Anno 2012
Numero 37
Data 10/12/2012
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note
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Legge Regionale 10 dicembre 2012, n. 37

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2009, n. 4 (Istituzione dell’Albo regionale delle imprese boschive in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227)



Art. 1

Modifica all’articolo 1 della legge regionale 11 marzo 2009, n. 4(1) 


[1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 11 marzo 2009, n. 4 (Istituzione dell’albo regionale delle imprese boschive in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 – Orientamento e modernizzazione del settore foreste, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), è inserito il seguente:

“2 bis. L’albo è suddiviso in classi da definire con il regolamento di cui al comma 4.”]



(1) Articolo abrogato dalla l.r. n. 1/2023, art. 44, comma 1, lett. h).


Art. 2

Integrazione alla l.r. 4/2009(2) 


[1. Dopo l’articolo 1 della l.r. 4/2009 è aggiunto il seguente:

“Art. 1 bis

Oneri istruttori

1. Le spese istruttorie per l’iscrizione all’Albo delle imprese boschive sono poste a carico dei soggetti proponenti, fatta eccezione per la Regione Puglia e propri enti strumentali, nella misura da fissare con il regolamento di cui all’articolo 1, comma 4. Gli importi delle spese per la prima iscrizione sono aggiornati con cadenza triennale.

2. Entro il 30 marzo di ogni anno i soggetti iscritti all’Albo, pubblici e privati, fatta eccezione per la  Regione Puglia e propri enti strumentali, sono tenuti a versare la tassa di iscrizione annua nella misura da fissare con il regolamento di cui all’articolo 1 comma 4. Gli importi delle spese per l’iscrizione annuale sono aggiornati con cadenza triennale.

3. Le istanze da inoltrare al Servizio foreste devono essere corredate dei documenti indicati dal regolamento e dalla attestazione di avvenuto pagamento delle spese che, mancando, determinano il mancato avvio del procedimento istruttorio per l’iscrizione all’Albo.”.]



(2) Articolo abrogato dalla l.r. n. 1/2023, art. 44, comma 1, lett. h).


Art. 3

Disposizione finanziaria


1. Nel bilancio regionale, nell’ambito della UPB 03.03.01, è inserito il capitolo di nuova istituzione in entrata n. 3062101, denominato “Entrate rivenienti da versamenti eseguiti da soggetti richiedenti la prima iscrizione e l’iscrizione annuale all’Albo delle imprese boschive”.

2. Le entrate di cui al comma 1, sono correlate, nell’ambito della UPB 01.04.01, al capitolo di nuova istituzione n. 121071, in parte spesa, denominato “Spese per la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori del settore forestale” destinate alle attività di formazione e informazione in campo forestale.”.

 




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.