. La Regione Puglia, in linea
con le più avanzate politiche ambientali recepite nelle direttive europee, da
ultima la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
novembre 2008, adotta nella gestione dei rifiuti i seguenti principi:
a) il rifiuto è risorsa e
quindi ha valore economico direttamente proporzionale alla sua possibilità di
recupero. A tal fine la produzione dei beni deve tener conto dell’analisi
dell’intero ciclo di vita degli stessi, con particolare riferimento al fine
vita, affinché essi o i loro componenti siano il più possibile recuperabili
attraverso il riciclo o il riutilizzo o la loro nuova trasformazione. Ne
consegue che:
1) è da promuovere e
incentivare la produzione di beni che per qualità e per quantità siano
ecosostenibili;
2) il recupero deve essere
sempre privilegiato rispetto allo smaltimento;
3) il recupero deve essere
praticabile da un punto di vista tecnico, ambientale ed economico;
4) il produttore è responsabile
dell’immissione di beni e risponde fino al termine del proprio ciclo economico;
soggiace al principio del “chi inquina paga”;
b) come per tutte le risorse,
l’utilizzatoreconsumatore realizza la gestione del bene-rifiuto orientandola
alla sua salvaguardia per il successivo recupero. A tal fine:
1) riduce la produzione dei
rifiuti;
2) effettua la separazione dei
rifiuti;
3) provvede alla consegna degli
stessi ai punti di raccolta in forma differenziata;
4) contribuisce con la propria
partecipazione al perseguimento dei migliori risultati in termini
ambientali.
2. La gestione dei rifiuti è
attività di pubblico interesse e come tale:
a) del suo ordinamento, teso al
rispetto dell’ambiente e alla tutela della salute, si occupano i pubblici
poteri;
b) le regole di organizzazione
della gestione dei rifiuti urbani sono determinate dai pubblici poteri locali
nel rispetto del principio di responsabilità sussidiaria che comporta l’obbligo
della chiusura del ciclo;
c) nella gestione dei rifiuti
urbani sono considerate prioritarie le modalità organizzative che adottano
modelli avanzati di utilizzo della forza-lavoro che favoriscano forme stabili di
occupazione nel rispetto dei diritti contrattuali, della sicurezza dei
lavoratori e della tutela dell’ambiente, del principio di pari opportunità e non
discriminazione, nonché delle prescrizioni di cui alla legge
regionale 26 ottobre 2006, n. 28 (Disciplina in materia di contrasto al
lavoro non regolare); in caso di trasferimento di attività tra aziende, sono
garantiti i livelli occupazionali e i diritti contrattuali in essere.
3. Sono obiettivi della Regione
Puglia:
a) ridurre la produzione e la
commercializzazione di beni privi della caratteristica di
ecosostenibilità;
b) ridurre drasticamente lo
smaltimento dei rifiuti urbani in discarica promuovendo sistemi di raccolta che
privilegiano la separazione dei rifiuti a monte;
c) realizzare il recupero di
materia organica].
(2) Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1, L.R. 20 agosto 2012, n. 24, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
Art. 3 Corte Costituzionale
Sent. n. 373 del 22-12-2010 (ud. del
16-11-2010)
Competenze della Regione (•)
[1. Spettano alla Regione le
competenze di cui all’articolo 196 del D.Lgs. 152/2006 e, in particolare,
l’esercizio delle seguenti funzioni di indirizzo,coordinamento, programmazione e
controllo: a) la predisposizione,
l’adozione e l’aggiornamento, sentite le province e gli ambiti territoriali
ottimali (ATO), del piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti di cui
all’articolo 6; b) l’adozione da parte del
Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 191, comma 1, del
D.Lgs. 152/2006, di ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente
necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente e non si possa
altrimenti provvedere, garantendo un elevato livello di tutela della salute e
dell’ambiente; c) la delimitazione degli ATO
per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, secondo le linee
guida generali di cui all’articolo 195, comma 1, lettera m), del D.Lgs.
