Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 35 Regolamento per la definizione delle modalità per la concessione dei finanziamenti ai progetti in favore delle minoranze linguistiche in Puglia. Legge Regionale 22 marzo 2012, n. 5.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art. 42,
comma 2, lett.c) L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art. 44,
comma 3, L.
R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la
Delibera di Giunta Regionale n.2870 del 20/12/20121 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1(Finalità e oggetto) 1. Il presente Regolamento definisce i criteri e disciplina le modalità per la
concessione dei contributi previsti dall’articolo 2
della legge
regionale 22 marzo 2012 n. 5, recante “Norme per la promozione e la tutela
delle lingue minoritarie in Puglia”, di seguito denominata legge.
2.
Sono oggetto del presente Regolamento i progetti di cui all’art. 2
della legge,
finalizzati alla tutela e promozione delle lingue minoritarie riconosciute,
presentati da enti locali territoriali in forma associata, comuni singoli,
fondazioni senza scopo di lucro, istituti scolastici di ogni ordine e grado,
associazioni culturali regolarmente costituite e senza fini di lucro, testate
giornalistiche o di informazione radio-televisiva o che operano sul web, enti e
associazioni religiose.
3. Gli ambiti territoriali sedi di minoranze
linguistiche sono quelli indicati dall’art. 1,
comma 1. della legge.
Art. 2(Soggetti destinatari)
1. Sono ammessi ai contributi finanziari per la realizzazione dei progetti i soggetti espressamente individuati dall’articolo 4 della legge.
Art. 3(Interventi finanziabili. Criteri) 1. La Regione, nei limiti degli stanziamenti previsti dalle leggi di bilancio annuali e pluriennali, definisce, annualmente, i contributi finanziari regionali per le iniziative che riguardano tutte o parte delle tipologie di intervento previste dall’ articolo 2, comma 1 lett. a), b), c) della legge. I contributi possono coprire in tutto o in parte le spese relative ai progetti ammessi a finanziamento. 2. La Regione, mediante linee guida, individua, annualmente, specifiche tipologie di intervento e priorità su cui indirizzare le risorse disponibili. 3. I progetti devono essere coerenti con le linee guida regionali, informati a criteri di efficacia ed economicità ed avere cadenza annuale. 4. Non sono ammessi al contributo gli interventi già finanziati con altre fonti di finanziamento o con fondi di esercizi precedenti, anche rivenienti dalle risorse finanziarie statali. 5. I contributi assegnati per gli interventi previsti dal presente regolamento sono a destinazione vincolata; eventuali somme non impegnate o inutilizzate, pertanto, sono considerate economie da recuperare.
Art. 4(Termini e modalità di presentazione dei Progetti) 1. I Progetti devono essere presentati da un soggetto legittimato, tra quelli individuati dall’art. 4 comma 1. della legge, a pena di nullità, entro e non oltre il termine del 1° febbraio di ogni anno. 2. Per accedere al contributo i soggetti legittimati dalla L.R. 5/2012, presentano un solo progetto per ogni tipologia di iniziative individuate annualmente dal Comitato come prioritarie, tra quelle previste dall’art. 2 commi a), b) e c) della legge. 3. I progetti devono essere trasmessi, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnati a mano, alla Regione Puglia - Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti Servizio Scuola Università e Ricerca - via Gobetti, n. 26, 70125 Bari, sia in cartaceo che in formato elettronico, utilizzando per quest’ultima modalità l’indirizzo di posta elettronica: servizio.scuolauniversita@regione.puglia.it 4. In caso di invio con raccomandata fa fede la data del timbro postale. Qualora il termine suindicato coincida con una giornata festiva, lo stesso si intende prorogato al giorno successivo non festivo. I progetti pervenuti oltre il termine di cui al comma 1 non sono oggetto di valutazione. 5. I progetti, a pena di esclusione, devono essere presentati a firma del legale rappresentante o da altro soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento e debbono essere approvati con atto formale dall’organo competente in base al rispettivo ordinamento. 6. Ogni proposta progettuale deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) relazione illustrativa analitica del progetto che specifichi la durata e la data di ultimazione del progetto, gli ambiti di intervento, gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi, nonché la descrizione delle professionalità, delle risorse strumentali impegnate ed il ricorso ad eventuali forme di accordo con altri enti; b) preventivo di spesa dettagliato, con l’indicazione analitica di ogni singola voce di spesa tra quelle ritenute ammissibili; c) dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell’ente, che attesti il cofinanziamento con fondi del proprio bilancio in misura non inferiore al 20 per cento; d) dichiarazione che attesti l’assenza, per gli interventi proposti, di altre fonti di finanziamento pubblico; e) copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto dell’ente o associazione o fondazioni (escluso enti locali ed istituzioni scolastiche autonome); f) dichiarazione attestante l’acquisizione del riconoscimento giuridico (escluso enti locali ed istituzioni scolastiche autonome); g) documento unico per la presentazione del progetto da parte di enti territoriali in forma associata con l’indicazione dell’ente capo fila dell’aggregazione (secondo modello predisposto dal Servizio competente). 7. Il Servizio, in caso di documentazione incompleta, può richiedere una sola volta la documentazione integrativa o sostitutiva fissando un termine per la presentazione della stessa. Qualora la documentazione richiesta non pervenga entro il termine stabilito, il procedimento si conclude con il rigetto dell’istanza.
