Anno 2013
Numero 15
Data 25/06/2013
Abrogato No
Materia Sanità;
Note
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Legge Regionale 25 giugno 2013, n. 15

Norme in materia di riorganizzazione del patrimonio del Servizio sanitario regionale



Art. 1

Modifiche allarticolo 54 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38


1. All’articolo 54 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull’assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), sono apportate le seguenti modifiche:

a)      alla lettera b) del comma 2 dopo la parola “alienazione” sono inserite le seguenti: “, a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito esclusivamente in favore di altra azienda sanitaria locale, azienda ospedaliero-universitaria  o Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblico del Servizio sanitario regionale,”;

b)      al comma 3 dopo le parole “finalizzata all’alienazione” sono inserite le seguenti: “, a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito esclusivamente in favore di altra azienda sanitaria locale, azienda ospedaliero-universitaria o IRCCS pubblico del Servizio sanitario regionale”.




Art. 2

Inserimento dell’articolo 55 bis alla l.r. 38/1994


1. Dopo l’articolo 55 della l.r. 38/1994 è inserito il seguente:

“Art. 55 bis (Alienazione a titolo gratuito di beni patrimoniali)

1. Il Direttore generale provvede al trasferimento a titolo gratuito ad altra azienda sanitaria locale, azienda ospedaliero-universitaria o IRCCS pubblico del Servizio sanitario regionale dei beni patrimoniali disponibili, ovvero di quelli resi disponibili con le procedure di cui all’articolo 54, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 29 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 4 maggio 2009, n. 42).

2. Il provvedimento del Direttore generale di cui al comma 1 costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.”.




Art. 3

Alienazione della proprietà dell’immobile ex P.O. “D. Cotugno” di Bari e dei beni mobili in esso contenuti 


1. Al fine di dotare l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) “Giovanni Paolo II” di  Bari di un patrimonio ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3), la proprietà dell’immobile ex P.O. “D. Cotugno” sito in Bari alla via O. Flacco, n. 65, e dei beni mobili in esso contenuti è trasferita, a titolo gratuito, dall’Azienda sanitaria locale di Bari al predetto Istituto con le modalità e procedure di cui ai commi 3 e 4.

2. L’alienazione di proprietà di cui al comma 1 è condizionata al mantenimento del carattere scientifico da parte dell’IRCCS non trasformato in Fondazione “Giovanni Paolo II” di Bari. In caso di mancata conferma del carattere scientifico del predetto Istituto ovvero di trasformazione dello stesso in Fondazione, l’immobile ex P.O. “D. Cotugno” di Bari, ivi compresi i beni mobili in esso contenuti, ritorna nella proprietà dell’ASL BA quale ospedale a gestione diretta della stessa.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Direttore generale dell’ASL BA attiva le procedure per l’alienazione della proprietà di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli 52, 53, 54 e 55 della l.r. 38/1994, come integrata e modificata dagli articolo 1 e 2 della presente legge.

4. Effettuata l’alienazione della proprietà, l’IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari subentra alla ASL BA nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti l’immobile ex P.O. “D. Cotugno” di Bari e i beni mobili in esso contenuti.





Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.