152/2006, nonché la definizione delle forme e dei modi di collaborazione tra gli
enti locali ricadenti nel medesimo ATO; d) la disciplina del controllo
con poteri sostitutivi ad acta, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della
funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle
prescrizioni delle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 200, comma 4, del
D.Lgs. 152/2006 nonché, ai sensi dell’articolo 204, comma 3, del D.Lgs.
152/2006, l’esercizio dei poteri sostitutivi ad acta che consentano di avviare
le procedure di affidamento della gestione del servizio integrato; e) il controllo, anche in forma
sostitutiva, ai sensi dell’articolo 200, comma 4, del D.Lgs. 152/2006
sull’adozione da parte delle autorità d’ambito (AdA) del piano d’ambito (PdA) e
in conformità ai criteri e agli indirizzi fissati dalla Regione con riferimento
alle previsioni del piano regionale; f) l’emanazione di linee guida
per la gestione integrata dei rifiuti nonché per l’esercizio delle funzioni di
autorizzazione spettanti o delegate alle province. [In particolare, la Regione
regolamenta gli ambiti di attività soggetti alla previa emanazione di disciplina
statale nelle more della determinazione degli indirizzi nazionali, come nel caso
dei criteri per l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani] ; (3) g) la definizione in sede di
piano dei criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non
idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento, nel rispetto dei
criteri generali indicati nell’articolo 195, comma 1, lettera p), del D.Lgs.
152/2006; h) la definizione in sede di
piano dei criteri per l’individuazione, da parte delle province, dei luoghi o
impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme
tecniche di cui all’articolo 195, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 152/2006, di
disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare; i) salvo delega alle province,
l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di nuovi impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi, nonché l’autorizzazione
alle modifiche e il rinnovo delle autorizzazioni degli impianti esistenti, fatte
salve le competenze statali di cui all’articolo 195, comma 1, lettera f), del
D.Lgs. 152/2006; j) salvo delega alle province,
le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti di cui al
regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
giugno 2006, relativo alla spedizioni di rifiuti, e attribuite dallo stesso
regolamento alle autorità competenti di spedizione e di destinazione; k) l’incentivazione delle
attività finalizzate al perseguimento degli obiettivi della presente legge e del
piano regionale, e in particolare la riduzione della produzione di rifiuti, il
riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, il passaggio da tassa a
tariffa, la rilocalizzazione di impianti di trattamento secondo i criteri
stabiliti dal piano regionale, nonché la corrispondente penalizzazione nel caso
di inadempienze; l) la stipula di accordi e
contratti di programma, protocolli d’intesa con i soggetti, pubblici e privati,
coinvolti nella gestione integrata dei rifiuti; m) l’adozione dello schema-tipo
di contratto di servizio per l’affidamento del servizio di gestione integrata
dei rifiuti, in conformità ai criteri e indirizzi di cui all’articolo 195, comma
1, lettere l), m), n) e o), del D.Lgs. 152/2006. 2. L’adozione degli atti di cui
al comma 1, lettere a), c), g) e h), è di competenza del Consiglio regionale su
proposta della Giunta regionale; l’adozione dei rimanenti atti previsti dal
comma 1 è attribuita alla competenza degli organi di governo o dei dirigenti
secondo quanto disciplinato dalla presente legge e secondo i principi e i
criteri stabiliti dalla legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 (Norme in materia
di organizzazione dell’amministrazione regionale), e successive modifiche e
integrazioni. 3. Per l’esercizio delle
funzioni di cui al comma 1, la Regione si avvale anche dell’Agenzia regionale
per la protezione dell’ambiente (ARPA) istituita con legge regionale 22 gennaio
1999, n. 6 e successive modifiche e integrazioni; in caso di necessità, mediante
apposita convenzione, la Regione si avvale dell’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui al decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1,
comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133].
(•) Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1, L.R. 20 agosto 2012, n. 24, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. (3) La Corte costituzionale, con sentenza 15-22 dicembre 2010, n. 373 (Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2010, n. 52, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente periodo.
Art. 4 Competenze delle province (4)
[1. Spettano alle province le
funzioni di controllo in materia di bonifica e di gestione dei rifiuti oltre
all’individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di
smaltimento nonché non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e
smaltimento dei rifiuti di cui all’articolo 197 del D.Lgs. 152/2006, come
modificato dall’articolo 62, comma 27, del decreto legislativo 16 gennaio 2008,
n. 4.
2. Spettano alle province le
funzioni già delegate con l’articolo 6
della L.R.
n. 17/2007, fatti salvi i poteri regionali di indirizzo, e in
particolare:
a) con espresso riferimento
agli articoli 208, 209, 210 e 211 del D.Lgs. 152/2006, e successive modifiche e
integrazioni, l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di nuovi
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi, nonché
l’autorizzazione alle modifiche e il rinnovo delle autorizzazioni degli impianti
esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all’articolo 195, comma 1,
lettera f), del D.Lgs. 152/2006;
b) le attività in materia di
spedizioni transfrontaliere dei rifiuti di cui al reg. (CE) 1013/2006 e
attribuite dallo stesso regolamento alle autorità competenti di spedizione e di
destinazione;
c) le competenze di indirizzo e
coordinamento per gli interventi finalizzati all’incremento della raccolta
differenziata.
3. Spetta alle province la
regolazione dei flussi dei rifiuti urbani degli ATO ricadenti sul proprio
territorio, anche mediante l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti ai
sensi dell’articolo 191 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal comma 8
dell’articolo 9 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 123,
qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela
della salute pubblica e dell’ambiente e non si possa altrimenti
provvedere].
(4) Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1, L.R. 20 agosto 2012, n. 24, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
Art. 5Competenze dei comuni e delle autorità d’ambito - Struttura delle autorità d’ambito (5)
[1. I comuni esercitano le
proprie competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti tramite l’AdA,
forma di cooperazione e coordinamento per l’esercizio associato da parte dei
comuni di ciascun ATO delle funzioni in materia di gestione dei rifiuti, alla
quale gli stessi partecipano obbligatoriamente.
2. L’AdA ha personalità
giuridica di diritto pubblico avente durata a tempo indeterminato, permanendo il
vincolo obbligatorio imposto dalla legge.
3. L’AdA organizza la gestione
dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e
trasparenza e a tal fine esercita la potestà regolamentare di cui all’articolo
196 del D.Lgs. 152/2006.
4. La gestione e l’erogazione
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate dall’AdA, ai
sensi dell’articolo 202 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dall’articolo 2,
comma 28, del D.Lgs. 4/2008, e dell’articolo 23-bis del D.L. 112/2008, come
inserito dalla legge di conversione L. n. 133/2008 e da ultimo modificato
dall’articolo 15, comma 1, lettere a), b), c), d) e) f) e g), del decreto-legge
25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma
1, della legge 20 novembre 2009, n. 166, nel rispetto della normativa
comunitaria e nazionale, con procedure di evidenza pubblica ovvero direttamente
a società a totale capitale pubblico partecipate dalle AdA e/o dai comuni
dell’ATO di riferimento purchè gli stessi soggetti esercitino sulla società il
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la società svolga
prevalentemente la propria attività a favore dei soggetti titolari del capitale
sociale.
5. Nell’ambito delle funzioni a
essa attribuite dalla legge, l’AdA svolge, tra l’altro, le seguenti
attività:
a) organizzazione del servizio
di gestione integrata dei rifiuti urbani e definizione degli obiettivi da
perseguire per garantire che la stessa si svolga secondo criteri di efficienza,
efficacia, economicità e trasparenza, ai sensi dell’articolo 201, comma 3, del
D.Lgs. 152/2006. A tal fine redige, approva e aggiorna il PdA, che costituisce
lo strumento fondamentale di attuazione del piano regionale ai sensi
dell’articolo 203, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;
b) individuazione dei
fabbisogni impiantistici connessi alle attività di recupero e smaltimento dei
rifiuti urbani e proposizione dei siti per l’ubicazione di eventuali discariche
a servizio dell’ambito;
c) controllo dell’attuazione
del PdA, con particolare riferimento all’evoluzione dei fabbisogni e all’offerta
impiantistica disponibile e necessaria e, nei tempi e nelle forme stabiliti
dalla Giunta regionale, predisposizione e trasmissione a Regione, provincia e
comuni di un apposito rapporto sullo stato di attuazione del PdA;
d) determinazione della tariffa
di ATO, ai sensi dell’articolo 238 del D.Lgs. 152/2006;
e) controllo del servizio reso
dal soggetto affidatario nel rispetto delle specifiche norme contenute nell’atto
di affidamento;
f) amministrazione dei beni
strumentali per l’esercizio dei servizi pubblici.
