Legge Regionale 2 novembre 2011, n. 28
Misure urgenti per assicurare la funzionalità dell’amministrazione regionale(1)
(1) Legge abrogata dalla l.r. 18/2012, art. 25. La Corte Costituzionale con sentenza 245/2012 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente legge.
Art. 1[ 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in via eccezionale e all’esclusivo fine di garantire la continuità dell’attività amministrativa e la funzionalità degli uffici regionali, nelle more dell’esperimento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti resisi vacanti per effetto della sentenza della Corte costituzionale 15 dicembre 2010, n. 354, i dipendenti della Regione Puglia interessati dagli effetti di tale sentenza sono adibiti alle mansioni proprie della categoria in cui erano inquadrati alla data di pubblicazione della stessa sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. ](2)
(2) Legge abrogata dalla l.r. 18/2012, art. 25. La Corte Costituzionale con sentenza 245/2012 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente legge.