Legge Regionale 1 giugno 2012, n. 14
Modifiche e integrazioni all’articolo 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM)
Art. 1Modifiche e integrazioni all’articolo 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3
1. All’articolo 3 (Composizione e durata in carica) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per comunicazioni - CO.RE.COM), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 1 le parole: “da cinque membri” sono sostituite dalle seguenti: “da tre membri”;
b) al comma 2 le parole: “a tre nomi” sono sostituite dalle seguenti: “a due nomi”;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni per un solo mandato, unico e non rinnovabile, ed esercitano le proprie funzioni fino all’insediamento del Comitato subentrante.”;
d) al comma 7 le parole: “due componenti” sono sostituite dalle seguenti: “un componente”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dalla X legislatura e comunque dopo la scadenza del Comitato in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.