Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 39 Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia
Art. 1Stato di previsione delle entrate 1.Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l’anno
finanziario 2012, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di
cui all’articolo 45
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in
materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), è
approvato in euro 13.183.541.959,83 in termini di competenza e in euro
27.296.353.761,95 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore,
l’accertamento, la riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle
imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio
finanziario 2012.
Art. 2Stato di previsione della spesa 1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l’anno
finanziario 2012, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di
cui all’ articolo 46
della l.r.
28/2001, è approvato in euro 13.183.541.959,83 in termini di competenza e in
euro 27.296.353.761,95 in termini di cassa.
Art. 3Impegni e pagamenti delle spese 1. E’ autorizzato l’impegno della spesa della Regione
Puglia per l’anno finanziario 2012 entro il limite degli stanziamenti di
competenza definiti nello stato di previsione di cui all’articolo 2, fatto salvo
l’impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 76
e 77
della l.r.
28/2001.
2. E’ autorizzato il pagamento delle spese della
Regione per l’esercizio finanziario 2012 entro il limite degli stanziamenti di
cassa definiti nello stato di previsione di cui all’articolo 2.
3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica posti a carico della Regione da norme statali, la Giunta regionale,
anche in relazione al disposto di cui al comma 20 dell’articolo 32 della legge
12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), può stabilire ulteriori
vincoli e limitazioni all’impegno e al pagamento delle somme iscritte nello
stato di previsione di cui all’articolo 2.
Art. 4Quadro generale riassuntivo 1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della
Regione per l’anno finanziario 2012, di cui all’allegato 1, predisposto secondo
il quadro di classificazione in titoli per l’entrata e per la spesa previsti,
rispettivamente, dagli articoli 45
e 46
della l.r.
28/2001.
Art. 5Elenco delle spese obbligatorie 1. Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui all’elenco,
allegato 4, contenente le unità previsionali di base che possono essere
integrate a termini del comma 2 dell’ articolo 49
della l.r.
28/2001.
Art. 6Fondo di riserva per le spese
obbligatorie e d’ordine 1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine - capitolo
1110010 - UPB 06.02.01 - viene determinato per l’esercizio 2012 in euro
1.500.000,00 ed è gestito a termini dell’ articolo 49
della l.r.
28/2001.
Art. 7Fondo di riserva per le spese impreviste 1. Il fondo di riserva per le spese impreviste - capitolo 1110030 - UPB
- 06.02.01 - è determinato per l’esercizio 2012 in euro 1.500.000,00 ed è
gestito a termini dell’ articolo 50
della l.r.
28/2001.
Art. 8Fondo di riserva per la definizione delle
passività pregresse 1. Il fondo di riserva per la definizione delle partite pregresse -
capitolo 1110090 - UPB - 06.02.01 - è determinato per l’esercizio 2012 in euro
5.000.000,00 ed è gestito a termini dell’ articolo 54
della l.r.
28/2001.
Art. 9Fondo globale per il finanziamento di
leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione 1. Il fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa
corrente in corso di adozione - capitolo 1110070 - UPB - 06.02.01 - è
determinato per l’esercizio 2012 in euro 2.000.000,00 ed è gestito a termini
dell’ articolo 52
della l.r.
28/2001.
Art. 10Fondo di riserva per le integrazioni
delle autorizzazioni di cassa 1. Il fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa
- cap. 1110020 - UPB 06.02.01 - è determinato per l’esercizio 2012 in euro
313.133.350,17 ed è gestito a termini dell’ articolo 51
della l.r.
28/2001.
Art. 11Utilizzo del saldo finanziario presunto
alla chiusura dell’esercizio 2011 1. Il saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2011
applicato al bilancio di previsione 2012 nell’ammontare complessivo di euro
1.223.210.956,84, ai sensi dell’articolo 44 della vigente legge di contabilità
regionale 28/2001, è utilizzato come segue:
a) per euro 66.366.667,99 al capitolo 1110045 - U.P.B. 06.02.01
- “Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti del bilancio
autonomo”, gestito a termini dell’articolo 95 della legge di contabilità
regionale n. 28/2001;
b) per euro 177.900.000,00 al capitolo 1110046 - U.P.B.