6. L’AdA, per l’espletamento
delle proprie funzioni, può avvalersi degli uffici dei comuni facenti parte
dell’ATO.
7. Le attribuzioni e il
funzionamento degli organi dell’AdA sono definiti dallo statuto e dalla
convenzione in conformità all’articolo 31 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, come modificato dal comma 12 dell’articolo 35 della legge 28
dicembre 2001, n. 448.
8. La rappresentanza in seno
all’assemblea del consorzio spetta ai sindaci dei comuni partecipanti all’ambito
o agli amministratori locali loro delegati ed è determinata dallo statuto in
base alla popolazione residente risultante dall’ultimo censimento ISTAT e a
criteri volti a salvaguardare la rappresentatività dei piccoli comuni e dei
comuni montani; non è ammessa la delega tra enti locali.
9. A nessun comune singolo può
essere riconosciuta una rappresentanza superiore al 40 per cento delle quote; il
quorum deliberativo dell’assemblea per le decisioni relative alle nomine e per
quelle eccedenti l’ordinaria amministrazione è a composizione numerica purchè
superiore alla metà delle quote; le decisioni relative agli impianti
preesistenti e alla localizzazione di quelli nuovi devono essere assunte anche
col voto favorevole del comune sede dell’impianto e di quegli altri comuni i cui
centri abitati siano a distanza dall’impianto inferiore a quello del comune nel
cui territorio ricade il medesimo impianto.
10. L’AdA è tenuta a fornire
alla provincia e alla Regione i dati della raccolta e produzione dei rifiuti
urbani e assimilati nonché tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti, con
espresso riferimento ai dati sulla produzione per comune e alla percentuale di
raccolta differenziata raggiunta.
11. La mancata, tardiva,
incompleta o inesatta comunicazione comporta l’applicazione di penalizzazioni
previste negli atti di pianificazione e/o indirizzo regionali.
12. L’AdA sostituisce le ATO
nelle competenze a esse attribuite entro i termini previsti dall’articolo
7].
(5) Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1, L.R. 20 agosto 2012, n. 24, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
Art. 6Corte
Costituzionale Sent. n. 373 del
22-12-2010 (ud. del 16-11-2010) Piano regionale per la gestione integrata dei
rifiuti 1. [Il piano regionale per la
gestione integrata dei rifiuti è predisposto, adottato e aggiornato sentite le
province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le AdA con il
coinvolgimento delle parti sociali maggiormente rappresentative] . (6)
2. Le variazioni tecniche e gli altri
adeguamenti, necessari per conformare il piano regionale a norme statali
sopravvenute, immediatamente operative, sono approvati con atto di Giunta
regionale.
3. La presente legge recepisce integralmente il
piano regionale di gestione integrata dei rifiuti risultante dal disposto
congiunto del Decr. 6 marzo 2001, n. 41 (Piano di gestione dei rifiuti e delle
bonifiche delle aree inquinate), Decr. 30 settembre 2002, n. 296 Decr. n.
41/2001. Completamento, integrazione e modificazione), Decr. 26 marzo 2004, n.
56 (Piano di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani
biodegradabili in Puglia ex articolo 5 D.Lgs. n. 36/2003. Integrazione
pianificazione regionale) e 9 dicembre 2005, n. 187 (Decr. n. 41/2001 e Decr. n.
