Legge Regionale 5 agosto 2013, n. 23 Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro
Art. 1Finalità e ambito di applicazione 1. La
presente legge disciplina i tirocini e i percorsi formativi, comunque
denominati, finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso la
conoscenza diretta del mondo del lavoro, nonché finalizzati all’inclusione
sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone
già prese in carico dai servizi sociali e sanitari professionali.(1) 2. Ai fini della applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge si distinguono: a. tirocini formativi e di orientamento, finalizzati a favorire la transizione scuola lavoro attraverso una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro da parte di soggetti che abbiano conseguito da non più di dodici mesi il titolo di studio; b. tirocini estivi di orientamento, finalizzati alla formazione e rivolti a soggetti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o presso un istituto scolastico secondario superiore; in quest’ultimo caso, il destinatario del percorso formativo deve aver compiuto il quindicesimo anno di età; c. tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, finalizzati ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro di inoccupati e il reinserimento di disoccupati, anche in mobilità, nonché di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione. d)
tirocini di orientamento, formazione, inserimento e/o reinserimento finalizzati
all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione in
favore di persone già prese in carico dai servizi sociali e sanitari
professionali. (2) 3. In nessun caso, il tirocinio comporta la costituzione di un rapporto di lavoro. 4. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente legge: a. i periodi di pratica professionali e i tirocini per l’accesso alle professioni ordinistiche, per i quali si rinvia alle disposizioni di cui al regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; b. i tirocini curriculari, inseriti all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, i tirocini transazionali e quelli destinati a soggetti extracomunitari e promossi all’interno delle quote di ingresso, per i quali si rinvia a specifico intervento normativo. 5. Sono assoggettati alla disciplina contenuta nella presente legge i tirocini svolti nel territorio della Regione Puglia, ancorché promossi da soggetti che hanno sede in altre regioni.
(1) Comma sostituito dalla l.r. n. 14/2015, art. 3, lett. a). (2) Lettera aggiunta dalla l.r. n. 14/2015, art. 3, lett. b).
Art. 2Durata del tirocinio e impegno orario del tirocinante 1. La durata del tirocinio è definita sulla base delle competenze da acquisire e
degli obiettivi formativi individuati nel progetto. In ogni caso, la loro durata
non può essere superiore a sei mesi, prorogabili per non più di trenta giorni;
il termine è elevato a dodici mesi, prorogabili fino ad un massimo di ulteriori
dodici mesi, nel caso in cui il tirocinio sia diretto a soggetti disabili, ai
sensi del comma 1 dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il
diritto al lavoro dei disabili), a persone svantaggiate, ai sensi della legge 8
novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nonché a
immigrati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
2.
Nel caso di tirocinio estivo, la durata massima del percorso formativo non può
essere superiore a tre mesi, ricompresi tra la fine dell’anno accademico o
scolastico in corso e l’inizio di quello successivo.
3. Il tirocinio è
sospeso nel caso di maternità e nel caso di malattia e infortunio che abbiano
una durata superiore a un terzo della durata stabilita del percorso formativo.
4. Il tirocinante non può essere sottoposto a regime di orario se non
per esigenze formative. In ogni caso, ferma restando la durata massima del
tirocinio, come individuata ai commi 1 e 2, la partecipazione al percorso
formativo non può comportare per il tirocinante un impegno superiore alle trenta
ore settimanali, collocate nella fascia diurna.
Art. 2 bisNel caso
del tirocinio per l’inclusione sociale, di cui alla lettera d) del comma 2
dell’articolo 1, la durata dello stesso non può essere superiore a dodici mesi,
prorogabili di ulteriori dodici mesi, salvo ripetizione a seguito di
attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in
carico la persona. (3)
(3) Comma aggiunto dalla l.r. n. 14/2015, art. 3, lett. c).
Art. 3Soggetti ammessi alla promozione e all’attivazione del tirocinio 1. L’attivazione di tirocini può essere promossa dai soggetti di seguito
indicati:
a. servizi per
l’impiego; b. istituti di istruzione universitaria statali e non statali
abilitati al rilascio di titoli accademici; c. istituzioni scolastiche
statali e paritarie; d. uffici scolastici regionali e provinciali; e.
centri pubblici, o a partecipazione pubblica, di formazione professionale e/o
orientamento, accreditati ai sensi della legge
regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale),
come modificata dalleleggi
regionali 5 dicembre 2011, n. 32 e 2
novembre 2006, n. 32, e della successiva deliberazione di Giunta regionale
31 gennaio 2012, n. 195; f. comunità terapeutiche, enti ausiliari e
cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali; g.
servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici
accreditati dalla Regione; h. istituzioni formative private, non aventi
scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una
specifica autorizzazione della Regione; i. soggetti autorizzati
all’intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,
n. 30); j. soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 5
della legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione e
accreditamento per i servizi al lavoro) e del regolamento
regionale 22 ottobre 2012, n. 28 (Disposizioni concernenti le procedure e i
requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro della Regione Puglia), come
modificato dal regolamento
regionale 27 dicembre 2012, n. 34 (Disposizioni concernenti le procedure e i
requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro della Regione Puglia). k) i
Servizi sociali professionali dei comuni associati in ambito territoriale
ovvero delle altre amministrazioni centrali e regionali in materia di sanità e
giustizia. (4)
2. I programmi e le sperimentazioni promossi dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, che prevedono l’attivazione di tirocini anche
avvalendosi dell’apporto dei propri enti in house, sono attuati nel rispetto
delle normative nazionali e della disciplina regionale e d’intesa con i
competenti uffici regionali.
3. Possono ospitare tirocini, nei limiti di
cui al comma 3, i soggetti pubblici e privati che abbiano sede legale e/o
operativa nel territorio regionale.
4. I soggetti ospitanti devono
inoltre possedere i seguenti requisiti:
a. essere in
regola con le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); b. essere in regola con la
normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili di cui alla l. 68/1999;
c. non avere effettuato licenziamenti nei dodici mesi che precedono
l’attivazione del tirocinio, salvo che per giusta causa o giustificato motivo
soggettivo, o attivato procedure di cassa integrazione, anche in deroga, per
lavoratori con mansioni equivalenti a quelle cui si riferisce il progetto
formativo; d. non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure
concorsuali di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma
organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in
attuazione della legge 3 ottobre 2001, n.366).
5. I soggetti pubblici e
privati, in possesso dei requisiti prescritti, possono ospitare tirocini
all’interno di ciascuna unità produttiva nei limiti di seguito indicati:
a. un
tirocinante nelle unità produttive fino a cinque dipendenti a tempo
indeterminato; b. non più di due tirocinanti nelle unità produttive con un
numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti; c. un
numero di tirocinanti che non rappresenti più del dieci per cento dei dipendenti
a tempo indeterminato nelle unità produttive che contino più di venti dipendenti
della medesima tipologia. E’ consentito l’arrotondamento all’unità superiore.
6. Sono esclusi dal computo dei limiti numerici di cui al comma 5 i
tirocinanti che versino in una condizione di disabilità ai sensi del comma 1
dell’articolo 1 della legge 68/1999 e quelli che si trovino in una condizione di
svantaggio ai sensi della legge 381/1991, nonché gli immigrati, i richiedenti
asilo e i titolari di protezione internazionale.
7. Nel caso in cui il
soggetto ospitante sia un’impresa stagionale che opera nel settore del turismo,
ai fini della verifica dei rispetto dei limiti numerici di cui al comma 5, si
tiene conto, unitamente al numero dei dipendenti a tempo indeterminato, anche
dei lavoratori a tempo determinato il cui rapporto di lavoro abbia una durata
superiore a quella prevista per il tirocinio da attivare. La sussistenza del
requisito della stagionalità in capo al soggetto ospitante è accertata sulla
base dei criteri stabiliti nel regolamento di cui all’articolo 5.
8. In
ogni caso, è fatto divieto al soggetto ospitante di attivare più tirocini con il
medesimo soggetto, anche se relativi a profili professionali diversi e svolti
presso unità produttive diverse.
9. Tenuto conto della clausola di
invarianza finanziaria di cui al comma 36 dell’articolo 1 della legge 28 giugno
2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita), ai sensi della quale dalla regolamentazione della
presente materia non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, e fatte salve successive norme di finanziamento, nel caso in
cui il soggetto ospitante sia una pubblica amministrazione, l’attivazione di
percorsi formativi è subordinata alla disponibilità di risorse contenute nei
limiti della spesa destinata ai tirocini nel corso dell’anno antecedente alla
data di entrata in vigore della presente legge e/o nei limiti della spesa
consentita per finalità formative.
(4) Lettera aggiunta dalla l.r. n. 14/2015, art. 3, lett. d).
Art. 4Modalità di attivazione del tirocinio 1. Il soggetto che intende attivare uno o più tirocini deve sottoscrivere
apposita convenzione con un soggetto promotore tra quelli indicati al comma 1
dell’articolo 3.
2. Alla convenzione è allegato il progetto formativo,
che stabilisce gli obiettivi, le conoscenze e/o competenze possedute in entrata
dal tirocinante individuato dal soggetto ospitante, le competenze da acquisire,
la durata, entro i limiti di cui all’articolo 2, l’articolazione oraria, le
modalità di svolgimento, il profilo professionale del tutore responsabile
dell’inserimento e dell’affiancamento sul luogo di lavoro. Nel caso in cui siano
attivati, contemporaneamente, da uno stesso soggetto più tirocini, è necessario
allegare alla convenzione tanti progetti formativi quanti sono i percorsi che si
intende avviare. Lo schema-tipo di convenzione è approvato dal dirigente del
Servizio regionale formazione professionale, entro sessanta giorni dalla data di
adozione del regolamento di cui all’articolo 5.
