Legge Regionale 30 maggio 2011, n. 9 Istituzione dell'Autorità idrica pugliese
Art. 1Autorità idrica pugliese 1. È
istituita lAutorità idrica pugliese, soggetto rappresentativo dei comuni
pugliesi per il governo pubblico dellacqua, con sede legale in Bari, di seguito
denominata Autorità.
2. LAutorità
ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia
organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.
Art. 2 Funzioni 1.
AllAutorità sono attribuiti tutte le funzioni e i compiti già assegnati
allAutorità dambito per la gestione del servizio idrico integrato della
Regione Puglia (ATO Puglia), costituita in applicazione del comma 1 dellarticolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale) e della legge regionale 26 marzo 2007, n. 8
(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28-
Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei
modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36).
2. In
particolare, allAutorità sono attribuite le seguenti funzioni:
a) lorganizzazione unitaria, nel territorio
regionale, del servizio idrico integrato sulla base di criteri di efficienza ed
economicità;
b) la determinazione dei livelli e degli
standard di qualità e di consumo omogenei e adeguati nellorganizzazione ed
erogazione del servizio idrico integrato;
c) la protezione e lutilizzazione ottimale e
compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile;
d) lunitarietà nel territorio regionale
della regolamentazione tariffaria, della qualità delle risorse e del servizio
erogato;
e) laggiornamento e lattuazione del
programma di investimenti per lestensione, lottimizzazione e la qualificazione
dei servizi, favorendo le azioni rivolte al risparmio idrico e al riutilizzo
delle acque reflue;
f) laffidamento della gestione del servizio
idrico integrato;
g) lapprovazione del regolamento e della
carta del servizio idrico integrato;
h) la ricognizione delle opere riguardanti il
servizio idrico integrato, lapprovazione e laggiornamento del programma degli
interventi del piano finanziario e del modello gestionale e organizzativo;
i) la determinazione della tariffa del
servizio idrico integrato in esecuzione e con le modalità di cui agli articoli 154 e 155 del
D.Lgs. 152/2006;
j) lattività di controllo e la vigilanza sui
servizi di gestione, con particolare riferimento alla verifica dei livelli e
degli standard dalla stessa stabiliti sulla base delle indicazioni fornite dal
soggetto gestore, nonché del puntuale adempimento agli obblighi da questultimo
assunti con la convenzione di affidamento.
Art. 3Organi dellAutorità 1. Sono
organi dellAutorità:
a) il Consiglio direttivo;
b) il Direttore generale;
c) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il
funzionamento degli organi è disciplinato con regolamento approvato dal
Consiglio direttivo. Tale regolamento definisce altresì la dotazione organica
dellAutorità.
Art. 4Consiglio direttivo 1. Il
Consiglio direttivo è organo di indirizzo e programmazione, è composto da cinque
sindaci dei comuni della Regione eletti dallAssemblea dei sindaci, convocata
dal sindaco del comune capoluogo di regione. Nellambito del Consiglio è
assicurata la presenza di non più di un sindaco per ciascuna provincia, di
almeno un sindaco di comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti e di
almeno un sindaco di comuni con popolazione compresa tra 15 mila e 30 mila
abitanti. Ogni sindaco esprime un numero di voti pari al numero degli abitanti
del comune risultanti dallultimo censimento. La Giunta regionale emana apposito
regolamento che disciplina le modalità di elezione dei componenti del Consiglio
direttivo, nel rispetto dei vincoli demografici e territoriali di cui al
presente articolo. Il Consiglio dura in carica tre anni. (1)
2. La
decadenza, la rimozione e limpedimento permanente, da qualunque causa
determinati, o il decesso del sindaco determinano la decadenza dalla carica di
consigliere. Per il periodo residuo di durata del mandato subentra, sino a nuove
elezioni, a seconda delle diverse cause di cui sopra, il vicesindaco o il
commissario prefettizio. La sospensione dalla carica di sindaco, ai sensi
dellarticolo 59 (Sospensione e decadenza di diritto)
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sullordinamento degli enti locali), determina la sospensione dalla carica di
consigliere per il periodo di durata di tale stato. In tal caso, per il periodo
residuo di durata del mandato subentra il vicesindaco.
3. Il
Consiglio elegge tra i propri componenti il Presidente, cui spetta la
rappresentanza legale dellAutorità, e il Vicepresidente.
