Legge Regionale 3 dicembre 2010, n. 18 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 (Norme di prima applicazione dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese).
Art. 1Modifica allarticolo 2 della legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1. 1. Al comma 2 dellarticolo2
della legge
regionale 11 febbraio 2002, n. 1 (Norme di prima applicazione
dellarticolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, riguardanti il riordino del
sistema turistico pugliese), le parole: “e dellUNCEM” sono soppresse.
Art. 2Modifica allarticolo 6 della L.R. n. 1/2002 Organizzazione dellARET. “4. Lorganizzazione, il
funzionamento e la contabilità dellARET sono disciplinati dal regolamento
adottato dalla Giunta regionale sentita la Commissione competente, su proposta
dellAssessore al turismo. Il regolamento definisce le norme di contabilità
dellARET nel rispetto dei principi contenuti nelle norme di contabilità
regionale.”.
Art. 3Modifiche allarticolo 7 della L.R. n. 1/2002 Compiti dellARET. 1. Larticolo 7
della L.R.
n. 1/2002 è sostituito dal seguente:
«Art. 7 Compiti dellARET.
1. LARET, che assume la denominazione di
“Pugliapromozione”, è lo strumento operativo delle politiche della Regione in
materia di promozione dellimmagine unitaria della Puglia, fa riferimento alla
programmazione regionale e opera in raccordo con gli enti locali nellottica
dello sviluppo sostenibile e dei valori dellaccoglienza e dellospitalità.
Ferme restando le funzioni della Regione in materia di indirizzo e
programmazione, rapporti con gli enti locali, regolamentazione, monitoraggio,
vigilanza e controllo degli interventi in materia turistica, Pugliapromozione,
in qualità di strumento operativo delle politiche regionali: a) promuove la
conoscenza e lattrattività del territorio, nelle sue componenti naturali,
paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le
eccellenze; b) sulla base di specifici obiettivi definiti dalla Regione
favorisce lo sviluppo di occupazione stabile nellambito del turismo, alimenta
iniziative di sensibilizzazione al fine di contrastare il lavoro sommerso e
irregolare, promuove raccordi con il sistema della formazione professionale e
con le università in funzione di un complessivo processo di qualificazione del
mondo degli operatori e degli addetti del settore; c) promuove e qualifica
lofferta turistica dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la
competitività sui mercati nazionali e internazionali e sostenendo la
cooperazione tra pubblico e privato nellambito degli interventi di settore;
promuove inoltre lincontro fra il sistema di offerta regionale e i mediatori
dei flussi internazionali di turismo; d) promuove lo sviluppo del turismo
sostenibile, slow, giovanile, nonché di quello sociale e la valorizzazione degli
indotti connessi; e) sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per
la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio
culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro
delle vocazioni produttive dellintero territorio regionale; f) attiva e
coordina, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, iniziative,
manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte urbana, che si configurino
quali attrattori per il turismo culturale e per la promozione delle eccellenze
enogastronomiche e naturalistiche del territorio; g) favorisce la diffusione
di unampia cultura dellospitalità tra gli operatori pubblici e privati e la
popolazione locale anche attraverso la rimozione, nei sistemi di ospitalità, di
ogni orientamento e condotta direttamente o indirettamente discriminatori sotto
il profilo dei diritti soggettivi, della privacy e delle condizioni personali;
h) promuove la cultura della tutela dei diritti del turista consumatore;
i) assicura alle strutture regionali strumenti operativi a supporto del
coordinamento delle attività e delle iniziative dei sistemi turistici locali,
fornendo altresì supporti di consulenza tecnico-amministrativa; j) esercita
le funzioni e i compiti amministrativi già assegnati alle Aziende di promozione
turistica (APT) assicurandone larticolazione organizzativa e lefficacia
operativa nelle sei province; coordina il sistema a rete degli IAT, anche nel
loro raccordo con le pro loco; k) collabora con il sistema delle camere di
commercio e, ai fini della predisposizione di specifici studi, piani e progetti,
può avvalersi della collaborazione di istituzioni universitarie e di ricerca,
amministrazioni, enti pubblici, organismi e agenzie specializzate; l) svolge
ogni altra attività a essa affidata dalla normativa, dagli indirizzi strategici
e dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, anche in riferimento a
leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari.».
Art. 4 Illustrazione al Consiglio regionale del piano annuale degli interventi
affidati a Pugliapromozione. 1. LAssessore al turismo illustra annualmente al Consiglio regionale il piano
annuale degli interventi della promozione turistica la cui realizzazione è
affidata a Pugliapromozione.
Art. 5Modifica allarticolo 8 della L.R. n. 1/2002 Comitato tecnico-consultivo. 1. Allarticolo 8
della L.R.
n. 1/2002 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “1-bis. Il
Direttore generale è affiancato da un Comitato tecnico-consultivo composto da
sei esperti di accertata competenza nei settori della promozione turistica e del
marketing territoriale e nominato dalla Giunta regionale, sentite le
Amministrazioni provinciali, con il compito di valorizzare e integrare le
competenze necessarie a promuovere limmagine dei diversi territori della
Puglia. Le funzioni specifiche e lorganizzazione di tale organo, fermo restando
quanto previsto dal comma 2 dellarticolo 6 della legge 30 luglio 2010, n. 122
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica), sono indicati nel regolamento di cui allarticolo 6,
comma 4. Ai componenti del Comitato spetta il rimborso delle spese sostenute”.
Art. 6Modifica allarticolo 9 della L.R. n. 1/2002 Il Direttore generale di
Pugliapromozione. 1. Il comma 1 dellarticolo 9
della L.R.
n. 1/2002 è sostituito dal seguente: “1. Il Direttore generale di
Pugliapromozione è nominato dal Presidente della Regione Puglia su conforme
deliberazione della Giunta regionale. Il Direttore è scelto a seguito di
procedura di evidenza pubblica tra esperti di comprovata competenza che abbiano
maturato una esperienza almeno triennale, in enti pubblici e/o in aziende
private, in materia di programmazione, coordinamento, organizzazione, gestione
di attività complesse per la promozione e la valorizzazione territoriale e nella
realizzazione di progetti e grandi eventi volti a promuovere lattrattività
territoriale, anche in una proiezione di carattere internazionale. È richiesta
la laurea magistrale o la laurea vecchio ordinamento e una esperienza almeno
triennale in materia di progettazione e di gestione di attività finanziate
dallUnione europea, la conoscenza del territorio pugliese e la padronanza della
lingua inglese.”.
Art. 7Modifiche allarticolo 13 della L.R. n. 1/2002. 1. Allarticolo 13
della L.R.
n. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma
4 è inserito il seguente: “4-bis. In riferimento a quanto disposto dallarticolo
2, comma 1, lettera d) e dallarticolo 5, comma 2, lettera c), la Giunta
regionale adotta apposite linee-guida riguardanti compiti, funzioni, criteri,
procedure, ambiti operativi e territoriali degli uffici IAT”; b) il comma 5 è
soppresso.
Art. 8 Modifica allarticolo 14 della L.R. n. 1/2002 Assegnazione beni
allARET. 1. Al comma 2 dellarticolo 14
della L.R.
n. 1/2002 le parole: “residuati alla liquidazione” sono soppresse.
Art. 9Proroga commissari e collegi dei revisori APT. 1. I commissari e i collegi dei revisori delle APT di Bari, Brindisi, Foggia,
Lecce e Taranto, in scadenza al 31 ottobre 2010 a norma dellarticolo 6
della legge
regionale 2 agosto 2010, n. 9 (Assestamento e prima variazione al
bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2010), rimangono in carica
nelle loro funzioni fino alla nomina del Direttore generale di Pugliapromozione.
Art. 10Disposizioni finali. «Art. 15-bis Conferimento di
funzioni ai STL. 1. Allavvio dellAgenzia di Pugliapromozione, in relazione
alle procedure in atto riguardanti costituzione e riconoscimento dei Sistemi
turistici locali (STL) di cui allarticolo 5, la Giunta regionale può valutare e
disporre il conferimento di funzioni in tema di turismo agli stessi STL, sentito
il partenariato istituzionale e sociale. 2. La direzione dellArea competente
dispone laggiornamento delle richieste presentate ai sensi degli articoli 11
e 17 del Reg.
reg. 9 marzo 2009, n. 4, secondo criteri alluopo individuati che
tengano conto di quanto indicato al comma 1.».
Art. 11Norma finanziaria. 1. Allonere annuo derivante dallapplicazione della presente legge si fa
fronte con lo stanziamento previsto al capitolo di spesa 4310, denominato
“Istituzione, funzionamento e organi dellAgenzia Pugliapromozione. Spese
correnti e attività di liquidazione APT, compresi gli oneri derivanti dal
trasferimento del personale”, dellupb 4.5.2 “Promozione del settore turistico”
del bilancio di previsione 2010 e successive variazioni.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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