Anno 2009
Numero 6
Data 16/03/2009
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 44 del 20 marzo 2009
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Legge Regionale 16 marzo 2009, n. 6

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 42 (Disposizioni relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009) e interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 7, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione Puglia.



Art. 1

(Modifica e integrazione dell’elenco allegato A della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 42)


1.    L’elenco allegato A di cui all’articolo 2 (Individuazione delle spese obbligatorie e inderogabili) della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 42 (Disposizioni relative all’ esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009), è modificato escludendo il capitolo 1360 “Spese per consulenze e per gettoni di presenza, indennità di missione e rimborso spese di viaggio l.r. 12.8.1981, n. 45” - UPB 4.2.1 - e contestualmente integrato con i capitoli di spesa di seguito riportati:

 

 

Capitolo

 

UPB

 

Declaratoria capitolo

 

1150

1.1.1

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE L.R. 7/97

1315

10.4.2

ONERI PER RITARDATI PAGAMENTI. QUOTA INTERESSI

1316

10.4.2

ONERI PER RITARDATI PAGAMENTI QUOTA RIVALUTAZIONE.

1317

10.4.2

ONERI PER RITARDATI PAGAMENTI SPESE PROCEDIMENTALI E LEGALI.

1481

2.1.1

SPESE OPERATIVE DI GESTIONE RELATIVE AL SERVIZIO PUNTO IMPRESA, ISTITUITO CON L.R. 16/97 ART. 65. (L.R. 9/2000)

3048

10.5.1

SERVIZIO MENSA DIPENDENTI REGIONALI COMPRESO PERSONALE DIRIGENZIALE. ART.28 L.R. 26/84.

114299

10.4.4

RATE DI AMMORTAMENTO IN FAVORE DELLA BANCA OPI S.P.A. CON ONERI A CARICO DELLO STATO (L.178/02) - QUOTA INTERESSI.

213015

2.1.2

SPESE PER LA GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLE BANCHE DATI DELL’ASSESSORATO I.C.A.

511044

10.4.4

ANNUALITA’ DI AMMORTAMENTO MUTUO QUINDICENNALE PER LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI CONSEGUENTI AL TERREMOTO 1980/81 PER ESIGENZE ABITATIVE. ART. 3 L.32/92 E L. 388/2000. QUOTA INTERESSI.

512025

6.1.3

SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI PORTI DI COMPETENZA REGIONALE. (L.R. 27/85)

592041

10.4.4

ANNUALITA’ DI AMMORTAMENTO MUTUO DODICENNALE DESTINATO A INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TPRL QUOTA INTERESSI (L.N. 194/98 - ART. 2, COMMA 5) .

592043

10.4.4

ANNUALITA’ DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO QUINDICENNALE DESTINATO A INVESTIMENTI NEL SETTORE TPRL. QUOTA INTERESSI - L.194/98.

592046

10.4.4

MUTUO QUINDICENNALE CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO PER INVESTIMENTO NEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE . L. N.166/02 ART.13 COMMA 2, L.R. 18/02 ART. 4 COMMA 2 LETT. D - D.M. N. 3730 DEL 25/02/04. QUOTA INTERESSI.

592048

10.4.4

MUTUO QUINDICENNALE CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO PER INVESTIMENTO NEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. L. N.166/02 ART.13 COMMA 2, L.R. 18/02 ART. 4 COMMA 2 LETT. D - D.M. N. 3731 DEL 25/02/04. QUOTA INTERESSI.

592061

10.4.4

ANNUALITA’ DI AMMORTAMENTO MUTUO A CARICO DELLO STATO PER INTERVENTI MOBILITA’ CICLISTICA L. 366/98 E L. 166/2002. QUOTA INTERESSI.

1110090

10.4.1

FONDO DI RISERVA PER LA DEFINIZIONE DELLE PARTITE PREGRESSE

1122062

10.4.3

RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE MUTUO VENTENNALE CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI EURO 50.000.000,00 DA DESTINARE AL COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE DELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE.

1122063

10.4.3

RIMBORSO QUOTE INTERESSI MUTUO VENTENNALE CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI EURO 50.000.000,00 DA DESTINARE AL COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE DELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE




Art. 2

(Interpretazione autentica dell’articolo 3,comma 7, della legge regionale 31 dicembre 2007, n.40)


1.        In deroga all’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), la disposizione di cui all’articolo 3, comma 7, della legge regionale 31 dicembre 2007, n.40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione Puglia), come confermata dall’articolo 5 (Disposizioni di carattere tributario) della l.r. 42/2008, va intesa nel senso che l’aliquota indicata a fianco dei singoli scaglioni di reddito, come riportati nel medesimo comma 7 dell’articolo 3 della l.r. 40/2007, si applica all’intero ammontare del reddito imponibile. 




Art. 3

(Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 42/2008)


1.         L’articolo 6 della l.r. 42/2008 è sostituito dal seguente:

 

 

“Art. 6
(Finanziamento dei referendum consultivi)

1.    Al fine di garantire l’effettuazione dei referendum consultivi, fissati per il 19 aprile 2009, per l’istituzione dei Comuni di Palese - S.Spirito, Carbonara e Ceglie -Loseto, indetti con decreti del Presidente della Giunta regionale 21 novembre 2008,

n. 1049 e 1050, così come rispettivamente modificati e integrati dai successivi decreti 26 gennaio 2009, n.68 e 69, si provvede a iscrivere sul capitolo 1740 - UBP 4.1.1. - del bilancio di previsione 2009 la somma di euro 500 mila.

 

2.     All’erogazione e ripartizione della somma di cui al comma 1 in favore degli enti coinvolti provvede il competente Servizio enti locali con le modalità di cui all’articolo 30 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 (Norme sul referendum abrogativo e consultivo) e successive modificazioni e integrazioni.

 

3.     Gli enti destinatari delle somme provvedono, a conclusione delle operazioni connesse ai referendum consultivi, a trasmettere al Servizio enti locali specifica rendicontazione delle spese sostenute.”.

 




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.