Regolamento Regionale 11 marzo 2011, n. 2 Agevolazioni agli investimenti delle PMI titolari di emittenti televisive locali per l'adeguamento e il potenziamento del sistema produttivo e organizzativo delle aziende.
Il Presidente della
Giunta
regionale Visto lart. 121
della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1,
nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta regionale lemanazione
dei regolamenti regionali;
Visto lart. 42,
comma 2, lett. c), L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Visto lart. 44,
comma 3,
L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della
Regione Puglia”;
Vista la normativa comunitaria ed, in
particolare, gli artt. 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità Europea,
il Regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998, il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6
agosto 2008;
Vista la legge 3
maggio 2004, n. 112;
Vista la legge 29
novembre 2007, n. 222;
Visto il D.M. 10
settembre 2008 del Ministro dello Sviluppo Economico, così come
modificato dal D.M. 10 aprile 2009;
Vista la Delib.G.R. 10 marzo 2011, n. 434 di
adozione del regolamento;
emana
il seguente regolamento:
Art. 1Oggetto e
finalità. 1. La Regione
in considerazione della normativa nazionale, in particolare della legge 3 maggio 2004, n. 112 e della legge 29 novembre 2007, n. 222, nonché del
D.M. 10 settembre 2008 del Ministro
dello Sviluppo Economico, modificato dal D.M. 10
aprile 2009, con il quale è stato definito il calendario nazionale
per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con
lindicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze e
del successivo D.M. 10 aprile 2009
del Ministro dello Sviluppo Economico con il quale è stato disposto che per la
Regione Puglia il passaggio definitivo avverrà nel primo semestre 2011, ritiene,
in analogia con quanto indicato nella Comunicazione della Commissione al
Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al
Comitato delle Regioni sulla transizione della trasmissione radiotelevisiva
analogica a quella digitale (dallo “switchover” digitale allo “switch-off”
analogico) [SEC (2003) 992], che il mutamento tecnologico in atto sia un
processo innovativo complesso, con implicazioni socioeconomiche che trascendono
di gran lunga la semplice migrazione tecnica e che interessa tutti i segmenti
della catena di valore della teleradiodiffusione, vale a dire la produzione dei
contenuti, la trasmissione e la ricezione.
2. Il
passaggio al sistema di trasmissione digitale permette di conseguire
immediatamente i vantaggi derivanti dalla possibilità di elaborare e comprimere
i dati digitali, in particolare:
- maggior efficienza nello sfruttamento dello
spettro elettromagnetico: a transizione conclusa verrebbero rese disponibili,
secondo un rapporto di circa cinque a uno, diverse centinaia di MHz sulle bande
di frequenza VHF UHF4, che potrebbero essere riallocati per vari usi, ad esempio
associando le caratteristiche di servizi convergenti della telefonia mobile e
della trasmissione radiotelevisiva terrestre, come la trasmissione dati mobile
(datacasting); - maggiore competitività e innovazione del
mercato grazie alla possibile entrata di nuovi operatori a diversi livelli nella
catena di valore, ad esempio nuove emittenti o nuovi progettisti di applicazioni
interattive; - vantaggi specifici per alcuni operatori di
mercato, dato dallabbattimento dei costi di trasmissione, dalle opportunità di
un aumento delle vendite dei ricevitori digitali, dalla maggiore facilità di
stoccaggio ed elaborazione dei contenuti; - servizi di tele radiodiffusione nuovi e
migliorati; programmi aggiuntivi, miglioramenti della qualità dellimmagine e
del suono, servizi interattivi e di trasmissione dati, tra cui i servizi della
cosiddetta società dellinformazione e internet;
- innovazione tecnologica preliminare
necessaria per futuri passaggi tecnologici, ad esempio per la trasmissione di
contenuti in alta definizione (HD); - maggiore diffusione quantitativa e
qualitativa dei servizi, con conseguente maggiore scelta per i consumatori e
maggiore concorrenza sul mercato.
