Anno 2011
Numero 36
Data 12/12/2011
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 16 dicembre 2011, n. 195.
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Legge Regionale 12 dicembre 2011, n. 36

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia) e alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse)”



Art. 1

Modifiche e integrazioni all’articolo 3 della l.r. 14/2007 



1. All’articolo 3 (Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali) della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 1, le lettere i) e j) sono sostituite dalle seguenti:
“i) un rappresentante dell’Università degli Studi di Bari, competente in coltivazioni arboree e alberi monumentali”;
“j) un rappresentante dell’Università degli Studi di Foggia, competente in coltivazioni arboree e alberi monumentali.”.

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1 bis. La Commissione di cui al comma 1 è integrata da un rappresentante dell’Amministrazione comunale sul cui territorio ricade l’intervento proposto.”;

c) al comma 4, lettera e), dopo la parola “esprimere” sono inserite le seguenti: “entro e non oltre novanta giorni dalla data di presentazione della domanda”. 




Art. 2

Modifica all’articolo 13 della l.r.14/2007 


1. Il comma 1 dell’articolo 13 (Opere di miglioramento fondiario) è sostituito dal seguente:

“1. Le opere di miglioramento fondiario consentite nei terreni con notevole presenza di ulivi monumentali inseriti nell’elenco di cui all’articolo 5 devono eseguirsi senza arrecare danno alle piante già esistenti.”. 




Art. 3

Modifica all’articolo 15 della l.r.14/2007 


1. All’articolo 15 (Regime transitorio) della l.r. 14/2007, le parole “e comunque per non più di tre anni” sono soppresse. 




Art. 4

Abrogazione dell’articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 


1. L’articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 2010, n.5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse), è abrogato. 


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.