Anno 2010
Numero 6
Data 25/02/2010
Abrogato
Materia Enti locali - Forme associative - Deleghe;
Note Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 40 del 2 marzo 2010 La presente legge è stata abrogata dall'art. 4, c. 1 della L.R. 28 novembre 2011, n. 30
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Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 6

Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Lecce , Trepuzzi e Squinzano e integrazione alla legge regionale 26 dicembre 1973, n. 28( norme in materia di circoscrizioni comunali)(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 30/2011, art. 4


Art. 1

Modifica delle circoscrizioni dei Comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi


[1. Le circoscrizioni dei Comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi sono modificate mediante l’aggregazione dei territori del Comune di Lecce ai Comuni di Squinzano e Trepuzzi e definite in conformità della planimetria allegata alla presente legge. ] (2) 



(2) La Corte Costituzionale con sentenza n. 36/2011 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della presente legge


Art. 2

Rapporti patrimoniali ed economico-finanziari


[1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modificazione territoriale di cui all’articolo 1 sono regolati di comune accordo dai tre comuni interessati. Qualora un accordo non sia raggiunto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di detti rapporti sarà stabilito dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. ] (3) 



(3) La Corte Costituzionale con sentenza n. 36/2011 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della presente legge


Art. 3

Pianificazione urbanistica


[1. I Comuni di Lecce, Squinzano e Trepuzzi provvedono ad adeguare la pianificazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti alla nuova dimensione del territorio. ] (4) 



(4) La Corte Costituzionale con sentenza n. 36/2011 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della presente legge


Art. 4

Integrazione all’articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26


[ 1. Dopo il primo periodo del secondo comma dell’articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali), è aggiunto il seguente: “In caso di accordo tra i comuni interessati si prescinde dalla consultazione popolare.”.] (5) 




(5) La Corte Costituzionale con sentenza n. 214/2010 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente disposizione.


Allegato


Vedi allegato


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.