Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 21 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, nonché disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106
TITOLO 1MODIFICHE E INTEGRAZIONI
ALLA LEGGE REGIONALE
30 LUGLIO 2009, N. 14.
Art. 1Modifica dell’articolo 2 della legge
regionale 30 luglio 2009, n. 14 1. Il comma 2 dell’articolo 2
(Definizioni) della legge
regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno
dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio
edilizio residenziale), è sostituito dal seguente: “2. Ai fini della presente legge: a) per edificio si intende l’insieme di strutture portanti
ed elementi costruttivi e architettonici reciprocamente connessi in modo da
formare con continuità dalle fondamenta alla copertura un organismo edilizio
funzionalmente autonomo, isolato o collegato ad altri edifici adiacenti e con
almeno un accesso sulla strada pubblica o privata, composto da una o più unità
immobiliari funzionalmente e fisicamente connesse tra loro mediante parti
comuni, indipendentemente dal regime delle proprietà; b) per edifici residenziali si intendono gli immobili
comprendenti una o più unità immobiliari destinate alla residenza e a usi
strettamente connessi con le residenze, ai sensi del comma 2 dell’articolo 3
(Rapporti massimi, tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli
spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a
parcheggi) del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444 (Limiti inderogabili di densità
edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive,
al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi
strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi
dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), nonché gli edifici rurali a
uso abitativo; c) per volumetria complessiva si intende quella calcolata
secondo i criteri e i parametri previsti dallo strumento urbanistico generale
vigente nel Comune.”.
Art. 2Modifiche e integrazioni all’articolo 3
della l.r. 14/2009 1. All’articolo 3
(Interventi straordinari di ampliamento) della l.r.
14/2009 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) all’alinea del comma 1, dopo le parole:
b) “Possono essere ampliati, nel limite del 20 per cento
della volumetria complessiva, e comunque per non oltre 200 mc, gli edifici
residenziali”, le parole: “di volumetria non superiore a 1.000 mc” sono
soppresse;
c) alla lettera a) del comma 1 sono soppressi gli ultimi
due periodi;
d) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole:
“l’ampliamento deve essere realizzato in contiguità fisica rispetto al
fabbricato esistente” sono inserite le seguenti: “anche in sopraelevazione,
rimanendo salva la possibilità di avvalersi dell’aumento volumetrico spettante
ad altra unità immobiliare, purchè ricompresa nel medesimo edificio”;
e) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1 bis. L’incremento volumetrico previsto al comma 1 può
raggiungere i 350 mc a condizione che l’intero edificio, a seguito
dell’intervento di ampliamento, raggiunga almeno il punteggio 2 nello strumento
di valutazione previsto dalla legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 (Norme per
l’abitare sostenibile), e si doti della certificazione di cui all’articolo 9
della stessa legge prima del rilascio del certificato di agibilità.”.
Art. 3Modifica all’articolo 4 della l.r.
14/2009 1. Il comma 1 dell’articolo 4
(Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione) della l.r.
14/2009 è sostituito dal seguente:
“1. Al fine di migliorare la qualità del patrimonio edilizio
esistente, sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di edifici
residenziali con realizzazione di un aumento di volumetria sino al 35 per cento
di quella legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente
legge.”.
Art. 4Modifiche e integrazioni all’articolo 5
della l.r. 14/2009 1. All’articolo 5
(Condizioni e modalità generali) della l.r.