4. Partecipano alle
riunioni del Consiglio con funzione consultiva: (2)
a) l’Assessore
regionale competente in materia di risorse naturali e di tutela delle acque;
b) l’Assessore
regionale competente in materia di bilancio e programmazione; c) il
Presidente di ANCI Puglia e il Presidente UPI Puglia; d) il Direttore
generale dell’Autorità; e) il Direttore amministrativo dell’Autorità, con
funzioni di segretario;
f)
il Direttore tecnico dell’Autorità.
5. Sulla base
dei risultati dellelezione di cui al comma 1, il Presidente della Giunta
regionale costituisce con decreto il Consiglio direttivo e fissa la data della
prima riunione, che è presieduta dal componente più giovane.
6. Nell’ambito delle
sue funzioni, il Consiglio, in particolare: (3)
a) definisce con
frequenza triennale gli indirizzi dell’azione dell’Autorità sul territorio
regionale; b) approva il programma annuale e il programma triennale delle
attività e degli interventi, predisposti dal Direttore generale sulla base degli
indirizzi di cui alla lettera a); c) approva il bilancio di previsione
annuale e triennale; d) approva il rendiconto riferito all’esercizio di cui
alla lettera c); e) approva il regolamento di cui all’articolo 3. f)
approva il piano d’ambito e la relativa tariffa per la gestione del servizio
idrico integrato; g) stabilisce, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, le procedure per l’individuazione del soggetto gestore, nonché la durata
dell’affidamento della gestione; h) affida la gestione del servizio idrico
integrato; i) approva il regolamento e la carta del servizio idrico
integrato; j) modifica la tariffa per la gestione del servizio; k)
determina le spese per il funzionamento dell’ente; l)
nomina il Direttore generale.
7. Le
deliberazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 6 devono essere adottate
entro il 31 dicembre di ogni anno, pena lo scioglimento automatico del Consiglio
direttivo.
8. La
delibera di cui alla lettera d) del comma 6 deve essere adottata entro il 30
giugno dellesercizio successivo, pena lo scioglimento automatico del Consiglio
direttivo.
9. Ai
componenti del Consiglio non compete alcun compenso o rimborso spese a carico
dellAutorità per la partecipazione alle riunioni del Consiglio
medesimo.
10. Il
Consiglio assume le decisioni con il voto favorevole della maggioranza dei
componenti; in seconda convocazione il voto si considera valido a maggioranza
dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, ovvero quello
del Vicepresidente.
(1) In attuazione del presente comma vedi il reg.
reg. 15 luglio 2011, n. 16. (2) Comma così sostituito dall'art. 1,
c. 1 della l.r.
13 ottobre 2011, n. 27, il testo originario era così formulato:"4. Partecipano alle riunioni del Consiglio con
funzione consultiva:a) l'Assessore regionale competente in materia di
risorse naturali e di tutela delle acque; b) l'Assessore regionale competente
in materia di bilancio e programmazione; c) il Direttore generale
dell'Autorità; d) il Direttore amministrativo dell'Autorità, con funzioni di
segretario; e) il Direttore tecnico dell'Autorità." (3) Comma così sostituito dall'art. 1,
c. 2 della l.r.
13 ottobre 2011, n. 27, il testo originario era così formulato:"6. Nell'ambito delle sue funzioni il Consiglio, in
particolare:a) definisce con frequenza triennale gli indirizzi dell'azione
dell'Autorità sul territorio regionale;b) approva il programma annuale e il
programma triennale delle attività e degli interventi, predisposti dal Direttore
generale sulla base degli indirizzi di cui alla lettera a); c) approva il
bilancio di previsione annuale e triennale; d) approva il rendiconto riferito
all'esercizio di cui alla lettera c); e) approva il regolamento di cui
all'articolo 3; f) approva il piano d'ambito
e la relativa tariffa per la gestione del servizio idrico integrato; g)
stabilisce, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le procedure per
l'individuazione del soggetto gestore, nonché la durata dell'affidamento della
gestione; h) affida la gestione del servizio idrico integrato; i) approva lo
schema di convenzione per la regolazione dei rapporti tra l'Autorità e il
gestore del servizio, predisposto dal Direttore generale; j) approva il
regolamento e la carta del servizio idrico integrato; k) modifica la tariffa
per la gestione del servizio; l) determina le spese per il funzionamento
dell'Autorità; m) nomina il Direttore generale."
Art. 5 Direttore generale 1. Il
Direttore generale è nominato con provvedimento motivato del Consiglio direttivo
dellAutorità e il relativo contratto di lavoro è sottoscritto dal
Presidente.
