Anno 2010
Numero 9
Data 02/08/2010
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 6 agosto 2010, n. 131 straord
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Legge Regionale 2 agosto 2010, n. 9

Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010



CAPO 1

Assestamento del bilancio di previsione per l’anno 2010





Art. 1

Finalità.


1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2010, approvato con legge regionale 31 dicembre 2009, n. 35, sono introdotte le variazioni necessarie ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa e all’avanzo di amministrazione secondo i valori risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio 2009 nonché le variazioni ritenute necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata e di spesa.

2. Il saldo finanziario attivo già iscritto per euro 847.259.456,88 al competente capitolo 1011001 di entrata del bilancio di previsione per l’esercizio 2010 viene rideterminato in euro 1.171.773.227,81. Il maggior saldo finanziario è pari a euro 324.513.770,93. Ai sensi dell’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Finanziaria 2005), è utilizzato l’importo di euro 138.926.000,00 per l’integrazione della copertura del disavanzo del Servizio sanitario regionale (SSR) per l’anno 2009. Il maggior saldo finanziario residuo è destinato all’incremento del fondo per la reiscrizione delle economie vincolate e dei residui passivi perenti con vincolo di destinazione nonchè alla copertura delle variazioni di bilancio di cui alla presente legge.

3. Gli allegati A e B alla presente legge contengono l’analitica esposizione, per unità previsionali di base oltre che per capitolo di riferimento, rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati e delle variazioni introdotte alle poste previsionali in termini di competenza e cassa per effetto dell’utilizzazione dell’avanzo e delle operazioni di assestamento e variazioni di cui alla presente legge.




Art. 2

Adeguamento dello stato di previsione dell’entrata e della spesa.


1. Per effetto delle variazioni di cui all’articolo 1, l’ammontare complessivo dell’entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 risulta rideterminato, sia per l’entrata che per la spesa, in euro 13.615.780.262,60 in termini di competenza e in euro 27.774.365.000,67 in termini di cassa.




Art. 3

Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate.


1. Il fondo per la reiscrizione delle economie vincolate di cui al capitolo n. 1110060 del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 è incrementato dell’importo di euro 17.643.716,59.

2. Per l’esercizio 2010 la dotazione finanziaria complessiva del fondo di cui al comma 1 è pari a euro 710.965.207,48.




Art. 4

Fondo per la reiscrizione dei residui passivi perenti con vincolo di destinazione.


1. Il fondo per la reiscrizione dei residui passivi con vincolo di specifica destinazione dichiarati perenti ai fini amministrativi di cui al capitolo 1110046 del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 è incrementato dell’importo di euro 2.944.054,34.

2. Per l’esercizio 2010 la dotazione finanziaria complessiva del fondo di cui al comma 1 è pari a euro 202.944.054,34.




Art. 5

Integrazione alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28.


1. Dopo l’articolo 51 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), è inserito il seguente:


«Art. 51-bis

Fondo svalutazione crediti.


1. Nell’ambito delle spese correnti dell’unità previsionale di base 06.02.01 è istituito apposito capitolo n. 1110065, denominato Fondo svalutazione crediti”, con la funzione di compensare eventuali minori entrate derivanti da crediti divenuti parzialmente o totalmente inesigibili.

2. La somma stanziata costituisce, al termine dell’esercizio, economia che confluisce nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato da utilizzare a fronte di crediti di dubbia o certa inesigibilità.».




CAPO 2

Disposizioni varie di carattere finanziario





Art. 6

Proroga commissari e collegi dei revisori APT.


1. I commissari e i collegi dei revisori delle Aziende di promozione turistica (APT) di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, in scadenza al 30 giugno 2010 in base all’articolo 29 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione Puglia), rimangono in carica nelle loro funzioni fino al 31 ottobre 2010..(1) 



(1) La l.r. 18/2010, art. 9   dispone  che i commissari e i collegi dei revisori delle APT di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, in scadenza al 31 ottobre 2010 rimangono in carica nelle loro funzioni fino alla nomina del Direttore generale di Pugliapromozione.


Art. 7

Abrogazione dell’articolo 31 della L.R. n. 34/2009.


1. L’articolo31 (Accordo transattivo tra Regione Puglia e Tourinform-Finater S.p.A.) della L.R. n. 34/2009 è abrogato.




Art. 8

Anticipazione interventi previsti dal PAR-FAS 2007-2013


1. Al fine di anticipare uno o più interventi previsti nel Programma attuativo regionale del Fondo aree sottoutilizzate (PAR-FAS 2007-2013), è istituito nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2010, nell’ambito della upb 6.3.5, dedicato capitolo n. 1146055 denominato “Spese in conto capitale in anticipazione interventi PAR-FAS 2007-2013 finanziato con avanzo di amministrazione 2009”, con una dotazione finanziaria in termini di competenza e cassa di euro 60 milioni.




Art. 9

Spese per attività dell’Ufficio rapporti con le istituzioni dell’Unione europea - Bruxelles.