14/2009 sono apportate le seguenti
modifiche e integrazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Gli immobili interessati dagli interventi previsti dagli
articoli 3 e 4 devono risultare regolarmente accatastati presso le agenzie del
territorio, ai sensi del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con
regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572. Per gli edifici che devono essere
accatastati al nuovo catasto edilizio urbano, ai sensi del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani,
rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio
urbano), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,
devono essere presentate idonee dichiarazioni alle agenzie del territorio per
l’accatastamento o per la variazione catastale prima della presentazione della
denuncia di inizio attività (DIA) o dell’istanza per il rilascio del permesso di
costruire. Il tecnico abilitato deve attestare la volumetria esistente, ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, lettera c), della presente legge, mediante idonea e
completa documentazione di tipo grafico e fotografico”;
b) alla lettera b) del comma 3, dopo le parole: “provveda
al” sono inserite le seguenti “la monetizzazione degli standard mediante”;
c) alla lettera c) del comma 3, le parole:
“garantito da un atto da trascriversi nei registri immobiliari”
sono sostituite dalle seguenti: “garantito da un atto unilaterale
d’obbligo”;
d) al comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente:
“e bis) al rispetto delle norme che disciplinano il condominio
negli edifici”;
e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Gli incrementi volumetrici previsti dagli articoli 3 e 4
non possono essere destinati a usi diversi da quelli previsti dallo strumento
urbanistico generale vigente.”;
f) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“6 bis. Qualora siano interessati edifici riconducibili alla
tipologia a schiera o plurifamiliare, gli interventi previsti dagli articoli 3 e
4 sono ammessi a condizione che venga salvaguardata la coerenza architettonica e
formale del complesso edilizio in cui sono ricompresi e che non risultino in
contrasto con regolamenti condominiali e convenzioni urbanistiche eventualmente
sussistenti.”;
“6 ter. I Comuni possono prevedere la riduzione del contributo
di costruzione per gli interventi destinati a prima abitazione.”;
“6 quater I Comuni, annualmente, approvano un rapporto sullo
stato di attuazione delle presente legge all’interno del territorio comunale e
lo trasmettono alla Regione. Il rapporto contiene dati analitici e valutazioni,
in particolare, sull’impatto delle presenti norme sulla strumentazione
urbanistica vigente e sulla qualità insediativa, con specifico riguardo alla
dotazione di servizi e spazi verdi, alla tutela del patrimonio architettonico e
dei paesaggi di qualità, al miglioramento delle condizioni di sicurezza,
efficienza energetica, risparmio delle risorse, accessibilità e sostenibilità
del patrimonio edilizio esistente.”.
Art. 5Modifica all’articolo 6 della l.r.
14/2009 1. All’articolo 6
(Limiti di applicazione), comma 1, lettera K), della l.r.
14/2009 le parole:
“per gli interventi di cui all’articolo 4 riguardanti edifici
esistenti che siano oggetto di ordinanze sindacali tese alla tutela della
pubblica e privata incolumità e che insistono in zone territoriali omogenee
nelle quali gli strumenti di pianificazione vigenti consentano tali tipi di
interventi” sono sostituite dalle seguenti: “questi strumenti o atti consentano
interventi edilizi di tale natura e la pericolosità idraulica o geomorfologica
possa essere superata o mitigata con interventi di sistemazione idraulica e/o di
consolidamento del sito interessato, previa acquisizione del parere favorevole
vincolante dell’Autorità di bacino.”.
Art. 6Modifiche e integrazioni all’articolo 7
della l.r. 14/2009 1. All’articolo 7
(Tempi e titoli abilitativi) della l.r. 14/2009 sono apportate le seguenti
modifiche e integrazioni:
a) al comma 1, le parole: “entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti:
“entro il 31 dicembre 2012”;
b) al comma 2 è aggiunta, in fine, il seguente periodo:
“Detta valutazione può limitarsi all’intervento proposto solo quando
l’ampliamento si presenti, ancorché contiguo, dal punto di vista statico e
strutturale indipendente dall’edificio esistente.”.
Art. 7Entrata in vigore delle modifiche alla l.r. 14/2009 1. Le modifiche alla l.r.
14/2009 introdotte con la presente legge non necessitano di alcun atto
amministrativo di recepimento da parte dei Comuni.
TITOLO 2DISPOSIZIONI IN ATTUAZIONE DEL
DECRETO LEGGE 13 MAGGIO 2011, N. 70
(SEMESTRE EUROPEO - PRIME DISPOSIZIONI
URGENTI PER L’ECONOMIA),
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA LEGGE 12 LUGLIO 2011, N. 106
Art. 8Modifiche all’articolo 7
bis della legge regionale
29 luglio 2008, n. 21 1. Il titolo dell’articolo7
bis (Interventi di riqualificazione edilizia attraverso la delocalizzazione
delle volumetrie) della legge
regionale 29 luglio 2008, n. 21 (Norme per la rigenerazione urbana), è
sostituito dal seguente: “Interventi di riqualificazione ambientale attraverso
la demolizione di manufatti edilizi collocati in zone sensibili e la
delocalizzazione delle relative volumetrie”.
