Anno 2013
Numero 40
Data 11/12/2013
Abrogato No
Materia Cultura;
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Legge Regionale 11 dicembre 2013, n. 40

Iniziative e interventi regionali a sostegno della lettura e della filiera del libro in Puglia



CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI 





Art. 1

Principi e finalità 


1. La Regione Puglia, in conformità all’articolo 17, comma terzo, della Costituzione, nonché ai principi sanciti nella Convenzione relativa alla protezione e alla promozione della diversità delle espressioni culturali, firmata a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19:

a. riconosce nel lettore e nella lettrice figure di alto valore culturale e sociale e promuove la lettura come forma di welfare della conoscenza ravvisando in essa uno strumento di realizzazione della cittadinanza sociale;

b. riconosce la specificità culturale del libro e, più in generale, degli strumenti di diffusione di contenuti e la molteplicità di competenze e professionalità che, dalla ideazione alla fruizione, concorrono ad assicurare la riproduzione del libro e la sua permanenza nel sistema dei media;

c. riconosce il libro quale opera dell’ingegno e strumento fondamentale, in particolare per la circolazione delle idee, la crescita sociale e culturale dei cittadini, l’arricchimento dell’esperienza individuale e collettiva, la crescita di un’opinione pubblica democratica e consapevole, la salvaguardia della diversità culturale come sancita nella Convenzione di Parigi ratificata con legge 19/2007, la competitività, la crescita, lo sviluppo economico e dell’occupazione;

d. adotta e promuove politiche pubbliche trasversali e integrate finalizzate alla promozione della lettura con interventi di sostegno alle istituzioni culturali nonché ai soggetti economici che operano nella filiera del libro e dei produttori di contenuti;

e. nel rispetto delle norme europee e statali, sostiene e promuove lo sviluppo delle librerie indipendenti, della editoria e degli operatori della filiera del libro pugliesi, quali componenti del proprio patrimonio culturale e strumento per la piena ed effettiva realizzazione delle finalità della presente legge, nell’affermazione della bibliodiversità, intesa come diversificazione culturale dell’offerta editoriale e commerciale. 




Art. 2

Definizioni 


1. Ai sensi della presente legge, si intende per:

a. “istituzioni culturali del libro e della lettura”, gli organismi pubblici e privati aventi lo scopo di formare e sostenere il lettore e di diffondere il libro, come scuole, università, biblioteche, archivi, associazioni e fondazioni culturali non aventi scopo di lucro;

b. “librerie indipendenti”, le librerie situate nel territorio regionale non facenti parte, direttamente o per rapporti di franchising o equivalenti, della grande distribuzione;

c. “imprese editoriali”, le imprese che operano, con attività esclusiva o prevalente, nel settore della progettazione, produzione, promozione e distribuzione di libri, anche attraverso forme innovative, aventi sede legale o attività prevalente nel territorio regionale;

d. “operatori della filiera del libro”, le imprese e gli altri soggetti privati che operano professionalmente e con attività esclusiva o prevalente, nei settori della logistica e dei servizi funzionali alla diffusione del libro e alla promozione della lettura, aventi sede legale o attività prevalente nel territorio regionale. 




CAPO 2

INTERVENTI, PROGETTI E AZIONI 





Art. 3

Sostegno al lettore e promozione della lettura 


1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione realizza progetti di sostegno al lettore e di promozione della lettura che:

a. si rivolgono a non lettori, a lettori deboli e a lettori che hanno perso familiarità con la lettura;

b. favoriscono l’abitudine alla lettura in età prescolare e scolare, individuando nell’infanzia il momento privilegiato per la formazione di una nuova e più solida generazione di lettori consapevoli;

c. creano, anche attraverso incentivi e agevolazioni alle famiglie e ai singoli, pari opportunità di fruizione del libro e favoriscono, per mezzo della lettura, processi di integrazione o reinserimento sociale;

d. incrementano l’accessibilità al libro a una fascia di lettori potenziali quanto più ampia possibile, anche promuovendo processi di alfabetizzazione rispetto all’innovazione digitale e ai nuovi device di lettura;

e. producono un impatto positivo nel sostegno al lettore e nella promozione della lettura, verificabile e di lungo periodo;

f. realizzano programmi di invito alla lettura, manifestazioni, eventi e premi letterari, anche itineranti. 




Art. 4

Interventi e azioni in favore delle istituzioni e degli operatori 


1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, nonché per creare le condizioni socio-culturali e di contesto funzionali alla migliore realizzazione dei progetti di cui all’articolo 3, la Regione Puglia opera interventi e sostiene azioni che:

a. valorizzano le istituzioni culturali del libro e della lettura già presenti sul territorio, contribuendo alla loro rivitalizzazione, nel quadro di un potenziamento sensibile dell’agibilità degli spazi di distribuzione e di fruizione della lettura;

b. danno impulso e/o consolidano i processi di razionalizzazione e di ottimizzazione della rete distributiva delle imprese editoriali;

c. promuovono la rete di servizi di biblioteca di pubblica lettura e di biblioteca scolastica;

d. promuovono la digitalizzazione e l’ammodernamento tecnologico delle imprese editoriali e delle istituzioni culturali del libro e della lettura;

e. creano uguali opportunità per i soggetti socialmente svantaggiati, per i cittadini diversamente abili, per i pazienti degli ospedali, per i detenuti, per i cittadini di origine straniera e, in generale, per coloro che hanno maggiori difficoltà ad accedere al libro e alla lettura;

f. promuovono la formazione del personale delle istituzioni culturali del libro e della lettura, delle librerie indipendenti e delle imprese editoriali;

g. sostengono le attività di traduzione dei libri, anche in collaborazione con le istituzioni culturali del libro e della lettura;

h. sostengono l’infrastrutturazione digitale delle librerie indipendenti e la loro presenza sul web, anche mediante la creazione di piattaforme digitali di networking;

i. promuovono la creazione di una rete di librerie indipendenti;

l. promuovono studi e ricerche sul lavoro editoriale e sul marketing librario;

m. sostengono la partecipazione delle imprese editoriali alle più importanti manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali;

n. promuovono misure per favorire l’accesso al credito delle imprese editoriali e degli operatori della filiera del libro.