3. La Regione
incentiva gli investimenti delle piccole e medie imprese (PMI), titolari di
emittenti televisive locali, volti alla sostituzione della TV analogica con la
TV digitale terrestre attese le rilevanti ricadute sociali, culturali ed
economiche che derivano da tale importante innovazione tecnologica che
modificherà radicalmente la fruizione dei servizi televisivi consentendo ai
cittadini, nellimmediato futuro, la possibilità di accedere allutilizzo di
programmi interattivi, di comunicare attraverso la televisione con le
Amministrazioni pubbliche, di disporre di innovativi servizi di pubblica
utilità, di disporre attraverso il mezzo televisivo di internet e della posta
elettronica, di accedere alla più ampia informazione garantita dalle emittenti
locali attraverso la presenza sia sullanalogico che sul digitale.
4. Il
presente regime di aiuto - esente dallobbligo di notificazione, in quanto
coerente con il Regolamento (CE) n. 800/2008 del
6 agosto 2008 della Commissione (1) , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108(ex artt. 87 e 88) del Trattato sul
funzionamento dellUnione Europea (2)
, ha per finalità il sostegno alla transizione dalle trasmissioni
televisive dal sistema analogico al sistema digitale terrestre da parte delle
PMI titolari di emittenti televisive locali.
(1) Pubblicato in GUCE L 214
del 09.08.2008.
(2) Pubblicato in GUCE C 83
del 30.03.2010.
Art. 2 Soggetti
destinatari. 1. I soggetti
destinatari delle agevolazioni di cui al presente regolamento sono le imprese
che realizzano gli investimenti previsti dallarticolo 5, titolari di emittenti
televisive locali, legittimamente operanti con impianti televisivi ubicati
nellambito del territorio della Regione Puglia che abbiano adempiuto alle
prescrizioni previste dallart. 25, comma 11,
della legge 3 maggio 2004, n. 112 (3) , e che dimostrino di essere in
possesso dellautorizzazione alluso della frequenza in tecnica digitale da
parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
2. Ai fini
del presente Regolamento, le imprese vengono classificate di piccola, media o
grande dimensione sulla base della raccomandazione della Commissione europea
2003/361/CE del 6 maggio 2003 (4) e del D.M. 18 aprile 2005 del Ministero delle
Attività Produttive (5) .
3. I soggetti
di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione,
devono:
a) essere regolarmente costituiti ed iscritti
nel Registro delle Imprese; b) essere nel pieno e nel libero esercizio
dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure
concorsuali; c) essere operativi alla data di
presentazione delle domande di agevolazione; d) non rientrare tra coloro che hanno
ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato,
gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
e) operare nel rispetto delle vigenti norme
edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla
salvaguardia dellambiente, con particolare riferimento agli obblighi
contributivi; f) non essere stati destinatari, nei sei anni
precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di
provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli
derivanti da rinunce da parte delle imprese;
g) aver restituito agevolazioni erogate per
le quali è stata disposta dallOrganismo competente la restituzione; h) non trovarsi in condizioni tali da
risultare unimpresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle
imprese in difficoltà (6) ;i) essere in regime di contabilità
ordinaria.
4. Le
condizioni di ammissibilità alla candidatura devono perdurare sino alla data di
erogazione finale del contributo.
5. I soggetti
destinatari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo
finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse
proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi
tipo di sostegno pubblico e sono tenuti allobbligo del mantenimento dei beni
agevolati per almeno 5 anni, dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione
si intende la data relativa allultimo titolo di spesa ammissibile.
(3) Pubblicati in GURI n. 104 del
05.05.2004.
(4) Pubblicata in GUCE L 124
del 20.05.2003.
(5) Pubblicato in GURI n. 238
del 12.10.2005.
(6) Pubblicati in GUCE C 244
del 1.10.2004.