Art. 9Integrazioni alla legge regionale 29
luglio 2008, n. 21 1. Dopo l’articolo 7
bis della l.r.
21/2008 sono aggiunti i seguenti:
“Art. 7 ter Riqualificazione urbana attraverso
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali
1. Per favorire interventi di riqualificazione di aree urbane
degradate, i comuni possono individuare ambiti del territorio comunale ove è
consentita la sostituzione, attraverso interventi di demolizione e ricostruzione
nella medesima area o la rimozione con delocalizzazione delle relative
volumetrie in area o aree diverse, di singoli edifici destinati alla residenza o
a usi strettamente connessi, legittimamente realizzati o per i quali sia stata
rilasciata sanatoria edilizia, secondo criteri rispondenti all’esigenza di
migliorare la qualità ambientale e architettonica degli insediamenti, di
assicurare il risparmio delle risorse energetiche e idriche, di ridurre il
consumo del suolo agricolo e della mobilità individuale su gomma.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i Comuni possono
riconoscere, come misura premiale, una volumetria supplementare nella misura
massima del 10 per cento della volumetria edificata preesistente, purché
sussistano le seguenti condizioni:
a) gli edifici da sostituire o rimuovere devono essere
ubicati all’interno dei centri abitati;
b) la demolizione non può interessare comunque gli
immobili elencati nel comma 6 dell’articolo 7 bis della presente legge;
c) la ricostruzione, fermo restando il rispetto delle
altezze massime e le distanze minime previste dagli strumenti urbanistici
generali vigenti, deve essere coerente dal punto di vista funzionale,
morfologico e architettonico con il tessuto insediativo in cui si inserisce,
curando particolarmente le relazioni con la natura, forma, dimensione e funzione
di tutti gli spazi costruiti e spazi aperti che hanno rilevanza ai fini della
migliore fruizione dello spazio pubblico e di uso pubblico;
d) la ricostruzione non può avvenire nella stessa area
oggetto di demolizione qualora l’edificio sia ubicato in una delle zone o degli
ambiti territoriali elencati nel comma 5 dell’articolo 7 bis;
e) ove si proceda alla delocalizzazione delle volumetrie,
le aree di sedime e di pertinenza dell’edificio demolito devono rimanere libere
da edificazione; a tal fine, l’interessato si deve impegnare, previa
stipulazione di apposita convenzione con il Comune, alla demolizione
dell’edificio e al ripristino ambientale di dette aree;
f) ove si proceda alla delocalizzazione, la
ricostruzione deve avvenire, successivamente alla demolizione e al ripristino
ambientale di cui alla lettera e), in area o aree ubicate al di fuori delle zone
o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5 dell’articolo 7 bis, che devono
essere puntualmente indicate nella convenzione stipulata tra il Comune e
l’interessato;
g) la destinazione d’uso dell’immobile ricostruito deve
essere omogenea o strettamente connessa a quella dell’edificio demolito;
h) la ricostruzione deve essere realizzata secondo i
criteri di edilizia sostenibile indicati dalla l.r.
13/2008. A tal fine, l’edificio ricostruito deve acquisire almeno il
punteggio 3 nello strumento di valutazione previsto dalla l.r. 13/2008 e dotarsi
della certificazione di cui all’articolo 9
della stessa legge prima del rilascio del certificato di agibilità.
3. Ferme restando le condizioni di cui al comma 2, il valore
massimo della misura premiale è elevato, comunque nei limiti del 35 per cento
della volumetria dell’edificio esistente:
a) di un ulteriore 10 per cento della volumetria
preesistente qualora l’intervento di demolizione o di ricostruzione sia
contemplato in un programma integrato di rigenerazione urbana;
b) di un ulteriore 5 per cento qualora l’edificio
ricostruito sia destinato a edilizia residenziale sociale per una quota minima
pari al 20 per cento della sua volumetria, previa stipulazione di apposita
convenzione con il Comune;
c) di un ulteriore 5 per cento qualora l’edificio
ricostruito acquisisca almeno il punteggio 4 nello strumento di valutazione
previsto dalla l.r.