296/2002 - Piano regionale di gestione dei rifiuti. Aggiornamento, completamento
e modifica), della Delib.G.R. 18 novembre 2008, n. 2197 (Modalità di recupero
della frazione secca da rifiuti solidi urbani residuali da attività di raccolta
differenziata. Modifica e integrazione del piano di gestione dei rifiuti in
Puglia approvato con Decr. n. 41/2001, Decr. n. 296/2002 e Decr. n. 187/2005.
Adozione definitiva), nonché del decreto del Commissario delegato per
l’emergenza ambientale in Puglia 28 dicembre 2006, n. 246 (Piano regionale di
gestione dei rifiuti. Integrazione Sezione rifiuti speciali e pericolosi.
Adozione), e successive modificazioni e integrazioni.
4. [In sede di prima
applicazione delle nuove disposizioni e tenuto conto delle concessioni di
costruzione e gestione degli impianti già affidate dal Commissario delegato per
l’emergenza ambientale - Presidente della Regione Puglia - sulla base della
normativa antecedente l’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006, le AdA, in deroga
all’unicità della gestione, possono prevedere affidamenti limitati al servizio
di raccolta, trasporto e igiene urbana per una durata non superiore al restante
periodo di validità della durata delle concessioni degli impianti affidate e,
comunque, per non oltre quindici anni. Alla scadenza di tale periodo di prima
applicazione, la successiva gara è effettuata garantendo la gestione unitaria
del servizio integrato] . (7)
5. [Ai sensi dell’articolo 200,
comma 7, del D.Lgs. 152/2006, ove venga dimostrata l’adeguatezza rispetto agli
obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, il PdA può prevedere la
suddivisione dell’ATO in aree di raccolta ottimale (ARO)]. (8)
6. [Alla scadenza di tale
periodo di prima applicazione la successiva gara è effettuata garantendo la
gestione unitaria del servizio integrato] . (9)
(6) Comma abrogato dall'art. 25, comma 1, L.R. 20 agosto 2012, n. 24, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. (7) Comma abrogato dall’art. 25, comma 1, L.R: 20 agosto 2012, n. 24, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. La Corte costituzionale, con sentenza 15-22 dicembre 2010, n.373 ( Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2010, n.52, 1 serie speciale), aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma). (8) Comma abrogato dall’art. 25, comma 1, L.R. 20 agosto 2012, n. 24, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. (9) Comma abrogato dall’art. 25, comma 1, L.R. 20 agosto 2012, n. 24, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
Art. 7Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Ambiti territoriali ottimali (10)
[1. La gestione integrata dei
rifiuti urbani e assimilati, in conformità all’articolo 200 del D.Lgs. 152/2006,
è organizzata sulla base dei quindici ATO individuati con il Decr. 30 settembre
2002, dal n. 296 al n. 310 e n. 315, di rettifica del precedente n. 303, e
confermati dal Decr. 19 ottobre 2006, n. 189 (Ambiti territoriali ottimali –
Autorità per la gestione rifiuti urbani – Personalità giuridica), cui sono
risultate trasferite le competenze in materia di gestione integrata del ciclo
dei rifiuti.
2. L’AdA può acquisire la
titolarità degli impianti preesistenti in accordo con il comune sede degli
stessi nonché di nuovi impianti che, in caso di trasferimento delle funzioni
dell’AdA, passano nella titolarità dei nuovi enti ovvero del comune nel quale
hanno sede.
3. Le AdA già costituite alla
data di entrata in vigore della presente legge sono tenute ad adeguare i propri
statuti e convenzioni alle norme previste nei commi 1 e 2 entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettendone
copia al competente servizio regionale nei successivi trenta giorni. A tal fine
i comuni dell’ATO deliberano l’approvazione delle modifiche in tempo utile al
rispetto del termine innanzi indicato. La Regione promuove ulteriori modifiche
statutarie per l’adeguamento a legge delle disposizioni in contrasto.
4. Nelle materie oggetto della
presente legge la Regione esercita il controllo sulle AdA anche in via
sostitutiva attraverso commissari ad acta ai sensi dell’articolo 200, comma 4,
del D.Lgs. 152/2006 e promuove il controllo sugli organi previsto
dall’ordinamento degli enti locali.