Art. 5(Modalità e Criteri di valutazione) 1. Sono ammessi all’analisi e valutazione del Comitato di cui all’art. 8 della legge, soltanto i progetti pervenuti entro il termine indicato dalla legge e corredato dalla documentazione di cui all’articolo 4, comma 5 del presente regolamento. 2. Il finanziamento delle proposte progettuali è determinato sulla base di punteggi che permettono di stilare una graduatoria di merito. 3. Il Comitato attribuisce a ciascun progetto i punteggi per un totale massimo di 25 punti per ogni ambito e relativi criteri, di seguito riportati: Ambiti sottoposti a valutazione | Criteri | Punteggio | Descrizione della situazione da cui trae origine l’intervento | Completezza ed esaustività dell’analisi; livello di approfondimento | | Strategia generale | Coerenza tra l’iniziativa proposta e gli obiettivi da raggiungere e l’esperienza del soggetto proponente in relazione al tema e al settore specifico in cui si colloca la singola iniziativa progettuale | | Descrizione dei campi d’azione | Coerenza con la strategia formulata, carattere innovativo rispetto agli interventi già finanziati, varietà degli approcci ipotizzati, utilizzo di metodologie e strumenti positivamente testati, identificazione dei fattori di successo delle ricadute sul territorio, coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza, previsione uso della lingua di minoranza | | Capacità gestionale e finanziaria | Condivisione dell’iniziativa con altri soggetti, previsione e pertinenza dei ruoli individuali rispetto all’obiettivo progettuale, disponibilità al cofinanziamento in misura superiore al 20%, congruità rispetto alla durata ed alle attività pianificate | |
Art. 6(Approvazione Progetti) 1. Compatibilmente con le risorse finanziarie annualmente disponibili, il Comitato definisce le quote di finanziamento e relative modalità di riparto. 2. L’istruttoria delle domande regolarmente pervenute si articola nelle seguenti fasi: a) accertamento dei requisiti formali di ammissibilità; b) accertamento della corrispondenza dei progetti presentati con le tipologie indicate all’articolo 2 della legge e con le priorità individuate dalla Regione; c) verifica di eventuale sovrapposizione/duplicazione con altri progetti già finanziati con altre fonti di finanziamento pubblico. 3. Il Comitato predispone la graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili con l’indicazione per ognuno del contributo assegnato. 4. La Giunta Regionale approva la graduatoria definitiva dei progetti ammissibili ed assegna i contributi ai progetti collocati utilmente nella stessa, fino a concorrenza delle risorse disponibili nell’esercizio di riferimento. 5. La Giunta Regionale demanda al Servizio competente l’assunzione dei conseguenti provvedimenti di competenza.
Art. 7(Ammissibilità delle spese) 1. Sono ammissibili a contributo le spese strettamente connesse all’azione approvata e realizzata, conformi alle leggi contabili e fiscali nazionali, effettivamente sostenute dai beneficiari ed opportunamente documentate, corrispondenti a pagamenti a mezzo di fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente. 2. La determinazione della spesa ammissibile a contributo è effettuata sulla base della verifica di nti già finanziati, varietà degli approcci ipotizzati, utilizzo di metodologie e strumenti positivamente testati, identificazione dei fattori di successo delle ricadute sul territorio, coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza, previsione uso della coerenza e congruità tra le previsioni recate dalla relazione illustrativa del progetto e il preventivo di spesa. 3. I costi riportati nel preventivo di spesa non devono essere sovradimensionati e debbono essere finanziariamente compatibili con le quote di finanziamento definite dal comitato per ogni singola tipologia di intervento. 4. Per tutte le attività per le quali non esistono parametri rivenienti da normative applicabili, il riconoscimento della spesa è subordinato alla sua congruenza rispetto ai costi di mercato delle prestazioni e dei prodotti ai quali si riferisce la spesa, a dimostrazione di una scelta economica corretta, attestata formalmente da parte del legale rappresentante dell’ente. 5. Sono considerate ammissibili le spese sostenute dal beneficiario dopo la data di comunicazione di ammissione del progetto al contributo e fino al termine di realizzazione del progetto stesso. 6. Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa: a) spese generali e di segreteria; b) per acquisto immobili o comunque spese in conto capitale; c) per arredi e per materiali di facile consumo; d) per coordinamento progetto e/o didattico; e) per viaggi, seminari e conferenze o incontri vari;
Art. 8(Assegnazione ed erogazione del contributo 1. A seguito della ripartizione effettuata dal competente
organo, l’ufficio preposto comunica a ciascun soggetto interessato gli esiti
della domanda presentata, indicando per i progetti approvati l’ammontare del
finanziamento assegnato.
