Legge Regionale 25 luglio 2011, n. 19
Alienazione immobili di Edilizia residenziale pubblica
Art. 11. Possono esercitare il diritto all’acquisto degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica, inseriti in piani di vendita, gli aventi titolo
ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n.560 (Norme in
materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).
2. Il periodo di occupazione abusiva dell’alloggio,
regolarizzato ai sensi dell’articolo 60
della legge
regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia) e
successive modifiche e integrazioni, è computato nel termine di cinque anni di
occupazione richiesto per l’esercizio del diritto di acquistodi cui al comma
1.
3. L’articolo 19
della legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e
disposizioni diverse) e il comma 21 dell’articolo 3
della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione
Puglia), sono abrogati.
4. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si
applicano le disposizioni della l. 560/1993.