2. Il
Direttore generale è individuato tra i soggetti in possesso di diploma di laurea
e documentata qualificazione professionale inerente le funzioni da svolgere e
comprovante lesercizio quinquennale di qualificata attività di direzione
amministrativa o tecnica in enti, strutture pubbliche o private di livello
complesso. Dellavvio del procedimento di selezione deve essere data adeguata
pubblicità; dallo spirare del termine per la presentazione delle candidature
alla nomina devono trascorrere almeno trenta giorni, durante i quali i curricula
degli aspiranti devono risultare accessibili sul sito dellAutorità idrica
pugliese.
3. Il
rapporto di lavoro del Direttore generale, regolato da contratto di diritto
privato di durata quinquennale rinnovabile una sola volta, è a tempo pieno ed è
incompatibile con quello di membro del Parlamento europeo o nazionale, di
Presidente regionale e provinciale, di Assessore e Consigliere regionale e
provinciale, di Sindaco, Assessore e consigliere di comune e con qualsiasi
incarico di vertice o dirigenziale in enti, uffici, organi, società o aziende
variamente denominati.
4. Non
possono ricoprire la carica di Direttore generale, inoltre, coloro che abbiano
riportato condanne penali definitive, anche con il rito del patteggiamento, per
delitti non colposi in materia tributaria, fallimentare, contro la Pubblica
Amministrazione e la fede pubblica, nonché per delitti non colposi, puniti anche
con pena congiunta, se la pena detentiva non è inferiore nel massimo ad anni tre
di reclusione.
5. Il
Direttore generale è responsabile della gestione, organizza le risorse umane,
finanziarie e materiali in relazione agli obiettivi fissati e svolge tutti i
compiti connessi alla scelta e allimpiego dei mezzi più idonei ad assicurare
leconomicità, lefficacia e lefficienza dellattività.
6. In particolare il Direttore generale: a) predispone,
entro centoventi giorni dalla data della sua nomina, il regolamento previsto
dall’articolo 3, da sottoporre all’approvazione del Consiglio direttivo; b)
adotta l’atto di organizzazione di cui all’articolo 9; c) nomina il Direttore
amministrativo e il Direttore tecnico di cui agli articoli 6 e 7; d)
predispone il bilancio di previsione annuale e triennale e il rendiconto; e)
procede alla definizione dei programmi annuali e pluriennali di
intervento; f) presenta annualmente al Consiglio direttivo una relazione
sull’attività svolta e sugli obiettivi conseguiti; g) sottoscrive la
convenzione diretta a regolare i rapporti tra l’autorità e il gestore del
servizio idrico integrato; h) esercita l’attività di vigilanza
sull’osservanza della convenzione da parte del gestore; i) promuove
l’adozione, da parte del gestore del servizio, di modelli gestionali e sistemi
informativi compatibili; j)
effettua, con l’ausilio del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico,
controlli economici e gestionali sull’attività del soggetto gestore verificando
l’attuazione dei programmi di intervento e le modalità di applicazione della
tariffa. (4)
7. Il
Consiglio direttivo, con il provvedimento di nomina, determina il trattamento
annuo omnicomprensivo spettante al Direttore generale,nei limiti previsti dalla Regione Puglia per il trattamento economico dei propri direttori di dipartimento, (5) lo
schema di contratto di lavoro, nonché le condizioni in ragione delle quali il
Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo, può revocare
lincarico. La decadenza, per qualsiasi causa, del Direttore generale determina
la cessazione dellincarico del Direttore amministrativo e del Direttore
tecnico.
8. Il
dipendente pubblico incaricato e assunto quale Direttore generale è collocato in
aspettativa senza assegni per la durata dellincarico, con riconoscimento
dellanzianità di servizio.
(4) Comma così sostituito dall'art. 2,
c. 1 della l.r.
