Anno 2011
Numero 25
Data 29/09/2011
Abrogato No
Materia Cooperazione-Lavoro-Movimenti migratori;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 7 ottobre 2011, n. 156
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Legge Regionale 29 settembre 2011, n. 25

Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro



Art. 1

Finalità.


1.  La Regione Puglia, ferma restando la centralità dei servizi pubblici per limpiego nella gestione del governo del mercato del lavoro, al fine di garantire ai cittadini la libertà di scelta nellambito di una rete di operatori qualificati, favorisce lintegrazione fra sistema pubblico e privato finalizzato alla promozione e allo sviluppo delloccupazione.
2.  A tal fine, la presente legge definisce, in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 4 (Agenzie per il lavoro), 6 (Regimi particolari di autorizzazione) e 7 (Accreditamenti) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e successive modifiche e integrazioni, le norme in materia di:
a)  autorizzazione sul territorio regionale allo svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione del personale; b)  accreditamento per lo svolgimento di servizi al lavoro. 


Art. 2

Funzioni e competenze


1.  I servizi pubblici per limpiego svolgono direttamente e in via esclusiva le funzioni amministrative a essi delegate ai sensi dellarticolo 2 (Funzioni e compiti conferiti), comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h), i), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dellarticolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare lincontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dellarticolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144) e successive modifiche e integrazioni (dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e certificazione dello stato occupazionale del lavoratore).
2.  I servizi pubblici per limpiego svolgono direttamente tutte le funzioni non contemplate al comma 1 per le quali possono anche avvalersi, nelle ipotesi definite dalla Regione, dei soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi della presente legge, da selezionare tramite procedure di evidenza pubblica.
3.  I soggetti di cui al comma 2 intervengono in via integrativa e non sostitutiva allo scopo di ampliare la diffusione sul territorio delle funzioni dei servizi e migliorarne la qualità; possono altresì fornire servizi specializzati in favore di particolari categorie di utenti.



Art. 3

Definizione dei servizi al lavoro


1.  Ai fini della presente legge, costituiscono servizi al lavoro tutte le attività di orientamento, di incontro fra domanda e offerta di lavoro, di promozione dellinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, di prevenzione della disoccupazione di lunga durata, di sostegno alla mobilità geografica, di monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro.



Art. 4

Procedure di autorizzazione


1.  La Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato istituzionale istituito ai sensi dellarticolo 9 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 19 (Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi allimpiego), e della Commissione regionale per le politiche del lavoro, di cui allarticolo 8 della medesima legge, determina con proprio provvedimento, nel rispetto dei principi generali stabiliti con il D.Lgs. n. 276/2003, le modalità per il rilascio in favore dei soggetti pubblici o privati del provvedimento di autorizzazione alla gestione di servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione del personale, esclusivamente sul territorio regionale.
2.  Le università, i consorzi universitari e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, autorizzati ai sensi dellarticolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, qualora svolgano lattività di intermediazione, devono garantire agli utenti la coerenza tra i percorsi formativi e leventuale collocazione lavorativa.



Art. 5

Procedure per laccreditamento


1.  Fermo restando quanto previsto dallarticolo 3 e in conformità a quanto disposto dallarticolo 7 del D.Lgs. n. 276/2003, è istituito presso il competente Servizio regionale lalbo dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro.
2.  La Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato istituzionale istituito ai sensi dellarticolo 9 della L.R. n. 19/1999 e della Commissione regionale per le politiche del lavoro, di cui allarticolo 8 della medesima legge, determina con proprio provvedimento, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal D.Lgs. n. 276/2003:
a)  le procedure per laccreditamento;
b)  i requisiti minimi per laccreditamento, con specifico riferimento alle capacità gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione economica necessari per la concessione dello stesso;
c)  le ipotesi e le procedure di revoca dellaccreditamento;
d)  le modalità di tenuta dellelenco dei soggetti accreditati;
e)  i criteri di misurazione dellefficacia e dellefficienza dei servizi erogati dai soggetti accreditati;
f)  le tipologie di servizi al lavoro per i quali è necessario laccreditamento.
3.  Fermo restando il potere regolamentare attribuito alla Giunta regionale, ai fini della concessione dellaccreditamento costituisce requisito non derogabile lapplicazione integrale, da parte dei soggetti richiedenti laccreditamento, degli accordi e dei contratti collettivi nazionali.
4.  Il mancato rispetto di quanto disposto dal comma 3 costituisce presupposto per la revoca immediata dellaccreditamento.



Art. 6

Standard minimi dei servizi al lavoro


1.  La Giunta regionale, fermo restando quanto già disciplinato con il Masterplan dei servizi per limpiego, adotta, ove necessario, gli opportuni provvedimenti correttivi in materia di standard minimi di servizio cui devono attenersi i servizi pubblici e privati per limpiego.



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.