Legge Regionale 11 dicembre 2013, n. 35
Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) e integrazioni alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 25 (Rendiconto generale della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2012)
Art. 1Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28
1. Alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento
regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e
controlli), sono apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 6 bis dell’articolo 42, le parole: “e di
stanziamento” sono soppresse;
b. al comma 1 dell’articolo 92, le parole:
“dei residui di stanziamento dei” sono sostituite dalle seguenti: “delle
economie vincolate relative ai”;
c. all’articolo 93:
1. al comma 2 le parole: “salvo quanto previsto dal presente
articolo” sono soppresse;
2. al comma 5, le parole: “possono essere mantenute in
bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre il nono esercizio finanziario
successivo alla prima iscrizione” sono sostituite dalle seguenti: “confluiscono
nel fondo delle economie vincolate”;
3. al comma 5, le parole: “Sono altresì conservate tra i
residui di stanziamento” sono sostituite dalle seguenti: “Confluiscono nel fondo
delle economie vincolate”;
4. al comma 6, le parole: “possono essere mantenute in
bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre il nono esercizio finanziario
successivo alla prima iscrizione” sono sostituite dalle seguenti: “confluiscono
nel fondo delle economie vincolate”;
5. al comma 6, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
6. al comma 6-quater, le parole: “o di stanziamento” sono
soppresse;
d. alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 94, le parole:
“possono essere conservate, quali residui di stanziamento, nella corrispondente
unità previsionale di base e nei corrispondenti capitoli di bilancio non oltre
il nono esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione” sono sostituite
dalle seguenti: “confluiscono nel fondo delle economie vincolate”.
2. Le
modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a partire dall’esercizio finanziario
2014.
3. Ai fini dell’assestamento del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2014, i risultati finali del rendiconto generale
dell’esercizio finanziario 2013 della Regione Puglia sono esposti anche
considerando le modifiche apportate alla l.r. 28/2001 di cui al comma 1.
4. Ai fini della predisposizione e approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2014, la determinazione del risultato
presunto di amministrazione dell’anno 2013 e del fondo delle economie vincolate
da reiscrivere viene effettuata considerando le modifiche apportate alla l.r.
28/2001 di cui al comma 1.