3. In sede di
sottoscrizione della convenzione, il soggetto promotore individua il tutore
responsabile delle attività didattico-organizzative che ha il compito di
monitorare l’attuazione del progetto formativo. Al tutore responsabile delle
attività didattico- amministrative compete, altresì, la verifica del rispetto,
da parte del soggetto ospitante, in materia di obbligo assicurativo contro gli
infortuni sul lavoro e di responsabilità civile verso i terzi, che deve
concernere tutte le attività riconducibili alla attuazione del progetto
formativo, ancorché svolte fuori dai locali aziendali.
Art. 5Modalità di attuazione del tirocinio 1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni che precedono, con
successivo regolamento di Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a. gli obblighi
del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante e le sanzioni
per il caso di loro violazione; b. le modalità di rilascio della specifica
autorizzazione alla promozione di tirocini prevista dal comma 1 dell’articolo 3
per le istituzioni private non aventi scopo di lucro; c. le caratteristiche
e i compiti del tutore responsabile didattico-organizzativo e del tutore
aziendale; d. i contenuti della convenzione e del progetto formativo che, in
ogni caso, non potrà avere ad oggetto attività meramente ripetitive ed
esecutive, per le quali non è richiesto un periodo formativo; e. le
condizioni e le modalità per la registrazione del tirocinio nel libretto
formativo del cittadino, con particolare riguardo alla attestazione dei
risultati conseguiti e alla certificazione delle eventuali competenze acquisite;
f. le modalità di informazione, controllo e monitoraggio attraverso le quali
le province, per il tramite dei centri per l’impiego, garantiscono il corretto
utilizzo dei tirocini.
Art. 6Indennità di partecipazione 1. Per
l’attività espletata nel corso del tirocinio, il tirocinante ha diritto a una
indennità forfettaria di partecipazione non inferiore all’importo mensile di
euro 450, al lordo delle ritenute di legge, ovvero una indennità che
costituisce un sostegno di natura economica finalizzata all’inclusione sociale,
che è determinata in misura proporzionale al numero di ore di impegno presso un
cantiere di cittadinanza, di cui all’articolo 15 della legge regionale 1 agosto
2014, n. 37 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2014). (5)
2. L’indennità di
partecipazione non spetta al tirocinante che risulti già percettore di una forma
di sostegno al reddito, ivi compresi gli ammortizzatori sociali, anche in
deroga.
3. La Regione Puglia, nei limiti degli stanziamenti annuali dei
bilanci di previsione e di finanziamenti europei, può concedere contributi a
parziale copertura dell’obbligo di corrispondere l’indennità di partecipazione,
secondo procedure, criteri e modalità di assegnazione che saranno definiti con
specifici avvisi pubblici, nel rispetto della normativa dell’Unione europea,
nazionale e regionale.
(5) Comma sostituito dalla l.r. n. 14/2015, art. 3, lett. e).
Art. 7Incentivi alla assunzione 1. La Regione, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di previsione e
dei finanziamenti europei, definisce adeguate forme di incentivi in favore dei
soggetti ospitanti che, a conclusione del percorso formativo, assumano il
tirocinante con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche nella forma
dell’apprendistato.
2. Le procedure, i criteri e le modalità di
assegnazione dell’incentivo sono definiti con apposito avviso pubblico, nel
rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale
Art. 8Sanzioni 1. Fermo restando le competenze dello Stato in materia di controlli e sanzioni e
quanto disposto dal comma 35 dell’articolo 1 della legge 92/2012 in tema di
omessa erogazione della indennità di partecipazione, il mancato rispetto delle
disposizioni contenute nella presente legge determina l’esclusione del soggetto
ospitante dalla partecipazione a bandi per l’assegnazione di contributi ai sensi
del comma 3 dell’articolo 6 per i cinque anni successivi all’accertamento della
violazione, nonché la revoca dei finanziamenti erogati in suo favore ai sensi
del comma 3 dell’articolo 6, e dell’articolo 7, nei termini che saranno
precisati nel provvedimento di cui all’articolo 5.
Art. 9Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni relative ai limiti di durata del tirocinio e all’impegno
orario di cui all’articolo 2 e al diritto all’indennità di partecipazione di cui
al comma 1 dell’articolo 6 si applicano a tutti i tirocini non curriculari
attivati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Le altre
previsioni contenute nella presente legge sono applicabili ai tirocini attivati
successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all’articolo 5.
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, ai
tirocini attivati fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all’articolo 5 continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel
regolamento recante norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui
all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, emanato con decreto del
Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142, in quanto compatibili.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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