Legge Regionale 22 ottobre 2012, n. 29
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli)
Art. 1Istituzione del sistema contabile ambientale
1. Alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli)”, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 1 è aggiunta la seguente:
“f bis) alle risorse impiegate per finalità ambientale.“;
b) dopo il comma 6 dell’articolo 25 è aggiunto il seguente:
“6 bis) La legge finanziaria regionale deve definire in allegato le risorse impiegate in finalità di protezione dell’ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.”;
c) dopo il comma 4 dell’articolo 26 è aggiunto il seguente:
“4 bis) Il Bilancio pluriennale deve avere in allegato la descrizione delle risorse economiche destinate alle azioni aventi natura o contenuti ambientali.”;
d) dopo il comma 1 dell’articolo 27 è aggiunto il seguente:
“1 bis) Il Bilancio annuale deve avere in allegato la descrizione delle risorse economiche destinate alle azioni aventi natura o contenuti ambientali.”.