Legge Regionale 17 giugno 2013, n. 14 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 in materia di trasferimento definitivo in altra sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie autorizzate e/o accreditate. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45. Abrogazione del regolamento regionale 30 luglio 2009, n. 18
Art. 1Modifica all’articolo 15 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8(1) [1. Il comma 11 dell’articolo 15 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), è sostituito dal seguente: “11. Salvo quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, lettera d), l’autorizzazione decade automaticamente in caso di dichiarata o accertata chiusura o inattività per un periodo superiore a tre mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo contrattuale.”.]
(1) Articolo abrogato dalla l.r.
n. 9/2017, art. 31, lett. k).
Art. 2Norme in materia di trasferimento definitivo di strutture sanitarie e
socio-sanitarie in altra sede (2) [1. Dopo l’articolo 18 della l.r. 8/2004 è inserito il seguente: “Art. 18 bis (Trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all’esercizio) 1. L’autorizzazione all’esercizio si intende conferita esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall’atto che la conferisce. 2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all’esercizio è consentito, ai sensi dell’articolo 8, mediante apposita autorizzazione all’esercizio per trasferimento. 3. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all’esercizio di cui lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 sono autorizzate all’esercizio per trasferimento previa acquisizione dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3.3 della lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 e all’articolo 7. La verifica di compatibilità regionale è eseguita secondo le modalità e i contenuti previsti dal comma 3 dell’articolo 28 bis.”.]
(2) Articolo abrogato dalla l.r.
n. 9/2017, art. 31, lett. k).
Art. 3Inserimento articolo 28 bis alla l.r. 8/2004 (3) [1. Dopo l’articolo 28 della l.r. n. 8/2004 è inserito il seguente: “Art. 28 bis (Trasferimento definitivo delle strutture accreditate) 1. L’accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall’atto che lo concede. 2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede, nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente del Servizio regionale competente, nell’ambito del distretto di appartenenza o distretto contiguo della stessa Azienda Sanitaria Locale, nei casi di sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell’attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore. 3. Nei casi di cui al comma 2, il trasferimento definitivo della sede in altro comune o distretto socio-sanitario è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitario o nel Comune di destinazione ed in quello di provenienza, sentito il Direttore generale della ASL interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell’articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24, rispettivamente, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell’accreditamento. 4. L’autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3.3 della lett. a) del comma 1 dell’articolo 5 e all’articolo 7, nonché all’autorizzazione all’esercizio per trasferimento di cui all’articolo 8. 5. La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e del mantenimento dell’accreditamento, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di prevenzione individuato, ai sensi del comma 2 dell’articolo 29, su richiesta dell’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento. 6. Nei casi in cui, ai sensi del comma 3 dell’articolo 8, competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio sia la Regione, l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e il mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede sono disposti con unico atto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’esito positivo della verifica di cui al comma 5. Nei casi in cui, ai sensi del comma 4 dell’articolo 8, competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio sia il Comune, questa è rilasciata nel termine di trenta giorni e nel medesimo termine trasmessa alla Regione che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, adotta l’atto di mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede”.]
(3) Articolo abrogato dalla l.r.
n. 9/2017, art. 31, lett. k).
Art. 4Modifiche e integrazioni all’articolo 29 della l.r. 8/2004 (4) [1. All’articolo 29 della l.r. 8/2004 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) i commi 4 bis e 5 sono abrogati; b) dopo il comma 6 bis è inserito il seguente: “6 ter. Le procedure di trasferimento definitivo delle strutture sanitarie e sociosanitarie ancora in corso alla data dell’entrata in vigore del presente comma, restano disciplinate dalle norme previgenti in materia. L’accreditamento nella nuova sede in occasione delle suddette procedure non costituisce nuovo accreditamento anche ai sensi e per gli effetti del comma 32 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40, (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione Puglia) e della lettera u) del comma 796 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007).”.]
(4) Articolo abrogato dalla l.r.
n. 9/2017, art. 31, lett. k).
Art. 5Modifica all’articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45 1. All’articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria), le parole “entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di rilascio” sono sostituite dalle seguenti: “entro e non oltre il 31 dicembre 2013”.
Art. 6Abrogazione 1. Il regolamento regionale 30 luglio 2009, n. 18 (Regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 -Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie - Modifica ed integrazione ai sensi dell’art. 38 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10), è abrogato.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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