13 ottobre 2011, n. 27, il testo originario era così formulato:"6. In particolare, il Direttore
generale:a) predispone, entro centoventi giorni dalla
sua nomina, il regolamento previsto dall'articolo
3, da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo; b) adotta l'atto di organizzazione di cui all'articolo 9; c) nomina il
Direttore amministrativo e il Direttore tecnico di cui agli articoli 6 e 7;
d) predispone il bilancio di previsione annuale
triennale e il rendiconto;e) procede alla definizione
dei programmi annuali e pluriennali di intervento; f)
presenta annualmente al Consiglio direttivo una relazione sull'attività svolta e
sugli obiettivi conseguiti; g) predispone lo schema di
convenzione diretto a regolare i rapporti tra l'Autorità e il gestore del
servizio idrico integrato, da sottoporre all'approvazione del Consiglio
direttivo; h) sottoscrive la convenzione diretta a
regolare i rapporti tra l'Autorità e il gestore del servizio idrico integrato;
i) esercita l'attività di vigilanza sull'osservanza
della convenzione da parte del gestore; j) promuove
l'adozione, da parte del gestore del servizio, di modelli gestionali e sistemi
informativi compatibili;k) effettua, con l'ausilio del
Direttore amministrativo e del Direttore tecnico, controlli economici e
gestionali sull'attività del soggetto gestore verificando l'attuazione dei
programmi di intervento e le modalità di applicazione della tariffa." (5) Parole sostituite dalla l.r. 32/2022, art. 24, comma 1, lett. a)
Art. 6Direttore amministrativo 1. Il
Direttore amministrativo è nominato, a seguito di procedura a evidenza pubblica,
con provvedimento motivato del Direttore generale dellAutorità, che ne
sottoscrive altresì il relativo contratto. Si applica il comma 2 dellarticolo 5.
2. Il
Direttore amministrativo coadiuva il Direttore generale nella gestione delle
attività amministrative, finanziarie e contabili.
3. Al
Direttore amministrativo si applicano i commi 3 e 4 dellarticolo 5.
4. Il
Consiglio direttivo determina lo schema di contratto di lavoro e il relativo
trattamento economico del Direttore amministrativo nei limiti dell’80 per cento degli importi previsti dalla Regione Puglia per il trattamento economico dei propri direttori di dipartimento.(6)
5. Il
dipendente pubblico incaricato e assunto quale Direttore amministrativo è
collocato in aspettativa senza assegni per la durata dellincarico, con
riconoscimento dellanzianità di servizio.
(6) Parole sostituite dalla l.r. 32/2022, art. 24, comma 1, lett. b)
Art. 7Direttore tecnico 1. Il
Direttore tecnico è nominato, a seguito di procedura a evidenza pubblica, con
provvedimento motivato del Direttore generale dellAutorità, che ne sottoscrive
altresì il relativo contratto. Si applica il comma 2 dellarticolo 5.
2. Il
Direttore tecnico coadiuva il Direttore generale nella gestione delle attività
tecniche di cui allarticolo 2.
3. Al
Direttore tecnico si applicano i commi 3 e 4 dellarticolo 5.
4. Il
Consiglio direttivo determina lo schema di contratto di lavoro e il relativo
trattamento economico del Direttore tecnico nei limiti dell’80 per cento degli importi previsti dalla Regione Puglia per il trattamento economico dei propri direttori di dipartimento.(7)
5. Il
dipendente pubblico incaricato e assunto quale Direttore tecnico è collocato in
aspettativa senza assegni per la durata dellincarico, con riconoscimento
dellanzianità di servizio.
(7) Parole sostituite dalla l.r. 32/2022, art. 24, comma 1, lett. c)
Art. 8Collegio dei revisori dei
conti 1. Il
Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati con
provvedimento della Giunta regionale, che ne definisce il relativo trattamento
economico, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili. Nella
seduta di insediamento il Collegio elegge, al proprio interno, il Presidente.
Dellavvio del procedimento di nomina dei revisori dei conti deve essere data
adeguata pubblicità. Dallo spirare del termine per la presentazione delle
candidature alla nomina devono trascorrere almeno trenta giorni, durante i quali
i curricula degli aspiranti devono risultare accessibili sul sito
dellAutorità.
2. Il
Collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sulla gestione economica e
finanziaria dellAutorità e trasmette al Consiglio direttivo una relazione
trimestrale sullattività svolta.
3. Il
Collegio dei revisori dei conti delibera validamente anche con la presenza di
due componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. I revisori
dei conti, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dellAutorità, ne
riferiscono immediatamente al Presidente dellAutorità, che nel termine
perentorio di dieci giorni convoca lAssemblea dei sindaci per lassunzione
delle determinazioni conseguenti. La mancata convocazione dellAssemblea nel
termine perentorio previsto determina limmediata decadenza del Presidente
dellAutorità dal Consiglio direttivo e la sua surroga con il primo dei non
eletti, ai sensi del comma 2 dellarticolo 4.
Art. 9 Atto di organizzazione 1.
Lorganizzazione, il funzionamento e la contabilità dellAutorità sono
disciplinati dallatto di organizzazione adottato dal Direttore generale,
secondo quanto previsto dal regolamento di cui allarticolo 3.
2. Le norme
di contabilità dellAutorità sono definite in analogia a quanto stabilito per il
bilancio regionale dalla legge regionale 16 novembre
2001, n. 28(Riforma dellordinamento regionale in materia di
programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli).
