Legge Regionale 25 settembre 2012, n. 26 Norme urgenti in materia turistica
CAPO I MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE
25 MAGGIO 2012, N. 13
(Norme per la disciplina delle attività professionali
turistiche. Competenza amministrativa delle Province)
Art. 1Modifica al comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 13/2012 1. Il comma 3 dell’articolo 2 (Definizione delle professioni turistiche e declaratoria delle funzioni) della l.r. 13/2012 è sostituito dal seguente: “3. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici, in occasione dell’esercizio delle loro funzioni, non possono svolgere attività estranee alla loro professione. Il divieto comprende l’esercizio di ogni attività in concorrenza con le agenzie di viaggio e l’accaparramento di clienti per conto di alberghi, agenzie di viaggio, pubblici esercizi e simili.”.
Art. 2Modifica all’articolo 3 della l.r. 13/2012 1. I commi 2 e 3 dell’articolo 3 (Requisiti per l’esercizio delle professioni) della l.r. 13/2012 sono abrogati.
Art. 3 Modifica all’articolo 5 della l.r. 13/2012 1. I commi 2 e 3 dell’articolo 5 (Accreditamento, attestati di abilitazione e tesserini di riconoscimento) della l.r. 13/2012 sono abrogati.
Art. 4 Modifica all’articolo 6 della l.r. 13/2012 1. L’articolo 6 (Libera prestazione) della l.r. 13/2012 è sostituito dal seguente: “Art. 6 (Esercizio delle professioni di guida e accompagnatore turistico da parte di cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea) 1. Ai cittadini di altri Stati membri delI’Unione europea che intendano svolgere le attività di guida e di accompagnatore turistico si applicano le disposizioni di cul al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).”.
Art. 5Modifiche all’articolo 7 della l.r. 13/2012 1. L’articolo 7 (Esame di abilitazione) della l.r. 13/2012 è sostituito dal seguente: “Art. 7 (Esami di abilitazione) 1. L’esame di abilitazione per le figure professionali turistiche, nonché l’esame relativo alla padronanza di una o più lingue straniere, è effettuato dalle Province con cadenza almeno biennale, in base a procedure omogenee definite dalla Regione Puglia con appositi atti amministrativi che possono essere successivamente modificati, sentite le Province, a seguito di esigenze che derivino da indirizzi programmatori o normativi della Regione stessa o da norme nazionali o dell’Unione europea. 2. Le Province, al termine degli esami di abilitazione, trasmettono telematicamente alla Regione i nominativi dei soggetti abilitati, per la pubblicazione sul portale www.viaggiareinpuglia.it.”.
Art. 6Modifica all’articolo 9 della l.r. 13/2012 1. L’articolo 9 (Funzioni amministrative di vigilanza e controllo) della l.r. 13/2012 è sostituito dal seguente: “Art. 9 (Sanzioni amministrative, vigilanza e controllo) 1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) mille euro per l’esercizio dell’attività di guida turistica e di accompagnatore turistico senza possesso della relativa abilitazione;
b) cinquecento euro per il mancato rispetto del divieto di cui all’articolo 2, comma 3;
c) cinquanta euro per la mancata esibizione del tesserino.
2. Fatte salve le competenze dell’autorità di pubblica sicurezza, i Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sull’esercizio delle attività professionali turistiche di cui alla presente legge e applicano le sanzioni amministrative previste nel comma 1 in osservanza delle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Legge di depenalizzazione). 3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni a titolo di copertura delle spese di gestione delle funzioni di vigilanza e controllo.”.
Art. 7 Modifica all’articolo 10 della l.r. 13/2012 1. Il comma 2 dell’articolo 10 (Norma transitoria) della l.r. 13/2012 è abrogato.
Art. 8 Integrazione l.r. 13/2012 1. Alla l.r. 13/2012 è aggiunto il seguente articolo : “Art. 10 bis (Disposizioni finali) 1. La Regione Puglia adotta, entro il 31 dicembre 2012, gli atti amministrativi di cui all’articolo 7 (Esami di abilitazione), nonché il regolamento di cui all’articolo 10 (Norma transitoria).”.
CAPO II MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 MAGGLO 1985, N. 34 (Interventi a favore dell’agriturismo)
Art. 9Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 34 1. Al comma 3 dell’articolo 5 (Elenco regionale degli operatori agrituristici) della legge regionale 22 maggio 1985, n. 34 (Interventi regionali a favore dell’agriturismo) le parole: “dall’Assessore regionale al Turismo, che la presiede” sono sostituite dalle seguenti: “dal Direttore dell’Area Politiche dello sviluppo rurale della Regione Puglia o suo delegato, che la presiede.”.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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