Anno 2011
Numero 2
Data 11/03/2011
Abrogato No
Materia Industria;
Note Pubblicato nel B.U.R. Puglia 14 marzo 2011, n. 38.
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Regolamento Regionale 11 marzo 2011, n. 2

Agevolazioni agli investimenti delle PMI titolari di emittenti televisive locali per l'adeguamento e il potenziamento del sistema produttivo e organizzativo delle aziende.



Il Presidente  della

Giunta regionale


Visto lart. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta regionale lemanazione dei regolamenti regionali;

Visto lart. 42, comma 2, lett. c), L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto lart. 44, comma 3, L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la normativa comunitaria ed, in particolare, gli artt. 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità Europea, il Regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998, il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112;

Vista la legge 29 novembre 2007, n. 222;

Visto il D.M. 10 settembre 2008 del Ministro dello Sviluppo Economico, così come modificato dal D.M. 10 aprile 2009;

Vista la Delib.G.R. 10 marzo 2011, n. 434 di adozione del regolamento;

 

emana

 

 il seguente regolamento:




Art. 1

Oggetto e finalità.


1.  La Regione in considerazione della normativa nazionale, in particolare della legge 3 maggio 2004, n. 112 e della legge 29 novembre 2007, n. 222, nonché del D.M. 10 settembre 2008 del Ministro dello Sviluppo Economico, modificato dal D.M. 10 aprile 2009, con il quale è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con lindicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze e del successivo D.M. 10 aprile 2009 del Ministro dello Sviluppo Economico con il quale è stato disposto che per la Regione Puglia il passaggio definitivo avverrà nel primo semestre 2011, ritiene, in analogia con quanto indicato nella Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni sulla transizione della trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale (dallo “switchover” digitale allo “switch-off” analogico) [SEC (2003) 992], che il mutamento tecnologico in atto sia un processo innovativo complesso, con implicazioni socioeconomiche che trascendono di gran lunga la semplice migrazione tecnica e che interessa tutti i segmenti della catena di valore della teleradiodiffusione, vale a dire la produzione dei contenuti, la trasmissione e la ricezione.

2.  Il passaggio al sistema di trasmissione digitale permette di conseguire immediatamente i vantaggi derivanti dalla possibilità di elaborare e comprimere i dati digitali, in particolare:

-  maggior efficienza nello sfruttamento dello spettro elettromagnetico: a transizione conclusa verrebbero rese disponibili, secondo un rapporto di circa cinque a uno, diverse centinaia di MHz sulle bande di frequenza VHF UHF4, che potrebbero essere riallocati per vari usi, ad esempio associando le caratteristiche di servizi convergenti della telefonia mobile e della trasmissione radiotelevisiva terrestre, come la trasmissione dati mobile (datacasting);
-  maggiore competitività e innovazione del mercato grazie alla possibile entrata di nuovi operatori a diversi livelli nella catena di valore, ad esempio nuove emittenti o nuovi progettisti di applicazioni interattive;
-  vantaggi specifici per alcuni operatori di mercato, dato dallabbattimento dei costi di trasmissione, dalle opportunità di un aumento delle vendite dei ricevitori digitali, dalla maggiore facilità di stoccaggio ed elaborazione dei contenuti;
-  servizi di tele radiodiffusione nuovi e migliorati; programmi aggiuntivi, miglioramenti della qualità dellimmagine e del suono, servizi interattivi e di trasmissione dati, tra cui i servizi della cosiddetta società dellinformazione e internet;
-  innovazione tecnologica preliminare necessaria per futuri passaggi tecnologici, ad esempio per la trasmissione di contenuti in alta definizione (HD);
-  maggiore diffusione quantitativa e qualitativa dei servizi, con conseguente maggiore scelta per i consumatori e maggiore concorrenza sul mercato.

