Regolamento Regionale 11 marzo 2011, n. 3 Procedimenti amministrativi in materia di commercio: Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno(1) (2)
(1) Vedi il Reg. reg. 27/2011 “Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita Regolamento attuativo della L. R. 1 agosto 2003 n. 11 art. 2 comma 1 lettera b).” (2) La legge 11/2003 è stata abrogata dalla l.r. 24/2015 “Codice del commercio”, art. 63. L’art. 64 della citata l.r. 24/2015 dispone che in attesa dei provvedimenti di cui all’art. 3, c.1, della stessa rimangono in vigore i regolamenti vigenti in quanto applicabili
Il Presidente della
Giunta
regionale Visto lart. 121
della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1,
nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale lemanazione
dei regolamenti regionali;
Visto lart. 42,
comma 2, lett. c), L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Visto lart. 44,
comma 2,
L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della
Regione Puglia”;
Vista la normativa comunitaria ed, in
particolare, la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio;
Vista la L.R. 1° agosto 2003, n. 11;
Vista la Delib.G.R. 28 dicembre 2010, n. 2996
di adozione del regolamento;
Vista la Delib.G.R. 10 marzo 2011, n. 430;
emana
il
seguente regolamento:
Art. 1Oggetto del
regolamento. 1. Oggetto
del presente regolamento è lattuazione della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno con
riferimento ai procedimenti amministrativi in materia di attività
commerciali.
2. Le norme
del presente regolamento adeguano i procedimenti amministrativi disciplinati dal
Reg. reg. 28 aprile 2009, n.
7 “Requisiti e procedure per linsediamento di medie
e grandi strutture di vendita”, previsto alla lettera a) del comma 1 dellart. 2
della L.R.
n. 11/2003.
3. Il
presente regolamento è adottato:
- nel rispetto delle disposizioni del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del
mercato interno”;
4. Ai fini
del presente regolamento si considerano:
- per la somministrazione di alimenti e
bevande le norme, definizioni e classificazioni previste dalla legge 25 agosto 1991, n. 287 “Aggiornamento
della normativa sullinsediamento e sullattività dei pubblici esercizi”.
5. Le norme
del presente regolamento danno attuazione alle disposizioni del comma 4-bis
dellarticolo 49 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78 convertito nella legge 30
luglio 2010, n. 122 recante: “Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, nella parte in cui
modifica lart. 19 della legge 241/90
e sostituisce la Dichiarazione di inizio attività con la Segnalazione
certificata di inizio attività, citata, per brevità, anche come Scia.
Art. 2Procedimenti subordinati a Scia. 1. Sono
subordinate a Scia le attività il cui avvio dipende esclusivamente
dallaccertamento di requisiti e presupposti previsti dalle specifiche leggi di
settore.
2. La
segnalazione certificata non si applica quando le leggi di settore subordinano
linizio dellattività a limiti, contingenti complessivi o specifici strumenti
di programmazione settoriale inclusi i casi in cui gli atti di programmazione
adottati dal Comune o dalla Regione non individuano contingenti
numerici.
3.
Lapertura, il trasferimento di sede e lampliamento della superficie di vendita
di un esercizio di vicinato, come definito dallarticolo 5,
comma 3, della L.R.
n. 11/2003, sono soggetti a Scia da presentare al Comune
competente per territorio.
4. La vendita
di prodotti in spacci interni, come definiti dallarticolo 23
della L.R.
n. 11/2003, è soggetta a Scia da presentare al Comune competente
per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico e che
non abbiano accesso dalla pubblica via. Nella segnalazione deve risultare la
sussistenza dei requisiti di cui al successivo articolo 4 della persona preposta
alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei
locali, il settore merceologico, lubicazione e la superficie di
vendita.
5. La vendita
dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici, come definita
dallarticolo 24
della L.R.
n. 11/2003, è soggetta a Scia da presentarsi al Comune
competente per territorio. Nella segnalazione deve risultare la sussistenza del
possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4, il settore merceologico
e lubicazione, nonché, ove lapparecchio automatico venga installato su aree
pubbliche, losservanza delle norme sulloccupazione del suolo pubblico. La
vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa
adibito in modo esclusivo o fuori da locali è soggetta alle medesime
disposizioni concernenti lapertura di un esercizio di vendita. La segnalazione
certificata è obbligatoria nel caso di inizio attività e prima installazione di
apparecchi nel comune. In caso di intervenute variazioni il titolare
dellattività, entro sei mesi dalle stesse, deve inviare al comune un prospetto
aggiornato degli impianti installati con indicazione delle ubicazioni e dei
settori merceologici.
6. La vendita
al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di
comunicazione come definita dallarticolo 25
della L.R. n. 11/2003 è soggetta
a Scia da presentare al Comune nel quale lesercente, persona fisica o
giuridica, intende avviare lattività.
7. La vendita
al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei
consumatori come definita dallarticolo 26 della
L.R.
n. 11/2003, è soggetta a segnalazione da presentare al Comune
nel quale lesercente, persona fisica o giuridica, intende avviare
lattività.