13/2008 e si doti della certificazione di cui all’articolo 9 della stessa
legge prima del rilascio del certificato di agibilità;
d) di un ulteriore 5 per cento della volumetria
preesistente qualora l’edificio ricostruito sia realizzato ad esito di concorsi
di idee o di progettazione ai sensi della legge
regionale 10 giugno 2008, n. 14 (Misure a sostegno della qualità delle opere
di architettura e di trasformazione del territorio).
Art. 7 quater Riqualificazione urbana attraverso
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici non residenziali
1. Per incentivare la riqualificazione ecologica degli edifici
in aree urbane degradate, la riqualificazione
fisica e funzionale di aree interessate dalla presenza di
edifici produttivi dismessi privi di qualità architettonica, la
delocalizzazione di edifici produttivi da aree destinate ad usi non compatibili,
i Comuni individuano ambiti del territorio comunale ove è consentita:
a) la ristrutturazione o sostituzione di singoli edifici
con destinazione industriale o artigianale, ubicati in aree destinate ad
attività produttive dagli strumenti urbanistici generali vigenti, legittimamente
realizzati o per i quali sia stata rilasciata sanatoria edilizia, attraverso
interventi di demolizione e ricostruzione nella medesima area;
b) la rimozione di singoli edifici con destinazione non
residenziale, legittimamente realizzati o per i quali sia stata rilasciata
sanatoria edilizia, con delocalizzazione delle relative volumetrie verso area o
aree destinate ad attività produttive dagli strumenti urbanistici generali
vigenti, quale che sia la destinazione d’uso dell’area ove l’edificio da
delocalizzare è ubicato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i Comuni possono
riconoscere, come misura premiale, una volumetria supplementare nella misura
massima del 5 per cento della volumetria edificata preesistente, purché
sussistano le seguenti condizioni:
a) la demolizione non può interessare comunque gli
immobili elencati nel comma 6 dell’articolo 7 bis;
b) la ricostruzione, fermo restando il rispetto delle
altezze massime e le distanze minime previste dagli strumenti urbanistici
generali vigenti, deve essere coerente dal punto di vista funzionale,
morfologico e architettonico con il tessuto insediativo in cui si inserisce,
curando particolarmente le relazioni con la natura, forma, dimensione e
funzione di tutti gli spazi costruiti e spazi aperti che hanno rilevanza ai fini
della migliore fruizione dello spazio pubblico e di uso pubblico;
c) la ricostruzione non può avvenire nella stessa area
oggetto di demolizione qualora l’edificio sia ubicato in aree non destinate ad
attività produttive oppure in una delle zone o degli ambiti territoriali
elencati nel comma 5 dell’articolo 7 bis;
d) ove si proceda alla delocalizzazione delle volumetrie,
le aree di sedime e di pertinenza dell’edificio demolito devono rimanere libere
da edificazione; a tal fine l’interessato si deve impegnare, previa stipulazione
di apposita convenzione con il Comune, alla demolizione dell’edificio e al
ripristino ambientale di dette aree;
e) ove si proceda alla delocalizzazione, la ricostruzione
deve avvenire, successivamente alla demolizione e al ripristino ambientale di
cui alla lettera d), in area o aree a destinazione produttiva, comunque ubicate
al di fuori delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5
dell’articolo 7 bis, che devono essere puntualmente indicate nella convenzione
stipulata tra il Comune e l’interessato;
f) la destinazione d’uso dell’immobile ricostruito deve
essere omogenea o assimilabile a quella dell’edificio demolito;
g) l’edificio ricostruito deve essere in grado di ridurre
il fabbisogno annuo di energia primaria per metro quadrato di superficie utile
almeno del 25 per cento rispetto ai limiti stabiliti dalla vigente normativa,
applicando criteri progettuali e tecniche di tipo passivo e bioclimatico.
