Legge Regionale 24 settembre 2010, n. 11
Norme per la copertura delle perdite di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR)
Art. 1Destinazione a spese sanitarie delle compressioni
sugli impegni e altre disposizioni di finanziamento degli enti del SSR.
1. A valere sul bilancio di previsione 2010, le
somme resesi disponibili a seguito dell’applicazione della sanzione di cui al
comma 15, lettera a), dell’articolo 77-ter (Patto di stabilità delle regioni e
delle province autonome) del decreto legge 28 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono destinate a copertura delle
perdite d’esercizio degli enti del SSR al 31 dicembre 2010 per un ammontare pari
a euro 62.979.376,93. Gli stanziamenti indisponibili all’impegno derivanti
dall’applicazione della predetta normativa, sono ricompresi nell’allegato
tabulato e, in parte spesa, finanziano, per competenza e cassa, il capitolo di
nuova istituzione (C.N.I) – unità previsionale di base (upb) 05.05.03 “Spese per
il sostegno all’equilibrio economico degli enti del SSR finanziate con
diminuzioni di stanziamento di spesa corrente”.
2. A valere sul bilancio di previsione 2011, le
somme derivanti dalla dovuta diminuzione sugli stanziamenti di spesa ai sensi
del comma 3 dell’articolo 77-ter del D.L. 112/2008, convertito dalla
L. 133/2008, sono destinate a copertura delle perdite di esercizio degli
enti del SSR al 31 dicembre 2011 per un ammontare pari a euro 22.770.000,00 con
corrispondente riduzione dei capitoli di spesa, da effettuarsi in sede di
approvazione del bilancio di previsione 2011. Detto importo viene iscritto, per
competenza e cassa, su apposito C.N.I. – upb 05.05.03 - “Spese per il sostegno
all’equilibrio economico degli enti del SSR finanziate in base al comma 3
dell’articolo 77-ter del D.L. 112/2008, convertito dalla L.
133/2008”.
3. A valere sul bilancio di previsione 2011, le
somme derivanti dai risparmi relativi agli interessi dovuti su mutui, e
individuate con gli stessi criteri di cui al comma 4-octies dell’articolo 4
del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti
locali e Regioni), convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, sono
destinate a copertura delle perdite di esercizio degli enti del SSR al 31
dicembre 2011, per un ammontare pari a euro 12.593.000,00. Detto importo viene
iscritto, per competenza e cassa, su apposito capitolo di spesa C.N.I. - upb
05.05.03 - “Spese per il sostegno all’equilibrio economico degli enti del SSR
finanziate con risparmi da minori interessi per mutui”.