3.  La Regione incentiva gli investimenti delle piccole e medie imprese (PMI), titolari di emittenti televisive locali, volti alla sostituzione della TV analogica con la TV digitale terrestre attese le rilevanti ricadute sociali, culturali ed economiche che derivano da tale importante innovazione tecnologica che modificherà radicalmente la fruizione dei servizi televisivi consentendo ai cittadini, nellimmediato futuro, la possibilità di accedere allutilizzo di programmi interattivi, di comunicare attraverso la televisione con le Amministrazioni pubbliche, di disporre di innovativi servizi di pubblica utilità, di disporre attraverso il mezzo televisivo di internet e della posta elettronica, di accedere alla più ampia informazione garantita dalle emittenti locali attraverso la presenza sia sullanalogico che sul digitale.

4.  Il presente regime di aiuto - esente dallobbligo di notificazione, in quanto coerente con il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione (1) , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108(ex artt. 87 e 88) del Trattato sul funzionamento dellUnione Europea (2) , ha per finalità il sostegno alla transizione dalle trasmissioni televisive dal sistema analogico al sistema digitale terrestre da parte delle PMI titolari di emittenti televisive locali.

 

(1)  Pubblicato in GUCE L 214 del 09.08.2008.

(2)  Pubblicato in GUCE C 83 del 30.03.2010.

 



Art. 2

 Soggetti destinatari.


1.  I soggetti destinatari delle agevolazioni di cui al presente regolamento sono le imprese che realizzano gli investimenti previsti dallarticolo 5, titolari di emittenti televisive locali, legittimamente operanti con impianti televisivi ubicati nellambito del territorio della Regione Puglia che abbiano adempiuto alle prescrizioni previste dallart. 25, comma 11, della legge 3 maggio 2004, n. 112 (3) , e che dimostrino di essere in possesso dellautorizzazione alluso della frequenza in tecnica digitale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

2.  Ai fini del presente Regolamento, le imprese vengono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (4) e del D.M. 18 aprile 2005 del Ministero delle Attività Produttive (5) .

3.  I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono:

a)  essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese;
b)  essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
c)  essere operativi alla data di presentazione delle domande di agevolazione;
d)  non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
e)  operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dellambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
f)  non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
g)  aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dallOrganismo competente la restituzione;
h)  non trovarsi in condizioni tali da risultare unimpresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (6) ;
i)  essere in regime di contabilità ordinaria.

4.  Le condizioni di ammissibilità alla candidatura devono perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo.

5.  I soggetti destinatari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e sono tenuti allobbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa allultimo titolo di spesa ammissibile.

 
(3)  Pubblicati in GURI n. 104 del 05.05.2004.

(4)  Pubblicata in GUCE L 124 del 20.05.2003.

(5)  Pubblicato in GURI n. 238 del 12.10.2005.

(6)  Pubblicati in GUCE C 244 del 1.10.2004.




Art. 3

Ambito di applicazione.


1.  Il presente Regolamento si applica ai programmi di investimento delle PMI locali titolari di emittenti televisive per ladeguamento e il potenziamento del sistema produttivo e organizzativo delle aziende. In particolare:

-  possono considerarsi miglioramenti significativi di prodotti esistenti le innovazioni relative ai materiali, ai componenti o ad altre caratteristiche delle attrezzature e degli impianti che ne migliorino le prestazioni;
-  linnovazione nel campo dei servizi comprende miglioramenti significativi nelle modalità di fornitura degli stessi; ad esempio in termini di efficienza e velocità, laggiunta di nuove funzioni o caratteristiche di servizi esistenti e lintroduzione di nuovi servizi;
-  linnovazione di processo consiste nellapplicazione di un metodo di produzione, trasmissione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nei software).

 



Art. 4

Localizzazione.


1.  Gli investimenti agevolabili devono riferirsi ad unità locali ricadenti nel territorio della regione Puglia.

 



Art. 5

Tipologia di investimenti ammissibili.


1.  Gli investimenti devono riguardare esclusivamente programmi di investimento tesi allinnovazione tecnologica dellazienda - organizzativa, di processo e di prodotto. Il costo ammissibile dei Programmi di investimento non può superare limporto di euro 1.500.000,00.

2.  Fermo restando il limite massimo indicato nel comma precedente, in sede di bando potranno essere indicati ulteriori limiti in funzione della potenza degli impianti di trasmissione utilizzati dalle emittenti.