2. Il dirigente del Servizio acquisita
dall’ente beneficiario la dichiarazione di accettazione del contributo assegnato
e di avvio delle attività, con proprio atto provvede alla concessione del
contributo assegnato. 3. L’erogazione del contributo assegnato avviene a
mezzo di determinazione del Dirigente del Servizio secondo le modalità previste
dall’art. 9
della legge.
4. Il rispetto delle condizioni e dei vincoli posti dalle norme nella
fase attuativa degli interventi finanziati è rilevante, soprattutto
nell’eventualità che venga richiesta la rimodulazione delle voci di spesa
qualora gli interventi vengano finanziati per un importo inferiore a quello
originariamente richiesto.
Art. 9(Variazioni progettuali) 1. Le variazioni progettuali che attengono ai contenuti specifici delle azioni da porre in essere per il conseguimento degli obiettivi previsti, possono essere autorizzate dal Servizio competente, su richiesta motivata e per specifiche esigenze sempre che la natura e l’impegno finanziario restino invariati, e le stesse siano coerenti con le finalità del progetto originario. 2. La richiesta di modifiche al progetto originario, di variazioni inerenti le date e di eventuali altre richieste, a seguito di criticità emerse, devono essere comunicate preventivamente e in modo tempestivo, al fine di consentirne la puntuale valutazione da parte del Comitato ed essere autorizzate dal Servizio. In caso contrario, la rimodulazione non sarà ritenuta ammissibile in sede di rendicontazione e le somme erogate saranno revocate. Le caratteristiche del progetto esaminato e approvato, inoltre, devono essere mantenute inalterate sia riguardo agli obiettivi che alle voci di spesa ammessa.
Art. 10(Modalità di rendicontazione) 1. Ai fini della erogazione del contributo, entro il termine di 90 giorni dalla data di conclusione del progetto e comunque entro il 31 ottobre dell’esercizio finanziario successivo a quello dell’anno di erogazione, i beneficiari devono produrre una appropriata rendicontazione con idonea documentazione giustificativa della spesa (fatture quietanzate o documentazione contabile equivalente), unitamente ad una relazione descrittiva finale in merito all’effettiva attuazione del progetto finanziato, al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed alle ricadute positive sulla realtà territoriale interessata, alla congruità della spesa ed ai risultati conseguiti. 2. La correttezza della rendicontazione e la capacità di spesa dimostrata dal beneficiario anche con riferimento a precedenti finanziamenti sarà oggetto di valutazione. 3. In sede di rendicontazione possono essere accettate eventuali compensazioni tra voci di spesa diverse nel limite del 10 per cento del contributo concesso. 4. Su richiesta motivata possono essere autorizzate dal Servizio proroghe al termine di rendicontazione. 5. In caso di rendicontazione parziale delle spese sostenute, il contributo è rideterminato in misura pari alla somma effettivamente e regolarmente rendicontata. 6. La mancata e irregolare rendicontazione del contributo ricevuto, accertata nell’ambito del procedimento di verifica comporta la revoca dell’intero contributo e il recupero delle somme già erogate.
Art. 11(Monitoraggio) 1. Il Servizio Scuola, Università e Ricerca, attraverso le strutture centrali e provinciali, cura l’istruttoria, il monitoraggio ed il controllo chiedendo anche chiarimenti e presentazione di documenti sulla finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal presente Regolamento. 2. Il Servizio può disporre in qualsiasi momento controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi ed erogati, per verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari.
Art. 12(Disposizioni di rinvio) 1. Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale 22 marzo 2012 n. 5.
Art. 13(Entrata in vigore) 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha durata triennale. 2. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente regolamento, il termine per la presentazione dei progetti di cui all’articolo 2 è fissato al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.12/05/2004,
n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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