8. La
chiusura, il trasferimento della gestione o della proprietà, la riduzione di
superficie di un esercizio di vicinato, di una media e di una grande struttura,
di un esercizio di somministrazione sono soggetti a Scia da effettuarsi al
Comune competente per territorio.
9. La
chiusura, il trasferimento della gestione o della proprietà di una attività
esercitata su area pubblica sono soggetti a Scia da effettuarsi al Comune che ha
rilasciato lautorizzazione originaria.
10. È
subordinata a Scia da presentare al comune competente per territorio, lattività
di somministrazione di alimenti e bevande esercitata:
a) al domicilio del consumatore; b) negli esercizi annessi ad alberghi,
pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni
rese agli alloggiati; c) negli esercizi posti nelle aree di
servizio delle autostrade e nellinterno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e
marittime; d) negli esercizi in cui la somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di
intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari,
impianti sportivi e altri esercizi similari, qualora lattività di
intrattenimento sia prevalente; e) nelle mense aziendali e negli spacci
annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui
finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dellinterno; f) in via diretta a favore dei propri
dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche; g) nelle scuole, negli ospedali, nelle
comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; h) nei mezzi di trasporto pubblico.
11. Il
trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in una
zona esclusa dai vincoli di programmazione è subordinato a Scia da presentarsi
al Comune competente per territorio.
12. Il
cambiamento merceologico allinterno del settore non alimentare di un esercizio
di vicinato, di una media o grande struttura di vendita è subordinato a Scia da
presentarsi al Comune competente per territorio.
13. Il
cambiamento merceologico allinterno del settore non alimentare di una attività
su area pubblica è subordinato a Scia da presentarsi al Comune che ha rilasciato
lautorizzazione originaria.
14.
Linserimento del settore non alimentare con maggiore carico urbanistico
comporta per le medie e grandi strutture di vendita ladeguamento degli standard
a parcheggio pertinenziali.
Art. 3Segnalazione certificata di
inizio attività.
1. Nella Scia
il soggetto interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui
al successivo articolo 4; b) di avere rispettato i regolamenti locali
di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le
norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni duso; c) il settore o i settori merceologici,
lubicazione e la superficie di vendita dellesercizio; d) di aver rispettato il CCNL.
2. La Scia
presentata per procedimenti riferiti alle medie e grandi strutture di vendita
come definite dallarticolo 5
della L.R. n. 11/2003 e agli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è inoltre corredata da
dichiarazioni di conformità, asseverazioni di tecnici abilitati relative alla
sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalle leggi. Tali
attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari
per consentire le verifiche di competenza dellamministrazione e sono presentate
con le modalità previste dallarticolo 19 della
L. 241/90. Non sono necessarie attestazioni e asseverazioni per i
procedimenti riferiti alle medie e grandi strutture di vendita e agli esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande riguardanti la cessazione
dellattività e il subingresso.
3. Nel caso
di grandi strutture di vendita copia della segnalazione deve essere inviata
anche alla Regione.
4. La
segnalazione ha efficacia dalla data della presentazione allamministrazione
competente.
5. In caso di
accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge lamministrazione
competente adotta i provvedimenti consequenziali nei tempi e con le procedure
previste dallarticolo 19 della L.
241/90.
6. In
applicazione di quanto previsto dallart. 5 comma
2 del D.P.R. n. 160/2010, la Scia, nei casi in cui sia contestuale
alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese.
Art. 4Requisiti di accesso e di
esercizio delle attività commerciali. (3) (4) 1.
Lesercizio di qualsiasi attività commerciale è subordinato al possesso dei
requisiti previsti dallart. 71 del D.Lgs. n.
59/2010.
2. È
considerato, altresì, in possesso dei requisiti professionali per lesercizio
dellattività commerciale per il settore merceologico alimentare e di
somministrazione di alimenti e bevande colui che abbia esercitato in proprio la
medesima attività per almeno due anni, anche non continuativi, nellultimo
quinquennio.
3. Ai fini
della formazione professionale per lesercizio dellattività di vendita di
prodotti alimentari e per le attività di somministrazione le materie e le ore di
insegnamento di cui al comma 1 del Reg. reg. n. 14/2004 come
modificato dal Reg.
reg. n. 3/2007 vengono integrate con le seguenti discipline:
- Responsabilità civili, penali e
amministrative relative al commercio di alimenti e bevande - Normativa sulletichettatura, la
denominazione di alimenti e bevande e la pubblicità dei prezzi - Normativa vendita bevande alcoliche - Tecniche di conservazione dei prodotti
alimentari - Tecniche di pulizia e sanificazione - Processi e metodi di stoccaggio degli
alimenti.
4. Il numero
complessivo di ore di insegnamento dei corsi non deve essere inferiore a
centoventi.
5. I titoli
di studio considerati validi ai fini dellesercizio dellattività alimentare e
di somministrazione sono quelli indicati dal Ministero competente.
(3) Ndr Il riferimento è all’art. 4 del. Reg. reg. 14/2004 come modificato dal Reg. reg. 3/2007 (4) Vedi anche il Reg. reg. 6 giugno 2011, n. 11.
