Legge Regionale 20 febbraio 2012, n. 1
Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)
Art. 1Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14
1. Il comma 1 dell’articolo 5 (Condizioni e modalità generali) della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) è sostituito dal seguente:
“1. Gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 possono essere realizzati solo su immobili esistenti alla data del 1° agosto 2011.”
2. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.