3. Ferme restando le condizioni di cui al comma 2, il valore
massimo della misura premiale è elevato, comunque nei limiti del 25 per cento
della volumetria dell’edificio esistente:
a) di un ulteriore 10 per cento della volumetria
preesistente qualora l’intervento di demolizione o di ricostruzione sia
contemplato in un programma integrato di rigenerazione urbana;
b) di un ulteriore 5 per cento della volumetria
preesistente qualora l’edificio ricostruito sia in grado di ridurre il
fabbisogno annuo di energia primaria per metro quadrato di superficie utile
almeno del 50 per
c) cento rispetto ai limiti stabiliti dalla vigente
normativa, applicando criteri progettuali e tecniche di tipo passivo e
bioclimatico e il rapporto tra l’area soggetta a recupero idrico e la superficie
impermeabile totale del lotto sia almeno del 30 per cento;
d) di un ulteriore 5 per cento della volumetria
preesistente qualora l’edificio ricostruito sia realizzato a esito di concorsi
di idee o di progettazione, ai sensi della l.r. 14/2008.
4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 2, qualora
l’intervento preveda la delocalizzazione di impianti industriali e commerciali
o ad essi assimilati da zone a destinazione agricola, a verde o a servizi
pubblici o privati, comunque denominate nello strumento urbanistico generale
vigente, verso area o aree destinate dagli stessi strumenti ad attività
produttive, il valore massimo della misura premiale è elevato di un ulteriore
10 per cento della volumetria preesistente con conseguente innalzamento al 35
per cento della premialità massima complessivamente ottenibile.
Art. 7 quinquies Disposizioni comuni agli interventi di
riqualificazione urbana realizzati attraverso la demolizione e la ricostruzione di edifici
1. Ai fini della presente legge:
a) per centro abitato si intendono le parti del territorio
corrispondenti alle zone B di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici
1444/1968 come perimetrate dallo strumento urbanistico generale vigente, quale
che sia la loro nomenclatura;
b) per edificio si intende l’insieme di strutture portanti
ed elementi costruttivi e architettonici reciprocamente connessi in modo da
formare con continuità dalle fondamenta alla copertura un organismo edilizio
funzionalmente autonomo, isolato o collegato ad altri edifici adiacenti e con
almeno un accesso sulla strada pubblica o privata, composto da una o più unità
immobiliari funzionalmente e fisicamente connesse tra loro mediante parti
comuni, indipendentemente dal regime delle proprietà;
c) per edifici residenziali si intendono gli immobili
comprendenti una o più unità immobiliari destinate alla residenza e a usi
strettamente connessi con le residenze, ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968;
d) per volumetria complessiva si intende quella calcolata
secondo i criteri e parametri previsti dallo strumento urbanistico generale
vigente nel Comune.
2. La ricostruzione di edifici, nella stessa area oggetto di
demolizione o in altre aree a seguito di delocalizzazione delle volumetrie, si
può realizzare solo in aree nelle quali lo strumento urbanistico generale
preveda destinazioni d’uso omogenee, secondo la classificazione di cui
all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968, a quelle
dell’edificio demolito.
3. Ai fini dell’applicazione degli articoli 7 ter e 7 quater, i
Comuni, in fase di redazione o di aggiornamento del documento programmatico per
la rigenerazione urbana di cui all’articolo 3 e previa pubblicazione di avviso
pubblico destinato a raccogliere segnalazioni e proposte da parte di soggetti
pubblici e privati, devono puntualmente individuare sulla cartografia tecnica
regionale in scala 1:5.000 e sullo strumento urbanistico generale vigente,
precisandone i relativi perimetri, gli ambiti del territorio comunale in cui è
possibile la realizzazione degli interventi contemplati dagli articoli 7 ter e 7
quater.
Nella medesima fase di redazione o di aggiornamento del
documento programmatico per la rigenerazione urbana, i Comuni procedono a
individuare gli ambiti del territorio comunale in cui la possibilità di
realizzare detti interventi è esclusa in relazione a caratteristiche
storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica
o è subordinata a specifiche limitazioni o prescrizioni, quali, a titolo
meramente esemplificativo, particolari limiti di altezza, distanze tra
costruzioni, arretramenti dal filo stradale, ampliamenti dei marciapiedi,
previsione di aree destinate a verde o a parcheggi.