1. Allo scopo di sostenere e finanziare le attività di promozione, informazione, comunicazione e rappresentanza istituzionale dell’Ufficio rapporti con le istituzioni dell’Unione europea in Bruxelles, è istituito nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2010, nell’ambito della upb 0.3.1, dedicato capitolo n. 1445 denominato “Spese per attività di promozione, informazione, comunicazione e rappresentanza istituzionale - Ufficio rapporti con le istituzioni dell’Unione europea-Bruxelles”, con una dotazione finanziaria in termini di competenza e cassa di euro 15 mila.




Art. 10

Sostegno all’equilibrio economico degli enti del SSR.


1. Al fine di ottenere l’equilibrio economico degli enti del SSR, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della upb 5.5.3, dedicato capitolo di spesa n. 771110 denominato “Spese per il sostegno all’equilibrio economico degli enti del Servizio sanitario regionale finanziato con avanzo di amministrazione 2009”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio 2010 in termini di competenza e cassa di euro 105 milioni.

2. Al capitolo di cui al comma 1 si applica la disciplina del comma 5, ultimo periodo, dell’articolo 93 (Residui passivi. Nozione) della L.R. n. 28/2001.




Art. 11

Abrogazione del comma 9 dell’articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2007, n. 25.


1. Il comma 9 dell’articolo  9  (Tributo speciale per il deposito in discarica - determinazioni) della legge regionale 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007) è abrogato.




Art. 12

Compartecipazione regionale al finanziamento statale per la formazione tecnica superiore.


1. Al fine di assicurare la quota di compartecipazione regionale pari al 30 per cento del finanziamento statale previsto dal comma 875 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), destinato alla formazione tecnica superiore, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della upb 4.4.1, il capitolo di spesa n. 911075 denominato “Compartecipazione regionale al finanziamento statale di cui all’articolo 1, comma 875, L. 296/2006”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio 2010 in termini di competenza e cassa di euro 460 mila.




Art. 13

Interventi regionali straordinari in materia di edilizia scolastica.


1. Al fine di programmare interventi regionali straordinari in materia di edilizia scolastica finalizzati a fronteggiare situazioni gravi e urgenti di messa in sicurezza e adeguamento a norma degli edifici scolastici pugliesi pubblici, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della upb 4.4.1, il capitolo di spesa n. 916056 denominato “Interventi regionali straordinari in materia di edilizia scolastica”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio 2010 in termini di competenza e cassa di euro 6 milioni.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce modalità, criteri e procedure per la programmazione degli interventi.




Art. 14

Modifica all’articolo 32 della legge regionale 27 giugno 2007, n. 18.


1. Al comma 6 dell’articolo 32 (Tassa regionale annuale per il diritto agli studi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione) della legge regionale 27 giugno 2007, n. 18 (Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione), la parola: “che” è sostituita dalla seguente: “e”.




Art. 15

Funzionamento del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.


1. Al fine di assicurare la necessaria continuità al funzionamento del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NVVIP) nella Regione Puglia, istituito con legge regionale 8 marzo 2007, n. 4 (Nuova disciplina in materia di Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Puglia), in attuazione dell’articolo 1 (Costituzione di unità tecnica di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici) della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della UPB 6.3.6, il capitolo di spesa n. 1082054 denominato “L.R. n. 4/2007 - Spese di funzionamento del Nucleo valutazione e verifica investimenti pubblici”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio 2010 in termini di competenza e cassa di euro 500 mila.




Art. 16

Abrogazione dell’articolo 20 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10.


1. L’articolo 20 (Istituzione di un fondo di rotazione per l’attuazione dei piani di ripianamento dei consorzi ASI - legge regionale 8 marzo 2007, n. 2) della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Puglia), è abrogato.




Art. 17

Istituzione di un fondo di rotazione per l’attuazione dei piani di ripianamento dei consorzi ASI. Legge regionale 8 marzo 2007, n. 2.


1. Al fine di supportare le operazioni di ristrutturazione finanziaria e di ripianamento delle esposizioni debitorie dei Consorzi per le Aree di sviluppo industriale (ASI), così come accertate ai sensi della legge regionale 8 marzo 2007, n. 2 (Ordinamento dei consorzi per lo sviluppo industriale), è istituito un apposito fondo denominato “Fondo di rotazione per l’attuazione dei programmi di ripianamento dei Consorzi ASI”.

2. Al fondo di rotazione di cui al comma 1 possono accedere i Consorzi ASI che abbiano adempiuto agli obblighi previsti dall’articolo 18, comma 5, della L.R. n. 2/2007.

3. La Giunta regionale dispone sulle modalità e i criteri per l’accesso al fondo di rotazione, che devono attenersi ai seguenti indirizzi:

a) il ripianamento delle passività risultanti dal programma di cui all’articolo 18, comma 5, della L.R. n. 2/2007 deve essere finalizzato al rilancio delle attività del Consorzio, secondo le indicazioni del programma di ripianamento, e al completamento degli investimenti nelle aree industriali già oggetto di finanziamento pubblico comunitario, statale e regionale;

b) la ripartizione del fondo per ogni consorzio richiedente deve essere proporzionale all’entità dei debiti da ripianare.

