Anno 2012
Numero 28
Data 22/10/2012
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note
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Legge Regionale 22 ottobre 2012, n. 28

Norme di semplificazione e coordinamento amministrativo in materia paesaggistica



Art. 1

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20


1. Alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a)    il comma 1 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:

“1. Agli oneri rivenienti dall’applicazione della presente legge si fa fronte, nei limiti di stanziamento previsti in ciascun esercizio finanziario, nell’ambito della UPB 03.01.01, capitolo di spesa 574040 denominato ‘Spese di funzionamento per la Qualità del Paesaggio - l.r 13/2008, 14/2008, 21/2008, 20/2009”;

b)    al comma 6 dell’articolo 7 le parole: “con il supporto del Comitato urbanistico regionale istituito dalla legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8 (Istituzione del Comitato urbanistico regionale)” sono soppresse;

c)    dopo l’articolo 7 è inserito il seguente:

“Art. 7 bis (Esercizio dei poteri sostitutivi)

1. Decorso inutilmente il termine entro il quale l’amministrazione delegata al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è tenuta a emettere i provvedimenti di propria competenza, l’interessato può richiedere l’esercizio dei poteri sostitutivi alla Regione, che vi provvede entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.”;

d)    l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

“Art. 10 (Procedimento di delega)

1. La Giunta regionale effettua la ricognizione dei comuni singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica stabiliti dai precedenti articoli e abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio e attribuisce la delega prevista dalla presente legge disciplinandone le modalità di esercizio nel rispetto dell’autonomia organizzatoria dei comuni.

2. Gli interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata sono delegati ai Comuni e per essi non vige l’obbligatorietà del parere delle Commissioni locali per il paesaggio, fermo restando quanto disposto al comma 2 dell’articolo 9.

3. La Regione esercita la vigilanza sull’esercizio del potere delegato.”.

e)    al comma 3 dell’articolo 10 bis le parole:  “sul conto corrente 60225323, cod. 3120, intestato a ‘Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali’” sono soppresse;

f)     dopo il comma 3 dell’articolo 10 bis è inserito il seguente:

“3 bis. E’ istituito, nell’ambito della UPB 03.01.01, il capitolo di spesa denominato 574050 ‘Spese connesse con l’attuazione del Piano paesaggistico regionale’.”.




Art. 2

Modifica all’articolo 16 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20


1. Il comma 5 dell’articolo 16 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e suo del territorio), è sostituito dal seguente:

“5. Qualora il Piano urbanistico esecutivo (PUE) riguardi aree sulle quali insistono vincoli specifici rivenienti da norme e/o piani regionali o nazionali, contestualmente al deposito di cui al comma 4, il Sindaco o l’Assessore da lui delegato indice una Conferenza di servizi alla quale partecipano rappresentanti delle amministrazioni competenti per l’emanazione dei necessari atti di consenso, comunque denominati.”.




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.