Regolamento Regionale 2 ottobre 2009, n. 22 Distribuzione diretta di farmaci, ai sensi dell'art. 12 "Interventi in materia di assistenza farmaceutica" punto 1 lett. e) della legge regionale 28 dicembre 2006 n. 39. (Testo coordinato, già approvato con D.G.R. 176/07 e modificato con D.G.R. nn. 828/07, 2020/07 e 2117/08.).
TITOLO 1MODALITA’ORGANIZZATIVE
Art. 1La distribuzione diretta
dei medicinali (farmaci rimborsabili dal SSN e compresi nel prontuario
ospedaliero), al fine di garantire la continuità del trattamento farmacologico ,
deve essere effettuata, limitatamente al primo ciclo di terapia, per il periodo
immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita
specialistica presso gli ambulatori ospedalieri. Per il primo ciclo di terapia
deve intendersi una terapia per un massimo di trenta giorni.
Art. 2Al fine del concreto avvio delle attività
le Direzioni Generali, di concerto con le Direzioni di Farmacia ospedaliera e
territoriale e le Direzioni Mediche di Presidio e i Direttori di Distretto
dovranno:
-
realizzare incontri con i medici prescrittori in servizio presso le
UU.OO., fornendo indicazioni sulla tipologia dei principi attivi erogabili
(PTO), al fine di definire percorsi assistenziali corretti;
- incentivare una fattiva collaborazione
tra medici delle U.O. specialistiche e farmacisti ospedalieri:
- definire una razionale programmazione
delle dimissioni o delle visite specialistiche in coerenza con le risorse
disponibili , al fine di concordare gli orari di accesso per gli utenti alle
farmacie.
- individuare gli spazi dedicati alla
distribuzione diretta opportunamente concordati e comunicati a tutti gli
operatori sanitari.
- affrontare i diversi problemi legati
alla creazione di nuovi punti distribuzione;
- implementare le risorse umane, per
consentire il corretto adempimento di tutte le attività connesse;
- puntuale e corretta informazione delle
modalità di erogazione del servizio agli utenti, anche con l’ausilio di
cartellonistica ad hoc
Art. 3Le Aziende
sanitarie e gli Enti pubblici sono autorizzati, nel rispetto di quanto stabilito
dall’art.1 comma 565 lett. a- b – c – d – e della legge 27.12.2006 n. 296, a
procedere alla copertura dei posti di Farmacista dirigente ospedaliero e
territoriale vacanti nelle dotazioni organiche vigenti, nonché a proporre alla
giunta regionale eventuali integrazioni delle dotazioni organiche,
prioritariamente mediante trasformazione di posti, o progetti annuali finanziati
dal parziale utilizzo delle economie rivenienti dall’attuazione delle presenti
disposizioni.
TITOLO 2MODALITA’OPERATIVE
SULLA DISTRIBUZIONE
DIRETTA
A PAZIENTI RESIDENTI
NELLA REGIONE PUGLIA
Art. 4L’erogazione dei farmaci avviene nel
rispetto delle seguenti indicazioni:
a)
prescrizione dei farmaci concedibili con oneri a carico del SSR e
presenti nel P.T.O, redatta in modo chiaro e leggibile dai medici ospedalieri e
specialisti ambulatoriali su apposito modello allegato al presente regolamento,
che deve esclusivamente riportare il principio attivo, contenere i dati
anagrafici del paziente, codice fiscale, ASL di appartenenza, patologia e durata
della terapia, centro prescrittore,riscossione ticket timbro codice regionale
del medico e firma;
b) il medico prescrittore deve riportare
sulla lettera di dimissione o nella prescrizione specialistica l’indicazione del
ciclo di terapia;
c) la prescrizione alle dimissioni dovrà
essere conforme alle indicazioni terapeutiche autorizzate e alle disposizioni
regionali, in materia di assistenza farmaceutica, riportare, ove prescritto, la
nota AIFA corrispondente, rispettare eventuali protocolli aziendali e/o
regionali adottati;
d) in caso di farmaco soggetto a piano
terapeutico, quest’ultimo deve essere compilato in triplice copia di cui uno da
consegnare al paziente per il medico curante, ed uno da inviare, a cura delle
Direzioni Sanitarie , all’ASL territorialmente competente.
e) i farmaci di fascia A, fatta esclusione
per quelli inseriti nel PHT di cui la Regione ha disposto la distribuzione
tramite le farmacie convenzionate, devono essere dispensati in quantità
sufficiente per completare la terapia prescritta.
f) la dispensazione dei farmaci per il primo
ciclo di terapia deve essere effettuata da un farmacista abilitato all’esercizio
della professione, in appositi spazi dedicati.
Art. 5Il medico
prescrittore indirizzerà il paziente presso la specifica unità di distribuzione
individuata dalla Direzione Generale.
Art. 6Il farmacista, effettuate
le opportune valutazioni:
·
dispensa i farmaci
prescritti con le modalità previste dal presente regolamento e previo pagamento
del ticket ove previsto.
·
annota sul modulo le
specialità consegnate per lo scarico interno;
Art. 7Ai fini del
monitoraggio della spesa farmaceutica l’attività di erogazione deve essere
registrata in un sistema informatico per le opportune rilevazioni e conseguenti
flussi informativi.
Art. 8In fase di prima
applicazione e, comunque, non oltre sei mesi dalla fase di avvio, per il primo
ciclo di terapia le Aziende sanitarie potranno dispensare alle dimissioni
farmaci appartenenti alle categorie di seguito elencate:
a) Antibiotici;
b) Antimicotici;
c) Antiemetici;
d) Antivirali;
e) Eparine;
f) Albumina umana;
g) Inibitori della pompa
protonica, di cui all’art. 12 della L.R.
39/06;
h) Inibitori della HMG
CoA Reduttasi, di cui all’art. 12 della L.R.
39/06;
i) Antidepressivi inibitori selettivi
della serotonina– ricaptazione e atipici, di cui all’art. 12 della L.R.
39/06.
Per i farmaci di cui
all’art. 12 della L.R.
39/06,
le Strutture Ospedaliere qualora non abbiano in magazzino farmaci di cui alla
disposizione su citata, non possono procedere per tali farmaci alla
dispensazione diretta per i primi sei mesi. Successivamente le Aziende Sanitarie
dovranno provvedere secondo le procedure previste all’acquisto di tali farmaci,
al prezzo più basso, al fine di procedere alla dispensazione per il primo ciclo
di terapia.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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