Anno 2010
Numero 16
Data 02/11/2010
Abrogato No
Materia Istruzione - Formazione professionale;
Note Pubblicata nel B.U. Puglia 5 novembre 2010, n. 168 suppl.
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Nessun allegato

Legge Regionale 2 novembre 2010, n. 16

Norme in materia di formazione professionale



Art. 1

Esposizioni debitorie degli enti di formazione professionale.


1.  Gli enti di formazione professionale, affidatari di attività finanziate dal Programma operativo regionale (POR) PUGLIA 2000-2006 o da risorse statali vincolate, che presentano esposizioni debitorie nei confronti della Regione Puglia per importi superiori a euro cinquecentomila possono restituire le somme dovute alla Regione Puglia, unitamente agli interessi legali, nel termine massimo di sessanta mesi.

2.  Il dirigente del Servizio formazione professionale, valutata la convenienza per la Regione del piano di rientro, autorizza la rateizzazione delle somme dovute.

3.  La domanda per la rateizzazione, con lindicazione della durata e delle modalità di pagamento, deve essere presentata entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

“3 bis. Gli enti di formazione professionale di cui al comma 1 possono destinare i proventi dell’alienazione di immobili al rientro dell’esposizione debitoria, anche eventualmente conferendo mandato alla competente struttura regionale per l’adozione degli atti finalizzati all’alienazione. In caso di esito positivo delle procedure, il ricavo effettivamente realizzato è imputato, nei limiti dell’esposizione debitoria, alla riduzione della medesima, con conseguente rideterminazione del piano di rientro. (1) 

 3 ter. La restituzione delle somme dovute potrà avvenire oltre che attraverso la cartolarizzazione delle proprietà immobiliari degli enti di formazione professionale, agli stessi pervenuti da parte di enti pubblici, anche a mezzo di finanziamenti pubblici, per il tramite della società regionale di cartolarizzazione puglia valore immobiliare s.r.l. che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotterà, ove necessario, le consequenziali modifiche statutarie. (2) 



(1) Comma aggiunto dalla l.r. 26/2020, art. 9, comma 1.
(2) Comma aggiunto dalla l.r. 26/2020, art. 9, comma 1.


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.