3.  I Programmi di investimento possono prevedere altresì lacquisizione di servizi di consulenza per linnovazione strettamente legati al programma di investimento teso alladeguamento e potenziamento del sistema produttivo e organizzativo dellazienda, di cui al comma 1 del presente articolo.

 




Art. 6

Spese ammissibili.


1.  Le spese ammissibili connesse agli investimenti agevolati di cui al comma 1 del precedente articolo 5 sono di seguito descritte:

a)  opere murarie e assimilate in misura non superiore al 10% dei costi di investimento di cui al comma 1 del precedente articolo 5;
b)  acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, finalizzati, funzionali allimplementazione del processo di trasmissione in digitale;
c)  acquisto di programmi informatici finalizzati e funzionali allimplementazione del processo di trasmissione in digitale;
d)  acquisto di brevetti, licenze, know - how e conoscenze tecniche non brevettate strumentali al progetto di innovazione. Per essere considerati ammissibili, detti costi devono:
-  essere utilizzati esclusivamente nellimpresa destinataria degli aiuti;
-  essere considerati ammortizzabili;
-  essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che lacquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo sul venditore e viceversa;
-  figurare nellattivo dellimpresa per un periodo di almeno 3 anni.

2.  Le spese ammissibili connesse agli investimenti di cui al comma 3 del precedente articolo 5 sono i costi per acquisizione di servizi di consulenza utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di innovazione, compresi i servizi di assistenza tecnologica, servizi di trasferimento di tecnologie e i servizi di progettazione del processo di trasmissione in digitale.

3.  Gli interventi di cui al comma 3 del precedente articolo 5 non devono rivestire carattere continuativo o periodico, non devono essere assicurabili dalle professionalità rinvenibili allinterno del soggetto destinatario, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dellimpresa, come ad esempio la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità, in conformità di quanto previsto dallarticolo 26 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione.

4.  La prestazione di consulenza di cui al comma precedente deve essere effettuata attraverso lutilizzo di soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali nel settore in cui prestano la consulenza e devono inoltre essere titolari di partita IVA. Non sono considerate ammissibili prestazioni di tipo occasionale.

5.  Il Soggetto destinatario ed i fornitori di servizi di consulenza non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto destinatario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.

6.  I costi per acquisizione di servizi di consulenza di cui al comma 3 del precedente articolo 5 saranno ammessi a finanziamento nel limite del 20% del costo ammissibile riferito al programma di investimenti di cui al comma 1 del precedente articolo 5.

7.  Non sono comunque ammissibili:

a)  le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
b)  le spese relative allacquisto di scorte;
c)  le spese relative allacquisto di macchinari ed attrezzature usati;
d)  i mezzi mobili targati;
e)  i titoli di spesa regolati in contanti;
f)  le spese di pura sostituzione;
g)  le spese di funzionamento in generale;
h)  le spese in leasing;
i)  tutte le spese non capitalizzate;
j)  le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera limpresa;
k)  i titoli di spesa nei quali limporto complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro;
l)  le spese per acquisto di arredi;
m)  le spese per beni acquisiti in noleggio;
n)  le spese riferite al personale dipendente o assimilato del soggetto proponente.

8.  Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti attraverso i cosiddetti “contratti chiavi in mano”.

 



Art. 7

Forma e intensità delle agevolazioni concedibili.


1.  Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto impianti.

2.  Le agevolazioni relative alle spese di cui al comma 1 ed al comma 2 del precedente articolo 6 sono concesse nei seguenti limiti:

-  35% per le medie imprese;
-  45% per le piccole imprese.
 




Art. 8

Modalità di rendicontazione e riconoscimento delle spese.


1.  Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere dincarico, ecc.) da cui risulti chiaramente loggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna.

2.  Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate da soggetti, pubblici e privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA. Non sono ammissibili prestazioni occasionali.

3.  LIVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente sostenuta dal singolo destinatario. LIVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta Direttiva sullIVA (7) , lIVA pagata è considerata recuperabile ai fini di cui sopra.

