Legge Regionale 9 febbraio 2011, n. 2
Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012(1) (2)
(1) Per la ridefinizione dotazioni organiche rete ospedaliera vedi la l.r. 22/2011.
(2) Vedi anche la l.r. 11/2012, art. 1, c. 2 che così dispone: “2. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla l.r. 2/2011, in via eccezionale e in relazione alla esigenza di assicurare livelli essenziali di tutela assistenziale, le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale, fino all’espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, si avvalgono a tempo determinato, senza oneri aggiuntivi sul livello di spesa sostenuto per la medesima voce di costo nell’esercizio 2011 e nel rispetto dei limiti di spesa consentiti dalle norme nazionali vigenti in materia di contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche, del personale selezionato all’esito delle procedure di cui all’articolo 3, comma 40, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), oggetto della sentenza della Corte Costituzionale 7 febbraio 2011, n. 42, depositata l’11 febbraio 2011.”
Art. 1Approvazione
1. E’ approvato l’Accordo sottoscritto il 29 novembre 2010 tra il Ministro della
salute, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Presidente della Giunta
regionale, con l’allegato “Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema
sanitario regionale 2010-2012”.