Art. 3Ambito di
applicazione. 1. Il
presente Regolamento si applica ai programmi di investimento delle PMI locali
titolari di emittenti televisive per ladeguamento e il potenziamento del
sistema produttivo e organizzativo delle aziende. In particolare:
- possono considerarsi miglioramenti
significativi di prodotti esistenti le innovazioni relative ai materiali, ai
componenti o ad altre caratteristiche delle attrezzature e degli impianti che ne
migliorino le prestazioni; - linnovazione nel campo dei servizi
comprende miglioramenti significativi nelle modalità di fornitura degli stessi;
ad esempio in termini di efficienza e velocità, laggiunta di nuove funzioni o
caratteristiche di servizi esistenti e lintroduzione di nuovi servizi; - linnovazione di processo consiste
nellapplicazione di un metodo di produzione, trasmissione o di distribuzione
nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle
tecniche, nelle attrezzature e/o nei software).
Art. 4Localizzazione. 1. Gli
investimenti agevolabili devono riferirsi ad unità locali ricadenti nel
territorio della regione Puglia.
Art. 5Tipologia di investimenti
ammissibili. 1. Gli
investimenti devono riguardare esclusivamente programmi di investimento tesi
allinnovazione tecnologica dellazienda - organizzativa, di processo e di
prodotto. Il costo ammissibile dei Programmi di investimento non può superare
limporto di euro 1.500.000,00.
2. Fermo
restando il limite massimo indicato nel comma precedente, in sede di bando
potranno essere indicati ulteriori limiti in funzione della potenza degli
impianti di trasmissione utilizzati dalle emittenti.
3. I
Programmi di investimento possono prevedere altresì lacquisizione di servizi di
consulenza per linnovazione strettamente legati al programma di investimento
teso alladeguamento e potenziamento del sistema produttivo e organizzativo
dellazienda, di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 6Spese ammissibili. 1. Le spese
ammissibili connesse agli investimenti agevolati di cui al comma 1 del
precedente articolo 5 sono di seguito
descritte:
a) opere murarie e assimilate in misura non
superiore al 10% dei costi di investimento di cui al comma 1 del precedente
articolo 5; b) acquisto di macchinari, impianti e
attrezzature varie, nuovi di fabbrica, finalizzati, funzionali
allimplementazione del processo di trasmissione in digitale; c) acquisto di programmi informatici
finalizzati e funzionali allimplementazione del processo di trasmissione in
digitale; d) acquisto di brevetti, licenze, know - how
e conoscenze tecniche non brevettate strumentali al progetto di innovazione. Per
essere considerati ammissibili, detti costi devono:
- essere utilizzati esclusivamente
nellimpresa destinataria degli aiuti;
- essere considerati ammortizzabili;
- essere acquistati da terzi a condizioni di
mercato, senza che lacquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo
sul venditore e viceversa;
- figurare nellattivo dellimpresa per un
periodo di almeno 3 anni.
2. Le spese
ammissibili connesse agli investimenti di cui al comma 3 del precedente articolo 5 sono i costi per acquisizione di
servizi di consulenza utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del
progetto di innovazione, compresi i servizi di assistenza tecnologica, servizi
di trasferimento di tecnologie e i servizi di progettazione del processo di
trasmissione in digitale.
3. Gli
interventi di cui al comma 3 del precedente articolo 5 non devono rivestire
carattere continuativo o periodico, non devono essere assicurabili dalle
professionalità rinvenibili allinterno del soggetto destinatario, né essere
connessi alle normali spese di funzionamento dellimpresa, come ad esempio la
consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese
di pubblicità, in conformità di quanto previsto dallarticolo 26 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6
agosto 2008 della Commissione.
4. La
prestazione di consulenza di cui al comma precedente deve essere effettuata
attraverso lutilizzo di soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore
di intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i
soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare consulenze
specialistiche devono essere qualificati e possedere specifiche competenze
professionali nel settore in cui prestano la consulenza e devono inoltre essere
titolari di partita IVA. Non sono considerate ammissibili prestazioni di tipo
occasionale.
