Legge Regionale 19 luglio 2013, n. 18
Semplificazioni in materia di rilascio di certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica - Integrazioni alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria)
Art. 1Semplificazioni in materia di rilascio di certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), sono inseriti i seguenti:
“1 bis. Ferma la necessità di potenziamento dei servizi di medicina dello sport delle Aziende sanitarie locali, in conformità a quanto già disciplinato dal decreto del Ministro della sanità 13 marzo 1995 (Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti), i medici specialisti in medicina dello sport sono autorizzati al rilascio delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica, di cui al comma 1, previa loro iscrizione ad apposito elenco per specialità sportive gestito dalla struttura amministrativa regionale competente.
1 ter. Il certificato di cui al comma 1 deve essere redatto sulla base degli esami strumentali da effettuarsi a norma del decreto del Ministero della sanità 18 febbraio 1982 (Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica) e deve essere compilato su modello differenziato per disciplina, la cui validità è subordinata alla registrazione in apposito sistema telematico accessibile a tutti i medici sportivi iscritti all’elenco per specialità sportive di cui al comma 1 bis, a tutti gli abilitati al rilascio delle certificazioni e alle società sportive. Anche il diniego dell’idoneità deve essere registrato nel sistema telematico.
1 quater. Per tutti gli adempimenti previsti dai commi 1 bis e 1 ter, e in particolare per le modalità di formazione e gestione dell’elenco per specialità sportive di cui al comma 1 bis e per l’istituzione e gestione del sistema telematico, provvede, con regolamento, il servizio competente della Regione Puglia, non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma.
1 quinquies. Anche il procedimento di rinnovo della certificazione, la cui validità è determinata dalla legge o da atto amministrativo emanato dall’autorità competente, deve essere assoggettato al medesimo procedimento di registrazione telematica previsto dal comma 1 ter.
1 sexies. Le società sportive devono tesserare esclusivamente gli atleti in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica.
1 septies. Per ciascuna inadempienza alla prescrizione di cui al comma 1 sexies la Regione commina una sanzione di euro 5 mila, posta a carico e in solido delle società sportive e delle federazioni di appartenenza.”.