2. Gli interventi e le azioni di cui al comma 1 privilegiano, quando possibile, rapporti di interdipendenza proficua tra le istituzioni culturali del libro e della lettura e, ancora, tra queste e le librerie indipendenti, le imprese editoriali e gli operatori della filiera del libro.

3. La Regione promuove e sostiene accordi, convenzioni e altre forme di intesa tra le istituzioni culturali del libro e della lettura, le librerie indipendenti, le imprese editoriali e gli operatori della filiera del libro, al fine di realizzare reti di promozione della lettura e di mutua collaborazione.

4. La Regione istituisce un Albo dove possono accreditarsi le istituzioni culturali del libro e della lettura, le librerie indipendenti, le imprese editoriali, gli operatori della filiera del libro nonché le associazioni regionali del settore che desiderino avere rapporti di collaborazione con l’ente regionale e partecipare ai progetti promossi attraverso la presente legge. Le modalità di accreditamento vengono definite da un apposito Regolamento.




CAPO 3

PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE 





Art. 5

Piano annuale per la promozione della lettura e del libro 


1. I progetti, gli interventi e le azioni di cui agli articoli 3 e 4 sono attuati in base al Piano annuale per la promozione della lettura e del libro. 

2. Il piano viene predisposto, sentito il parere della Consulta del libro e della lettura di cui all’articolo 6, e viene adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello oggetto del programma. 

3. Il programma, oltre a stabilire progetti, interventi e azioni da attuare nell’anno di riferimento, individua, in coerenza con la legge di bilancio, le risorse per la loro realizzazione e, in attuazione delle finalità e degli obiettivi della presente legge, fornisce gli indirizzi generali ai servizi amministrativi competenti. La relazione annuale sullo stato della lettura e del libro in Puglia costituisce parte integrante del programma. 

4. Nella predisposizione e nell’attuazione del Piano annuale, l’amministrazione regionale cura il coordinamento delle proprie iniziative per la promozione della lettura con il Centro per il libro e la lettura, con il Ministero per i beni e le attività culturali e con le province e i comuni pugliesi. 

5. La Giunta regionale si impegna a monitorare l’attuazione, l’efficacia, l’efficienza e l’impatto dei progetti, delle azioni e degli interventi finanziati. 



Art. 6

Consulta del libro e della lettura


1. La Consulta del libro e della lettura è un organismo consultivo istituito presso la Presidenza della Giunta regionale.

2. La Consulta del libro e della lettura viene istituita e nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e ha il compito di fornire il parere motivato sul Programma annuale per la promozione della lettura e del libro di cui all’articolo 5, comma 2, nonché di esprimersi sulle altre questioni attinenti le materie oggetto della presente legge, su richiesta della Giunta regionale ovvero di propria iniziativa.

3. La Consulta del libro e della lettura è composta da:

a. il Presidente della Regione Puglia o un assessore da lui delegato, che la presiede;

b. un rappresentante del livello regionale dell’Associazione italiana biblioteche (AIB);

c. un rappresentante del livello regionale dell’Associazione librai italiani (ALI);

d. un rappresentante del livello regionale dell’Associazione italiana editori (AIE);

e. un rappresentante del Comitato universitario regionale di coordinamento (CURC);

f. il responsabile dell’Ufficio scolastico regionale o suo delegato;

g. il Presidente dell’Associazione Culturale Pediatri (ACP) regionale o suo delegato.


4. La Consulta del libro e della lettura è altresì composta da:

a. un rappresentante degli editori pugliesi;

b. un rappresentante delle librerie indipendenti pugliesi;

c. il coordinatore dei poli bibliotecari provinciali;

d. due rappresentanti di associazioni od organismi culturali operanti nel territorio regionale e aventi quale principale scopo sociale quello della promozione della lettura.

I componenti sono individuati e nominati dal Presidente della Giunta regionale in esito a procedure pubbliche di selezione, da definirsi con apposito provvedimento della Giunta regionale, di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La Consulta dura in carica tre anni. Si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte l’anno e i suoi componenti operano a titolo gratuito. Essa si dota di un proprio regolamento di funzionamento.




Art. 7

Norma finanziaria 


1. Per gli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione nel bilancio di previsione autonomo della Regione, nell’ambito dell’UPB 02.03.02, del capitolo di spesa denominato “Fondo finalizzato alla promozione del libro e delle piccole e medie imprese editoriali della Puglia”, con una dotazione finanziaria per l’anno 2013, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila, alla cui copertura finanziaria si fa fronte con il prelevamento di corrispondente somma dal capitolo 1110070 denominato “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione” - UPB 06.02.01. 

2. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione è stabilita con le leggi di bilancio annuale e pluriennale. 



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.