Art. 5Procedure della conferenza di
servizi prevista dalla L.R. n.
11/2003.1. Alla
conferenza di servizi partecipano con diritto di voto, oltre alla Regione, il
Comune e la Provincia competenti per territorio. Alla conferenza di servizi
partecipano a titolo consultivo, senza diritto di voto, i rappresentanti dei
comuni contermini, un rappresentante della C.R.C.U. (Consulta Regionale
Consumatori e Utenti) e le organizzazioni sindacali e delle associazioni delle
imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale ai sensi
dellarticolo 2
della L.R.
n. 11/2003.
2. È vietata
la partecipazione diretta o indiretta di operatori concorrenti alla conferenza
di servizi. A tal fine i partecipanti consegnano agli atti della conferenza
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.
445/2000 attestante linsussistenza delle cause di incompatibilità
previste dallarticolo 18 del D.Lgs. n.
59/2010.
3. La
convocazione della conferenza di servizi avviene preferibilmente a mezzo posta
elettronica e posta elettronica certificata.
4. Per tutte
le procedure della conferenza il Comune interessato, la Provincia competente per
territorio e la Regione utilizzano, quando possibile, le procedure
telematiche.
5. La
Regione, la Provincia e il Comune competenti per territorio adottano adeguate
forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli atti
procedimentali della conferenza anche mediante utilizzo di sistemi
telematici.
6. La
Regione, la Provincia e il Comune competenti per territorio favoriscono
lespletamento delle procedure della conferenza attraverso gli sportelli
unici.
7. Il
regolamento di cui allarticolo 2,
comma 1, lett. b) della L.R. n. 11/2003 stabilisce
le modalità per la presentazione delle domande per le quali è previsto il parere
della conferenza di servizi prevista dallarticolo 8 della legge.
Art. 6Programmazione della rete di
vendita. 1. La
programmazione della rete di vendita adottata in applicazione degli articoli 12
e 15 della L.R.
n. 11/2003, art. 16 della L.R. n. 18/2001 e della
L. 287/91 avviene nel rispetto dei
seguenti principi:
a. assicurare agli utenti un livello
essenziale e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio
regionale; b. favorire lequilibrato sviluppo delle
diverse tipologie distributive con particolare attenzione alla tutela e alla
valorizzazione delle piccole imprese commerciali; c. tutelare lambiente urbano da processi di
desertificazione commerciale; d. ridurre la mobilità e il traffico; e. i regimi di autorizzazione e i requisiti
previsti per laccesso ad unattività di servizi o per lesercizio della
medesima sono conformi ai principi di trasparenza; f. possono essere imposte limitazioni
numeriche e quantitative degli esercizi commerciali sottoposti ai regimi
autorizzatori quando queste rispondono, oltre ai principi sub a), b), c) e d), a
motivi imperativi dinteresse generale: ragioni di pubblico interesse, tra i
quali lordine pubblico, la sicurezza pubblica, lincolumità pubblica, la sanità
pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione
sociale dei lavoratori, il mantenimento dellequilibrio finanziario del sistema
di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e
dei lavoratori, lequità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la
tutela dellambiente, incluso lambiente urbano, la conservazione del patrimonio
nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica
culturale;
g. la programmazione della rete distributiva
assicura la qualità dei servizi da rendere ai consumatori e la qualità della
vita della popolazione, tiene conto della qualità del contesto paesaggistico ed
ambientale; h. limpatto degli insediamenti commerciali
di maggiori dimensioni è compatibile con il contesto economico-territoriale per
il rispetto del diritto dei consumatori di avvalersi di una rete distributiva
effettivamente articolata per tipologie e prossimità; i. laccessibilità veicolare e pedonale è
garantita anche a portatori di handicap ed ha dotazione di standard ambientali e
parcheggi pertinenziali delle diverse tipologie di strutture di vendita; j. laccesso e lesercizio delle attività di
servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica; k. è garantita la libertà di concorrenza
secondo condizioni di pari opportunità e il corretto e uniforme funzionamento
del mercato.
Art. 7Disposizioni
finali. 1. I Comuni adeguano alle disposizioni del presente regolamento gli strumenti di pianificazione e di programmazione urbanistica e commerciale. 2. Gli strumenti di pianificazione adottati nel rispetto della previgente normativa si applicano nei limiti delle disposizioni non in contrasto con il presente regolamento. 3. Con atto del dirigente del Servizio regionale Attività Economiche e Consumatori viene approvata la modulistica prevista dall’articolo 7 della l.r. 11/2003 con le modalità prescritte dall’articolo 21 del R.R. 7/2009. 4. Per tutto quanto non previsto e non in contrasto con le disposizioni del presente regolamento si continuano ad applicare le specifiche norme di settore.
SOMMARIO Art. 1 Oggetto del regolamento Art. 2 Procedimenti subordinati a Scia Art. 3 Segnalazione certificata di inizio attività Art. 4 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali Art. 5 Procedure della conferenza di servizi Art. 6 Programmazione della rete di vendita Art. 7 Disposizioni finali
Disposizioni finali Il presente regolamento è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dellart. 53,
comma 1 della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della
Regione Puglia.
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