3. Per
leventuale personale con funzioni dirigenziali individuato dal regolamento di
cui allarticolo 3 e/o dallatto di
organizzazione, si applicano le incompatibilità e i divieti previsti per il
Direttore generale, di cui ai commi 3 e 4 dellarticolo 5.
Art. 10Controllo dei comuni 1. Nellambito dei poteri di vigilanza e
controllo, è facoltà di almeno quindici comuni rappresentativi di almeno tre
province richiedere allAutorità, con istanza opportunamente motivata, il
riesame degli atti che comportano impegni di spesa. Sugli atti oggetto di
richiesta di riesame il Direttore generale dellAutorità si pronuncia nel
termine perentorio di venti giorni, trascorso il quale latto osservato si
intende nullo.
Art. 11Personale 1.
Il personale dipendente già assunto a mezzo delle procedure di cui all’articolo
35 (Reclutamento del personale) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), ovvero ai commi 90 e 94 dell’articolo 3 della legge
24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) e in servizio a tempo
indeterminato alla data del 1° gennaio 2010 presso ATO Puglia, è trasferito
all’Autorità idrica pugliese, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31
(Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività) del d.lgs.
165/2001.(8)
2. LAutorità
può avvalersi del personale distaccato dagli Uffici regionali o da enti pubblici
finanziati con risorse regionali o da altri enti pubblici, in possesso di
adeguata esperienza professionale attinente al posto da ricoprire in relazione
alla qualifica dagli stessi rivestita.
3. LAutorità
può avvalersi di società e di singoli professionisti mediante contratti di
consulenza, con costi a carico della stessa, nei limiti del Piano consulenze
allegato al bilancio annuale dellAutorità.
(8) Comma così sostituito dall'art. 3,
c. 1 della l.r.
13 ottobre 2011, n. 27, il testo originario era così formulato:"1. Il personale assunto a tempo indeterminato alla
data del 1° gennaio 2010 presso ATO Puglia è trasferito all'Autorità idrica
pugliese, che provvede all'inquadramento nello stesso profilo professionale e
relative attribuzioni economiche."
Art. 12
Liquidazione dellAutorità
dambito della Puglia 1. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale, con proprio atto, nomina il liquidatore della Autorità dambito della
Puglia (ATO Puglia), che trasferisce entro i successivi quindici giorni la
dotazione finanziaria di ATO Puglia allAutorità, al netto delle prevedibili
spese di procedura. Il liquidatore provvede, entro sessanta giorni dalla nomina,
alla redazione di un conto patrimoniale straordinario al fine di determinare,
attraverso la rappresentazione contabile del complesso dei beni e dei rapporti
giuridici attivi e passivi di pertinenza dellATO Puglia e il relativo risultato
finale differenziale, la consistenza netta della dotazione patrimoniale. Il
liquidatore propone la dismissione dei rapporti contrattuali e di ogni altro
rapporto che non risulti funzionale alla prosecuzione da parte dellAutorità
delle attività di cui alla presente legge.
2. Entro
trenta giorni dalla data di presentazione, la Giunta regionale approva il conto
patrimoniale straordinario e dispone il trasferimento allAutorità del
patrimonio residuo di ATO Puglia. Al trasferimento si provvede con decreto del
Presidente della Regione entro i successivi trenta giorni.
3. LAutorità
subentra in tutti i residuali rapporti attivi e passivi dellAutorità dAmbito. Art. 13Norma finanziaria 1. Le spese
per il funzionamento dellAutorità sono a carico dei Comuni della regione Puglia
in proporzione al numero degli abitanti.
2. Il
contributo a carico di ciascun Comune è determinato in rapporto alla popolazione
residente secondo lultimo censimento demografico dellIstituto nazionale di
statistica (ISTAT).
3. Una quota
massima del 20 per cento delle spese per il funzionamento dellAutorità può
essere a carico della tariffa del servizio idrico integrato, a condizione che
tale quota sia compatibile con le previsioni del piano dambito.
4. La
presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 14Abrogazione e sostituzione di
norme 1. Gli articoli 3, 5,
commi 3 e 4, e gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 e 16, commi 1-bis e 1-ter, della L.R. n. 28/1999 sono abrogati.
2. Allarticolo 2
della L.R. n. 28/1999 è abrogato il seguente
periodo: “In sede di prima attuazione della presente legge”.
3. Sono
abrogate tutte le disposizioni normative incompatibili o in contrasto con la
presente legge. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge si
fa riferimento alle disposizioni vigenti.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
|