4. I rientri delle quote delle operazioni effettuate a valere sul fondo di rotazione devono essere rateizzati in non più di dieci anni tenendo conto delle finalità di utilizzo del fondo. Il rimborso può essere garantito mediante garanzie reali anche di grado superiore al primo.

5. Al finanziamento del fondo si provvede mediante l’istituzione nelle partite di giro del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 di dedicati capitoli di entrata n. 6151275 - UPB 06.01.01 - e di spesa n. 1200175 - UPB 99.99.01, con una dotazione finanziaria di euro 10 milioni, denominati rispettivamente “Recuperi sul fondo di rotazione ripianamento debitorie consorzi ASI” e “Fondo di rotazione per l’attuazione dei programmi di ripianamento dei consorzi ASI”.

6. Le somme impegnate al termine dell’esercizio finanziario 2010 in relazione ai corrispondenti accertamenti di entrata costituiscono, per pari importo, vincolo alla destinazione dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2010 al fondo svalutazione crediti. Analogamente, per gli esercizi successivi, l’importo dei corrispondenti residui attivi costituiscono vincolo alla medesima destinazione dell’avanzo di amministrazione dei relativi esercizi finanziari.

7. Le esposizioni dei consorzi ASI nei confronti della Regione Puglia possono essere ripianate alle medesime condizioni di cui al comma 4. Per accedere a tale dilazione i consorzi devono presentare un apposito piano di rientro, indicando l’ammontare e la fonte dei debiti e le modalità di rilancio dell’Ente.

8. La Giunta regionale provvede ad accogliere la domanda di dilazione, dopo aver accertato l’idoneità del piano a garantire il rilancio dell’attività del consorzio.

 



(•) (1) La l.r. 35/2020 , art 12, commi 1 e 2 stabilisce che :  1.   Per fronteggiare gli effetti pregiudizievoli prodotti sull’economia dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, i Consorzi per l’Area di sviluppo industriale (ASI), destinatari dei fondi di rotazione per l’attuazione dei piani di risanamento istituiti con gli articoli 17 e 18 della legge regionale 2 agosto 2010, n. 9 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010), rifinanziato con l’articolo 39 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia), sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenza al 31 dicembre 2020, dei piani di ammortamento disposti in virtù dell’articolo 43 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia). Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell’anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.


Art. 18

Istituzione di un fondo di rotazione per anticipazioni IVA da corrispondere per la realizzazione di opere infrastrutturali di agglomerati ASI, non ammissibili a finanziamenti.(•) 


1. Per far fronte agli oneri in capo ai consorzi ASI per anticipazioni IVA da corrispondere per la realizzazione di opere infrastrutturali di agglomerati ASI, opere non ammissibili a finanziamenti, è istituito apposito fondo denominato “Fondo di rotazione per l’anticipazione dell’IVA da parte dei consorzi ASI.”.

2. Al fondo di rotazione di cui al comma 1 possono accedere i consorzi ASI che abbiano adempiuto agli obblighi previsti dall’articolo 18, comma 5, della L.R. n. 2/2007.

3. La Giunta regionale dispone sulle modalità e i criteri per l’accesso al fondo di rotazione di cui al comma 6, tenendo presente che i relativi rimborsi da parte dei consorzi, quale credito IVA, devono avvenire contemporaneamente al verificato rientro anche per compensazione con altri tributi.

4. I rientri delle quote delle operazioni effettuate a valere sul fondo di rotazione devono essere rateizzati in non più di dieci anni. Il rimborso può essere garantito mediante garanzie reali anche di grado superiore al primo.

5. Al finanziamento anche del fondo di cui al comma 1 si provvede mediante l’istituzione nelle partite di giro del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 di dedicati capitoli di entrata n. 6151277 - UPB 06.01.01 - e di spesa n. 1200177 - UPB 99.99.01, con una dotazione finanziaria di euro 2 milioni, denominati rispettivamente “Recuperi sul fondo di rotazione anticipazioni IVA consorzi ASI” e “Fondo di rotazione per l’anticipazione di IVA opere infrastrutturali dei consorzi ASI”.

6. Le somme impegnate al termine dell’esercizio fiinanziario 2010 in relazione ai corrispondenti accertamenti di entrata costituiscono, per pari importo, vincolo alla destinazione dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2010 al fondo svalutazione crediti. Analogamente, per gli esercizi successivi l’importo dei corrispondenti residui attivi costituiscono vincolo alla medesima destinazione dell’avanzo di amministrazione dei relativi esercizi finanziari.



(•) (1) La l.r. 35/2020 , art 12, commi 1 e 2 stabilisce che :  1.   Per fronteggiare gli effetti pregiudizievoli prodotti sull’economia dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, i Consorzi per l’Area di sviluppo industriale (ASI), destinatari dei fondi di rotazione per l’attuazione dei piani di risanamento istituiti con gli articoli 17 e 18 della legge regionale 2 agosto 2010, n. 9 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010), rifinanziato con l’articolo 39 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia), sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenza al 31 dicembre 2020, dei piani di ammortamento disposti in virtù dell’articolo 43 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia). Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell’anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.