Legge Regionale 2 novembre 2010, n. 16
Norme in materia di formazione professionale
Art. 1Esposizioni debitorie degli enti di formazione
professionale.
1. Gli enti
di formazione professionale, affidatari di attività finanziate dal Programma
operativo regionale (POR) PUGLIA 2000-2006 o da risorse statali vincolate, che
presentano esposizioni debitorie nei confronti della Regione Puglia per importi
superiori a euro cinquecentomila possono restituire le somme dovute alla Regione
Puglia, unitamente agli interessi legali, nel termine massimo di sessanta
mesi.
2. Il
dirigente del Servizio formazione professionale, valutata la convenienza per la
Regione del piano di rientro, autorizza la rateizzazione delle somme
dovute.
3. La domanda
per la rateizzazione, con lindicazione della durata e delle modalità di
pagamento, deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
“3 bis. Gli enti di formazione professionale di cui al comma 1
possono destinare i proventi dell’alienazione di immobili al rientro
dell’esposizione debitoria, anche eventualmente conferendo mandato alla
competente struttura regionale per l’adozione degli atti finalizzati
all’alienazione. In caso di esito positivo delle procedure, il ricavo
effettivamente realizzato è imputato, nei limiti dell’esposizione debitoria,
alla riduzione della medesima, con conseguente rideterminazione del piano di
rientro. (1)
3 ter. La restituzione delle somme dovute potrà avvenire oltre
che attraverso la cartolarizzazione delle proprietà immobiliari degli enti di
formazione professionale, agli stessi pervenuti da parte di enti pubblici, anche
a mezzo di finanziamenti pubblici, per il tramite della società regionale di
cartolarizzazione puglia valore immobiliare s.r.l. che, entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, adotterà, ove necessario,
le consequenziali modifiche statutarie. (2)
(1) Comma aggiunto dalla l.r.
26/2020, art. 9,
comma 1.
(2) Comma aggiunto dalla l.r.
26/2020, art. 9,
comma 1.