4. Gli interventi di cui agli articoli 7 ter e 7 quater sono
realizzabili mediante (DIA), ai sensi dell’articolo 22 (Interventi subordinati
a denuncia di inizio attività) del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come sostituito dall’articolo 1 del decreto
legislativo 27 dicembre 2002, n 301, o, in alternativa, mediante permesso di
costruire.
5. La ricostruzione, nella medesima area o previa
delocalizzazione delle volumetrie, deve avvenire comunque nel rispetto degli
standard urbanistici di cui agli articoli da 3 a 9 del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 1444/1968, delle norme relative al reperimento di spazi per
parcheggi pertinenziali nella misura minima di 1 metro quadrato per ogni 10
metri cubi della volumetria complessiva realizzata con la ricostruzione, nonché
delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività
edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico- sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di quelle
relative alla difesa del suolo, alla tutela del paesaggio, dell’ambiente e
dell’ecosistema.
6. Le misure premiali previste dagli articoli 7 ter e 7 quater
non possono essere cumulate agli incentivi riconosciuti in applicazione della
l.r.
13/2008.
7. Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al
presente articolo, nonché quelle contemplate dagli articoli 7 ter e 7 quater,
gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici in area o aree diverse
da quella originaria non richiedono variante agli strumenti urbanistici
generali. Qualora invece le suddette condizioni non siano soddisfatte, gli
interventi di cui sopra possono essere autorizzati dal Comune, con l’eventuale
previsione di misure premiali, solo previa approvazione di variante agli
strumenti urbanistici generali per la quale, ove l’intervento sia inserito in un
programma integrato di rigenerazione urbana, si applica il procedimento
disciplinato dall’articolo 6.
8. Gli immobili interessati dagli interventi contemplati dagli
articoli 7 ter e 7 quater devono risultare esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge e regolarmente accatastati presso le agenzie del
territorio, ai sensi del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con
r.d. 1572/1931. Per gli edifici che devono essere accatastati al nuovo catasto
edilizio urbano, ai sensi del r.d.l. 652/1939, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1249/1939, devono essere presentate idonee dichiarazioni alle
agenzie del territorio per l’accatastamento o per la variazione catastale prima
della presentazione della DIA o dell’istanza per il rilascio del permesso di
costruire 9. Agli interventi di ricostruzione si applicano le norme previste dal
decreto del Ministro per i lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni
tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la
visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata,ai fini del superamento e dell’eliminazione delle
barriere architettoniche).”.
Art. 10Formazione dei piani attuativi 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
piani attuativi, comunque denominati, per la cui formazione le leggi attualmente
in vigore prevedono due distinte deliberazioni, di adozione e di approvazione
definitiva, sono adottati con deliberazione della Giunta comunale e approvati in
via definitiva con deliberazione della Giunta comunale se conformi allo
strumento urbanistico generale vigente. I relativi procedimenti di formazione
sono sottoposti all’attuale disciplina, che resta immutata, di cui alle vigenti
leggi.
[2. A seguito di apposita richiesta scritta da parte della
maggioranza dei consiglieri comunali, anche in forma cumulativa, il piano
attuativo è adottato e approvato dal Consiglio comunale anziché dalla
Giunta.] (1)
(1) Comma abrogato dalla l.r. 20/2022 art. 8, comma 1.
Art. 11Integrazioni alla legge regionale 27
luglio 2001, n. 20 1. L’articolo 24
della legge
regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del
territorio), è sostituito dal seguente:
“Art. 24 (Sistema informativo territoriale regionale)
1. La Giunta regionale istituisce, presso l’Assessorato
competente in materia di pianificazione e assetto del territorio, il Sistema
informativo territoriale (SIT) al fine di elaborare un quadro conoscitivo comune
e accessibile, funzionale alla formazione e gestione degli strumenti di tutela
del territorio e della pianificazione regionale, provinciale e comunale.
2. La Regione, con il concorso degli enti locali e di altri
enti pubblici interessati, provvede alla formazione, all’aggiornamento e alla
gestione integrata del SIT.