5. La Regione Puglia,
nell’esercizio delle competenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo
3, sentiti i comuni e gli enti interessati alla riperimetrazione degli ATO,
provvede, entro il 31 dicembre 2011, al raggruppamento in ATO di comuni
appartenenti a una medesima provincia].
(10) Articolo abrogato dall’art. 25, comma 1, L.R. 20 agosto 2012, n. 24, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione
Art. 8Disciplina ed effetti del piano d’ambito (11)
[1. L’AdA adotta o adegua il
piano d’ambito di cui all’articolo 203 del D.Lgs. 152/2006, come modificato
dall’articolo 2, comma 28-bis del D.Lgs. n. 4/2008, nel rispetto delle linee
guida approvate con la Delib.G.R. 27 maggio 2008, n. 862, con l’obbligo di
prevedere sul piano contrattuale la chiusura del ciclo dei rifiuti mediante
consultazione delle parti sociali maggiormente rappresentative e, in ogni caso,
attiva la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. È di competenza della Giunta
regionale la verifica di conformità del PdA al piano regionale di gestione dei
rifiuti. In caso di esito negativo è attivata conferenza di servizi tra Regione
e ATO per apportare le necessarie modifiche.
3. Ad avvenuta verifica
positiva di conformità, l’AdA procede all’approvazione del PdA dandone
comunicazione alla Regione.
4. In caso di inadempimento, la
Giunta regionale esercita il controllo sostitutivo con la nomina di un
commissario ad acta ai sensi dell’articolo 200, comma 4, del D.Lgs.
152/2006.
5. A cura dell’AdA è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia un comunicato relativo
all’approvazione del PdA con l’indicazione del sito dal quale estrarne
copia.
6. Il PdA è sottoposto ad
aggiornamento in seguito alla variazione del piano regionale e, comunque, può
essere sottoposto in ogni momento a modificazioni, seguendo lo stesso
procedimento di cui al presente articolo.
7. Le previsioni contenute nel
PdA sono vincolanti per i comuni e gli altri enti pubblici nonché per i
concessionari o affidatari dei servizi pubblici e per i soggetti
privati.
8. La validità dei contenuti
del PdA è a tempo indeterminato, fino all’approvazione di eventuali modifiche e
integrazioni in sede di aggiornamento del PdA stesso.
9. L’approvazione del PdA e del
programma degli interventi è condizione necessaria per
la concessione di eventuali contributi regionali per la realizzazione del
sistema di gestione integrata dei rifiuti].
(11) Articolo abrogato dall’art. 25, comma 1, L.R. 20 agosto 2012, n. 24, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
Art. 9Gestioni esistenti (12)
[1. Per effetto della
preesistente costituzione delle AdA di cui all’articolo 7, comma 3, salvo non
risultino già trasferiti all’AdA i relativi contratti, i soggetti che esercitano
il servizio, anche in economia, continuano a gestirlo fino all’istituzione e
organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell’AdA
sempre che i contratti di appalto siano ancora in corso di validità.
Diversamente le AdA assicurano il servizio anche in via transitoria sulla base
dei capitolati previgenti effettuando gare a termini limitati ovvero delegandone
l’esecuzione anche ai comuni singoli.
2. Se l’AdA non provvede agli
adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale esercita, ai
sensi dell’articolo 204, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, i poteri sostitutivi,
nominando un commissario ad acta che avvia, entro quarantacinque giorni, le
procedure di affidamento.
3. Alla scadenza ovvero
all’anticipata risoluzione delle gestioni di cui al comma 1, i beni e gli
impianti delle imprese già affidatarie sono trasferiti direttamente all’ente
locale nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di
affidamento].
(12) Articolo abrogato dall’art. 25, comma 1, L.R. 20 agosto 2012, n. 24, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
Art. 10Osservatorio regionale rifiuti.
