Anno 2012
Numero 14
Data 01/06/2012
Abrogato No
Materia Informazione;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 4 giugno 2012, n. 80
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Legge Regionale 1 giugno 2012, n. 14

Modifiche e integrazioni all’articolo 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM)



Art. 1

Modifiche e integrazioni all’articolo 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3


1. All’articolo 3 (Composizione e durata in carica) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per comunicazioni - CO.RE.COM), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 1 le parole: “da cinque membri” sono sostituite dalle seguenti: “da tre membri”;

b) al comma 2 le parole: “a tre nomi” sono sostituite dalle seguenti: “a due nomi”;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni per un solo mandato, unico e non rinnovabile, ed esercitano le proprie funzioni fino all’insediamento del Comitato subentrante.”;

d) al comma 7 le parole: “due componenti” sono sostituite dalle seguenti: “un componente”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dalla X legislatura e comunque dopo la scadenza del Comitato in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.




Disposizioni finali


La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.