06.02.01 - “Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti
derivanti da risorse con vincolo di destinazione”, gestito a termini
dell’articolo 95 della legge di contabilità regionale n. 28/2001;
c) per euro 907.670.977,94 al capitolo 1110060 - U.P.B.
06.02.01 - “Fondo delle economie vincolate”, gestito a termini dell’articolo 93
della legge di contabilità regionale n. 28/2001;
d) per euro 46.900.000,00 al capitolo 1110065 - U.P.B. 06.02.01
- “Fondo svalutazione crediti”, gestito a termini dell’articolo 51-bis della
legge di contabilità regionale n. 28/2001;
e) per euro 24.373.310,91 a finanziamento delle spese del
bilancio autonomo regionale.
Art. 12Variazioni di bilancio. Autorizzazione
alla Giunta regionale 1. La Giunta regionale, fermo restando le autonome
facoltà e poteri previsti dall’articolo 42
della l.r.
28/2001, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2012, a disporre con
proprio atto le variazioni occorrenti per l’istituzione di nuove unità
previsionali di entrata, per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni
vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e della Unione Europea (UE),
nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente
regolate dalla legislazione in vigore.
2. La Giunta regionale è autorizzata inoltre a
effettuare, con delibera da comunicare al Consiglio regionale entro dieci
giorni, variazioni compensative tra le unità previsionali di base strettamente
collegate nell’ambito di una stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma
o progetto, nonché ad effettuare variazioni compensative tra unità previsionali
di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione
di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti
di programmazione negoziata.
3. Le variazioni di cui al comma 2 relative ad
assegnazioni a destinazione vincolata possono essere apportate nell’ambito dei
vincoli di destinazione specifica stabiliti dalla UE, dallo Stato o da altri
soggetti.
4. Al fine di assicurare la tempestiva erogazione dei
fondi in favore degli enti del comparto sanitario, la Giunta regionale è
autorizzata, altresì, a iscrivere, con proprio atto, le ulteriori eventuali
somme derivanti dalla differenza tra le risorse finanziarie di parte corrente
destinate al Servizio sanitario regionale, per l’anno 2012, sancite con Intesa
espressa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e quelle stanziate con la
legge di approvazione del presente bilancio.
Art. 13Erogazione al Consiglio regionale
1. I fondi stanziati sul capitolo 1050, nella UPB 00.01.01 dello
stato di previsione della spesa, ai sensi dell’ articolo 102, comma 3, della
vigente legge di contabilità regionale 28/2001, sono messi a disposizione del
Consiglio regionale, su richiesta del suo Presidente.
Art. 14Rinuncia alla riscossione di entrate di
modesta entità 1. In relazione al disposto dell’ articolo 74
della l.r.
28/2001, l’importo dei crediti di natura non tributaria o la cancellazione
dal conto dei residui è confermato in euro 25,00.
Art. 15Bilancio pluriennale 1. E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il
triennio 2012 - 2014, nelle risultanze di cui allo stato di previsione
dell’entrata e allo stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge
e predisposto secondo i criteri di cui all’ articolo 26
della l.r.
28/2001.
Art. 16Bilanci di esercizio 2010 delle società
in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria e rendiconto per
l’esercizio finanziario 2010 del Consiglio regionale della Puglia 1. Con riferimento al comma 2 dell’articolo 99
della l.r.
28/2001, alla presente legge sono allegati i bilanci di esercizio 2010 delle
sottonotate società per azioni in quanto non pervenuti entro la data di
predisposizione del rendiconto generale della Regione Puglia approvato con legge
regionale 4 luglio 2011, n. 13 (Rendiconto generale della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2010):
a) InnovaPuglia;
b) Ex EAGAT Terme di Santa Cesarea di Lecce;
c) S.T.P. Terre d’Otranto di Lecce:
d) Acquedotto Pugliese;
e) Fiera di Galatina e del Salento.
2. E’ allegato, altresì, il rendiconto per
l’esercizio finanziario 2010 del Consiglio regionale della Puglia approvato
dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio con deliberazione 20 luglio 2011, n.
38.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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