Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 46 Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio
pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia
TITOLO 1NORME DI BILANCIO
Art. 1Stato di previsione delle entrate 1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia
per l’anno finanziario 2014, annesso alla presente legge, predisposto secondo i
criteri di cui all’articolo 45 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28
(Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio,
contabilità regionale e controlli), è approvato in euro 22.454.447.973,32 in
termini di competenza e in euro 32.604.219.476,29 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore,
l’accertamento, la riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle
imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio
finanziario 2014.
Art. 2Stato di previsione della spesa 1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per
l’anno finanziario 2014, annesso alla presente legge, predisposto secondo i
criteri di cui all’articolo 46 della l.r. 28/2001, è approvato in euro
22.454.447.973,32 in termini di competenza e in euro 32.604.219.476,29 in
termini di cassa.
Art. 3Impegni e pagamenti delle spese
1. E’ autorizzato l’impegno della spesa della Regione Puglia per l’anno
finanziario 2014 entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello
stato di previsione di cui all’articolo 2, fatto salvo l’impegno autorizzato
sugli esercizi futuri a norma degli articoli 76 e 77 della l.r. 28/2001.
2. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l’esercizio
finanziario 2014 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello
stato di previsione di cui all’articolo 2.
3. Ai fini del conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica posti a carico della Regione da norme
statali, la Giunta regionale può stabilire ulteriori vincoli e limitazioni
all’impegno e al pagamento delle somme iscritte nello stato di previsione di cui
all’articolo 2.
Art. 4Quadro generale riassuntivo 1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per
l’anno finanziario 2014, di cui all’allegato 1, predisposto secondo il quadro di
classificazione in titoli per l’entrata e per la spesa previsti,
rispettivamente, dagli articoli 45 e 46 della l.r. 28/2001.
Art. 5Elenco delle spese obbligatorie 1. Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui all’elenco, allegato 4,
contenente le unità previsionali di base che possono essere integrate a norma
del comma 2 dell’articolo 49 della l.r. 28/2001.
Art. 6Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine 1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine - capitolo 1110010 -
UPB 06.02.01 - è determinato per l’esercizio finanziario 2014 in euro
1.106.027,81 ed è gestito a termini dell’articolo 49 della l.r. 28/2001.
Art. 7Fondo di riserva per le spese impreviste 1. Il fondo di riserva per le spese impreviste - capitolo 1110030 - UPB 06.02.01
- è determinato per l’esercizio finanziario 2014 in euro 4.986.027,81 ed è
gestito a termini dell’articolo 50 della l.r. 28/2001.
Art. 8Fondo di riserva per la definizione delle passività pregresse 1. Il fondo di riserva per la definizione delle partite pregresse - capitolo
1110090 - UPB 06.02.01 - è determinato per l’esercizio finanziario 2014 in euro
4.686.027,82 ed è gestito a termini dell’articolo 54 della l.r. 28/2001.
Art. 9Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso
di adozione 1. Il fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in
corso di adozione - capitolo 1110070 - UPB 06.02.01 - è determinato per
l’esercizio finanziario 2014 in euro 1 milione ed è gestito a termini
dell’articolo 52 della l.r. 28/2001.
Art. 10Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa 1. Il fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa - cap.
1110020 - UPB 06.02.01 - è determinato per l’esercizio finanziario 2014 in euro
712.203.544,02 ed è gestito a termini dell’articolo 51 della l.r. 28/2001.
Art. 11Utilizzo del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2013
1. Al bilancio di previsione 2014 il saldo finanziario
presunto, pari a euro 5.690.726.728,59, è applicato nei limiti dell’ammontare
vincolato per complessivi euro 5.620.726.728,59 derivante da somme finanziate da
fondi vincolati e regolarmente stanziati nell’esercizio finanziario 2013. Ai
sensi dall’articolo 48 della l.r. 28/2001 è utilizzato come segue:
a. per euro 230 milioni al capitolo 1110046 - UPB 06.02.01 -
“Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti derivanti da
risorse con vincolo di destinazione”, gestito a termini dell’articolo 95 della
l.r. 28/2001;
b. per euro 5.347.165.192,59 al capitolo 1110060 - UPB 06.02.01
- “Fondo delle economie vincolate”, gestito a termini dell’articolo 93 della
l.r. 28/2001;
c. per euro 12 milioni al capitolo 1110065 - UPB 06.02.01 -
“Fondo svalutazione crediti”, gestito a termini dell’articolo 51-bis della l.r.
28/2001;
d. per euro 31.561.536,00 al capitolo 1181010 - UPB 06.02.08 -
“Fondo per copertura rischi su garanzia prestata a favore di Acquedotto Pugliese
SpA su contratto di mutuo di 150 milioni di euro”.
Art. 12Variazioni di bilancio-Autorizzazione alla Giunta regionale 1. La Giunta regionale, fermo restando le autonome facoltà e poteri previsti
d all’articolo 42 della l.r. 28/2001, è autorizzata, per l’esercizio finanziario
2014, a disporre con proprio atto le variazioni occorrenti per l’istituzione di
nuove unità previsionali di entrata, per l’iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e della Unione
Europea (UE), nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano
tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
2. La Giunta
regionale è autorizzata inoltre a effettuare, con delibera da comunicare al
Consiglio regionale entro dieci giorni, variazioni compensative tra le unità
previsionali di base strettamente collegate nell’ambito di una stessa
funzione-obiettivo o di uno stesso programma o progetto, nonché a effettuare
variazioni compensative tra unità previsionali di base diverse qualora le
variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da
intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione
negoziata.
3. Le variazioni di cui al comma 2 relative ad assegnazioni a
destinazione vincolata possono essere apportate nell’ambito dei vincoli di
destinazione specifica stabiliti dalla UE, dallo Stato o da altri soggetti.
4. