Legge Regionale 22 ottobre 2013, n. 31 Completamento del processo in attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari) e alla legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica)
Art. 1Inserimento dell’articolo 01 nella legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 1. Prima dell’articolo 1
della legge
regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei Gruppi
consiliari), è inserito il seguente:
“Art. 01 (Natura giuridica dei
Gruppi consiliari)
1. I Gruppi consiliari sono organi interni del Consiglio
regionale ai sensi della lett. c) del comma 1 dell’articolo 25
dello Statuto
della Regione Puglia. Tale connotazione si estrinseca unicamente
nell’espletamento delle attività istituzionali in seno al medesimo Consiglio
regionale.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività diverse da quelle
di cui al comma 1, i Gruppi consiliari sono formazioni associative di
consiglieri regionali e, pertanto, tali attività sono ovviamente svolte in
regime privatistico.”.
Art. 2Modifica e integrazione all’articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 1. All’articolo 3
della legge
regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Riduzione dei costi della politica), sono
apportate le seguenti modifica e integrazione:
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. Nel caso in cui il titolare dell’assegno vitalizio o
l’avente diritto al vitalizio siano condannati in via definitiva per uno dei
delitti contro la pubblica amministrazione previsti al Libro II, Titolo II, del
codice penale e la condanna importi l’interdizione dai pubblici uffici,
l’erogazione del vitalizio è esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice
penale, per una durata pari a quella della interdizione stessa.”;
b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
“7 bis. Il titolare o l’avente diritto all’assegno vitalizio
condannato nei termini di cui al comma 7 è tenuto a darne comunicazione, entro
cinque giorni dalla data di notifica della sentenza, ai competenti uffici del
Consiglio regionale, che possono, comunque, procedere in ogni momento alla
verifica d’ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo
all’eventuale recupero delle somme indebitamente percepite a far tempo dal
passaggio in giudicato della sentenza.”.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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