Legge Regionale 22 ottobre 2013, n. 33
Modifica all’articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2013, n. 21
Art. 1(Modifica all’articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4)
1. Il comma 9 dell’articolo 24
della legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e
servizi sociali), come sostituito dall’articolo 2
della legge
regionale 5 agosto 2013, n. 21, è sostituito dal seguente:
“9. La
successiva nomina del direttore generale è effettuata dalla Giunta regionale
previa acquisizione del parere della Conferenza dei sindaci dell’Azienda
sanitaria locale, da rilasciarsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla
data di richiesta. Tale parere, ove non espresso nel predetto termine, si
ritiene acquisito. E’ fatto comunque salvo il carattere fiduciario della
nomina.”.