1. È istituito l’Osservatorio regionale sulla
gestione dei rifiuti, di seguito denominato Osservatorio, presso il Servizio
gestione rifiuti e bonifiche dell’Assessorato all’ecologia regionale, che
provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati relativi all’attività di
gestione dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non. Per lo svolgimento
delle sue funzioni l’Osservatorio si avvale dell’ARPAPuglia.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione
consiliare competente per materia, definisce l’organizzazione e le modalità di
funzionamento dell’Osservatorio.
3. L’osservatorio:
a) provvede a monitorare l’andamento della
produzione, raccolta, raccolta differenziata, recupero e smaltimento dei rifiuti
urbani in atto nel territorio regionale, compresi i costi relativi; b) verifica lo stato di attuazione degli
obiettivi di raccolta differenziata e delle realizzazioni impiantistiche
previste dalla legislazione vigente e dal piano regionale dei rifiuti; c) provvede a monitorare l’andamento della
produzione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, le connesse
modalità di recupero e/o smaltimento, nonché il raggiungimento degli obiettivi
previsti dalla vigente pianificazione regionale; d) approfondisce l’elaborazione dei dati
statistici e conoscitivi in materia di raccolta, gestione, trasformazione e
utilizzo dei rifiuti, mediante la costituzione e la gestione di una banca
dati; e) realizza il censimento dei soggetti gestori
dei servizi e dei relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di
esercizio.
4. L’assessore regionale competente presenta
annualmente al Consiglio regionale la relazione sull’attività svolta
dall’Osservatorio.
5. L’Osservatorio pubblica annualmente i dati
delle proprie analisi.
Art. 11Comitato tecnico scientifico
1. Per le finalità indicate nella presente
legge, con particolare riguardo alle problematiche connesse alla evoluzione
delle tecnologie di smaltimento e di recupero nonché alle questioni inerenti
alla bonifica dei siti inquinati, e con funzioni di proposta e parere alla
Giunta regionale, è istituito il Comitato tecnico scientifico per la gestione
integrata dei rifiuti.
2. Il Comitato è presieduto dal Dirigente del
Servizio ciclo dei rifiuti e bonifica e costituito da un esperto per ciascuna
delle seguenti materie: (13)
a) ingegneria ambientale; b) ingegneria impiantistica; c) chimica ambientale; d) scienze ambientali; e) biologia; f) geologia; g) agraria; h) economia del territorio; i) materie giuridiche ambientali.
3. Le funzioni di segreteria sono affidate a un
funzionario inquadrato nella categoria D in servizio presso il Servizio
regionale gestione rifiuti e bonifiche.
4. Il Comitato è nominato con delibera della
Giunta regionale e dura in carica per un triennio.
5. Ai componenti il Comitato spetta il compenso
e il trattamento economico di missione nella misura stabilita dalla legge
regionale 25 giugno 2002, n. 10 (Disciplina dei controlli- Adeguamento alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), con imputazione sullo stanziamento
di bilancio a finanziamento della citata legge.
(13) Alinea introduttivo così modificato dall’art. 25, comma 2, L.R. 20 agosto 2012, n. 24, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
Art. 12Norme finanziarie
1. Alla copertura degli oneri finanziari
derivanti dall’applicazione della presente legge e relativi all’esercizio delle
competenze regionali in materia di gestione dei rifiuti di cui al D.Lgs.
152/2006, si fa fronte con le risorse finanziarie del capitolo di spesa 611066
“Spese per oneri di funzionamento in attuazione del D.Lgs. 112/98 in materia di
tutela ambientale di cui alla legge
regionale 31 dicembre 2009, n. 35”.
Art. 13Disposizioni finali
1. Con la presente legge si abrogano gli articoli 4
e 20
della legge
regionale 13 agosto 1993, n. 17 (Organizzazione dei servizi di smaltimento
dei rifiuti urbani), 3
e 12
della legge
regionale 3 ottobre 1986, n. 30 (D.p.r. 10 Settembre 1982, n. 915.
Smaltimento rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione), e l’articolo 6,
commi 1 e 2, della l.r.
17/2007.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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