5. Il
Soggetto destinatario ed i fornitori di servizi di consulenza non devono avere
alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene
riconosciuta la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e
dipendenti del soggetto destinatario del contributo nonché di eventuali partner,
sia nazionali che esteri.
6. I costi
per acquisizione di servizi di consulenza di cui al comma 3 del precedente articolo 5 saranno ammessi a finanziamento
nel limite del 20% del costo ammissibile riferito al programma di investimenti
di cui al comma 1 del precedente articolo
5.
7. Non sono
comunque ammissibili:
a) le spese notarili e quelle relative a
imposte e tasse; b) le spese relative allacquisto di scorte;
c) le spese relative allacquisto di
macchinari ed attrezzature usati; d) i mezzi mobili targati; e) i titoli di spesa regolati in contanti;
f) le spese di pura sostituzione; g) le spese di funzionamento in generale;
h) le spese in leasing; i) tutte le spese non capitalizzate; j) le spese sostenute con commesse interne di
lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui
opera limpresa; k) i titoli di spesa nei quali limporto
complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro; l) le spese per acquisto di arredi;
m) le spese per beni acquisiti in noleggio;
n) le spese riferite al personale dipendente
o assimilato del soggetto proponente.
8. Non sono
ammesse le spese relative ai beni acquisiti attraverso i cosiddetti “contratti
chiavi in mano”.
Art. 7Forma e intensità delle agevolazioni
concedibili. 1. Le
agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto
impianti.
2. Le
agevolazioni relative alle spese di cui al comma 1 ed al comma 2 del precedente
articolo 6 sono concesse nei seguenti limiti:
- 35% per le medie imprese; - 45% per le piccole imprese.
Art. 8Modalità di rendicontazione e
riconoscimento delle spese. 1. Le spese
ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti,
lettere dincarico, ecc.) da cui risulti chiaramente loggetto della
prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di
consegna.
2. Nel caso
di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate da
soggetti, pubblici e privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di
partita IVA. Non sono ammissibili prestazioni occasionali.
3. LIVA può
costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente
sostenuta dal singolo destinatario. LIVA che può essere in qualche modo
recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa non è
effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario.
Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime
forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta Direttiva sullIVA (7) , lIVA pagata è considerata recuperabile ai fini di cui
sopra.
4. Per il
riconoscimento delle spese, alla certificazione di spesa dovrà essere allegata
attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, del
soggetto beneficiario, secondo gli schemi forniti dalla Regione, ove risulti,
tra laltro, che:
a) sono state adempiute tutte le prescrizioni
di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia lavoristica,
previdenziale e fiscale; b) sono stati rispettati tutti i regolamenti
e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli
obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza
dei luoghi di lavoro, dimpatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione
delle categorie sociali disabili; c) la spesa sostenuta è ammissibile,
pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità
previsti dal bando o avviso; d) non sono state ottenute riduzioni e/o
deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali
spese e in quale misura); e) non sono stati ottenuti né richiesti
ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o
privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati
ottenuti o richiesti, quali e in quale misura); f) (solo per la certificazione di spesa
finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto
degli obiettivi di progetto e di misura prefissati.
5. Tutti i
giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto
destinatario dellaiuto devono essere disponibili per le attività di verifica e
controllo.
(7) Pubblicata sulla GUCE L 145 del
13.06.1977 e s.m. e i.
Art. 9Modalità di erogazione del
contributo. 1. Il
contributo ammesso sarà corrisposto ai soggetti interessati, da parte della
Regione, in una o più soluzioni sulla base dei costi riconosciuti ammissibili, a
seguito di controllo amministrativo - contabile e tecnico di congruità.
2. Eventuale
anticipazione potrà essere erogata su specifica richiesta del soggetto
beneficiario, previa presentazione di garanzia fideiussoria rilasciata da una
Banca, da una Compagnia Assicurativa autorizzata allesercizio del ramo cauzioni
ed iscritta nellelenco ISVAP o da un intermediario finanziario iscritto
nellelenco speciale di cui allarticolo 107 del
decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, sullo stesso
importo.