4.  Per il riconoscimento delle spese, alla certificazione di spesa dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemi forniti dalla Regione, ove risulti, tra laltro, che:

a)  sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia lavoristica, previdenziale e fiscale;
b)  sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, dimpatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
c)  la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando o avviso;
d)  non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
e)  non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti, quali e in quale misura);
f)  (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati.

5.  Tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario dellaiuto devono essere disponibili per le attività di verifica e controllo.

 
(7)  Pubblicata sulla GUCE L 145 del 13.06.1977 e s.m. e i.





Art. 9

Modalità di erogazione del contributo.


1.  Il contributo ammesso sarà corrisposto ai soggetti interessati, da parte della Regione, in una o più soluzioni sulla base dei costi riconosciuti ammissibili, a seguito di controllo amministrativo - contabile e tecnico di congruità.

2.  Eventuale anticipazione potrà essere erogata su specifica richiesta del soggetto beneficiario, previa presentazione di garanzia fideiussoria rilasciata da una Banca, da una Compagnia Assicurativa autorizzata allesercizio del ramo cauzioni ed iscritta nellelenco ISVAP o da un intermediario finanziario iscritto nellelenco speciale di cui allarticolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, sullo stesso importo.

3.  In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dellimpresa ammessa a contribuzione, la stessa decade dal relativo beneficio e si potrà procedere allammissione a finanziamento dellazienda immediatamente successiva in graduatoria, con le medesime procedure, nei limiti temporali definiti nei singoli bandi o avvisi, nonché delle risorse ancora disponibili.

4.  Lerogazione dellaiuto è subordinato alla verifica da parte della regione Puglia di tutti gli obblighi relativi alla regolarità dei versamenti contributivi, al rispetto della normativa antimafia, alla sostenibilità delle spese relative al progetto ammesso allagevolazione.

 



Art. 10

Modifiche e variazioni.


1.  Il progetto approvato non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti limpresa beneficiaria, il soggetto fornitore dei servizi e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione - Assessorato allo Sviluppo Economico e allInnovazione Tecnologica, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento. Qualora tali variazioni incidano oltre il limite del 20% (venti per cento) sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando.

 



Art. 11

 Revoche.


1.  I bandi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:

a)  nel caso in cui le imprese, terminato lintervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
b)  risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
c)  i beni oggetto di agevolazione vengano distolti dalluso previsto prima di cinque anni dalla relativa data di entrata in funzione;
d)  qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi; possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;
e)  qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti allordinamento comunitario.




Art. 12

 Cumulo delle agevolazioni.


1.  Gli aiuti previsti dal presente regolamento non sono cumulabili con nessuna altra agevolazione a carico del bilancio regionale, statale o comunitario, classificabile come “aiuto di stato” ai sensi degli articoli 107 e 108 (ex. Artt. 87 e 88) del Trattato sul funzionamento dellUnione Europea, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto in materia di utili reinvestiti e per gli aiuti previsti dallart. 4, lettera f) (aiuti in forma di garanzia) di cui al Reg. reg. 21 novembre 2008, n. 24“Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI”, a condizione che tale cumulo non dia luogo a una intensità superiore a quella fissata dal paragrafo 4 della decisione 2006/54/CE relativa agli “Orientamenti di aiuto di stato a finalità regionale”, dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06.08.2008 relativo al “Regolamento generale di esenzione” o in altre decisioni o regolamenti specifici della Commissione.

 



Art. 13

Modalità di controllo e monitoraggio.


1.  Limpresa beneficiaria del contributo ha lobbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dalla erogazione del contributo alle richieste di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi, disposte dalla Regione o dagli Organismi a ciò preposti.

2.  La Regione, anche attraverso soggetti intermediari, si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi allagevolazione, ai fini del monitoraggio dellintervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3.  I controlli potranno essere effettuati dai funzionari della Regione e/o dal soggetto intermediario, ove delegato, nonché dello Stato italiano e dellUnione Europea.

4.  Limpresa dovrà inoltre custodire per 5 (cinque) anni dallerogazione del contributo tutta la documentazione tecnica ed amministrativa inerente il progetto finanziato.




Disposizioni finali


Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dellart. 44, comma 3 e dellart. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.