3. La Regione assicura il funzionamento del SIT e provvede alla
realizzazione delle basi informative topografiche e tematiche sullo stato delle
risorse del territorio, mettendole gratuitamente a disposizione degli enti
locali, dei cittadini e delle imprese nelle forme più adatte a garantire
diffusione e facilità di accesso. La Regione, inoltre, rende accessibili
attraverso il SIT i propri strumenti di pianificazione e di governo del
territorio.
4. Gli enti locali conferiscono gratuitamente al SIT regionale,
seguendo le istruzioni di cui al comma 6, le informazioni in loro possesso sullo
stato delle risorse e sulla situazione fisico-giuridica del territorio.
5. Per agevolare l’accesso di cittadini e imprese agli
elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti
urbanistici, gli enti locali trasmettono alla Regione, secondo le modalità di
cui al comma 6, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione e
approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, affinché
vengano resi accessibili anche attraverso il SIT regionale, assolvendo così agli
obblighi di pubblicazione su portali istituzionali.
6. La Regione promuove accordi con gli altri enti pubblici al
fine di acquisire informazioni utili al governo del territorio e le rende
disponibili agli enti locali, ai cittadini e alle imprese nelle forme più adatte
a garantire diffusione e facilità di accesso. La Regione, inoltre, attraverso la
costituzione di tavoli tecnici intersettoriali, definisce le modalità di
trasmissione e di diffusione delle informazioni all’interno della Regione
stessa, volte ad evitare la duplicazione delle informazioni, a razionalizzare la
produzione di nuove banche dati e a favorirne la coerenza.
7. La Giunta regionale emana apposite istruzioni tecniche al
fine di definire e disciplinare le specifiche tecniche, gli standard informativi
minimi, le regole comuni per la produzione e la diffusione delle informazioni da
includere nel SIT regionale, nonché le modalità di accesso e di trasmissione
rispetto a tali informazioni.”.
Art. 12Modifiche e integrazioni alla l.r.
14/2008 1. All’articolo 12
(Tutela e valorizzazione delle opere di architettura moderna e contemporanea)
della l.r.
14/2008 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 2, le parole: “realizzati nel territorio
comunale negli ultimi cinquant’anni” sono soppresse;
b) al comma 2, dopo le parole “moderna e contemporanea”
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “In caso di mancato rispetto dei
suddetti termini o a integrazione di detto elenco, associazioni, istituzioni
universitarie e di ricerca, istituti di cultura o singoli esperti possono
proporre al Comune elenchi o singole opere opportunamente documentati sui quali
il Comune stesso è tenuto a pronunciarsi motivatamente entro novanta giorni.
Gli stessi soggetti possono altresì proporre elenchi o singole opere
opportunamente documentati alla regione ai fini della tutela nell’ambito del
piano paesaggistico vigente.”;
c) al comma 6, la parole “sono individuati gli edifici
realizzati da oltre cinquanta anni e” sono soppresse;
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“6 bis. La Regione, su proposta della Conferenza di cui
all’articolo 14, può richiedere al Ministero competente in materia di beni e
attività culturali la dichiarazione di particolare valore artistico delle opere
di architettura moderna o contemporanea incluse negli elenchi, per gli effetti
previsti dall’articolo 20, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633
(Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio).
Art. 13Modifiche e integrazioni all’articolo 17
della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 1. All’articolo17,
comma 4, della legge
regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex
articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche
ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza
scopo di lucro), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) le parole: “Gli allestimenti mobili non sono soggetti a
concessione o autorizzazione edilizia a condizione che” sono sostituite dalle
seguenti: “Gli allestimenti mobili non rientrano tra gli interventi edilizi di
cui all’articolo 3 (Definizione degli interventi edilizi), comma 1, punto e.5),
del d.p.r. 380/2001 e non richiedono, pertanto, titolo abilitativo edilizio, a
condizione che”;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Non richiede, inoltre, titolo abilitativo l’installazione del
preingresso inteso come struttura coperta chiusa realizzata in materiali
rigidi, comunque smontabili, da accostare agli allestimenti mobili di
pernottamento, con funzioni di protezione e soggiorno diurno delle
persone.”.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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