3. In caso di
rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dellimpresa ammessa a
contribuzione, la stessa decade dal relativo beneficio e si potrà procedere
allammissione a finanziamento dellazienda immediatamente successiva in
graduatoria, con le medesime procedure, nei limiti temporali definiti nei
singoli bandi o avvisi, nonché delle risorse ancora disponibili.
4.
Lerogazione dellaiuto è subordinato alla verifica da parte della regione
Puglia di tutti gli obblighi relativi alla regolarità dei versamenti
contributivi, al rispetto della normativa antimafia, alla sostenibilità delle
spese relative al progetto ammesso allagevolazione.
Art. 10Modifiche e
variazioni. 1. Il
progetto approvato non può essere modificato negli obiettivi, attività e
risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del
finanziamento, tutte le variazioni riguardanti limpresa beneficiaria, il
soggetto fornitore dei servizi e/o il relativo progetto ammesso a contributo
vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione - Assessorato allo Sviluppo
Economico e allInnovazione Tecnologica, per la preventiva autorizzazione, pena
il loro non riconoscimento. Qualora tali variazioni incidano oltre il limite del
20% (venti per cento) sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il
beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale
ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le
imprese partecipanti al medesimo bando.
Art. 11 Revoche. 1. I bandi
per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere, tra gli
altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del
contributo:
a) nel caso in cui le imprese, terminato
lintervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in
materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla
legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme
per il diritto al lavoro dei disabili); c) i beni oggetto di agevolazione vengano
distolti dalluso previsto prima di cinque anni dalla relativa data di entrata
in funzione; d) qualora il programma ammesso alle
agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi; possono
essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali; e) qualora siano gravemente violate
specifiche norme settoriali anche appartenenti allordinamento
comunitario.
Art. 12 Cumulo delle
agevolazioni. 1. Gli aiuti
previsti dal presente regolamento non sono cumulabili con nessuna altra
agevolazione a carico del bilancio regionale, statale o comunitario,
classificabile come “aiuto di stato” ai sensi degli articoli 107 e 108 (ex. Artt. 87 e 88) del Trattato sul
funzionamento dellUnione Europea, fatta eccezione per quanto eventualmente
previsto in materia di utili reinvestiti e per gli aiuti previsti dallart. 4,
lettera f) (aiuti in forma di garanzia) di cui al Reg. reg. 21 novembre 2008, n.
24“Regolamento per la concessione di aiuti di
importanza minore (de minimis) alle PMI”, a condizione che tale cumulo non dia
luogo a una intensità superiore a quella fissata dal paragrafo 4 della
decisione 2006/54/CE relativa agli “Orientamenti di aiuto di stato a
finalità regionale”, dal Regolamento (CE) n.
800/2008 del 06.08.2008 relativo al “Regolamento generale di
esenzione” o in altre decisioni o regolamenti specifici della
Commissione.
Art. 13Modalità di controllo e
monitoraggio. 1. Limpresa
beneficiaria del contributo ha lobbligo di rendersi disponibile, fino a 5
(cinque) anni dalla erogazione del contributo alle richieste di controlli, di
informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da
rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi, disposte dalla Regione
o dagli Organismi a ciò preposti.
2. La
Regione, anche attraverso soggetti intermediari, si riserva di svolgere
verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli
interventi ammessi allagevolazione, ai fini del monitoraggio dellintervento,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. I
controlli potranno essere effettuati dai funzionari della Regione e/o dal
soggetto intermediario, ove delegato, nonché dello Stato italiano e dellUnione
Europea.
4. Limpresa
dovrà inoltre custodire per 5 (cinque) anni dallerogazione del contributo tutta
la documentazione tecnica ed amministrativa inerente il progetto
finanziato.
Disposizioni finali Il presente regolamento è dichiarato urgente ai
sensi e per gli effetti dellart. 44,
comma 3 e dellart. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.
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