Legge Regionale 19 luglio 2013, n. 20
Modifica all’articolo 6 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti).
Art. 1Modifica all’articolo 6 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33
1. All’articolo 6, comma 3, della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti), come modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera b), punto 2, della legge regionale 19 novembre 2012, n. 32, le parole: “e degli enti sportivi delle confessioni religiose” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Associazione nazionale San Paolo Italia (ANSPI) e degli enti sportivi delle altre confessioni religiose.”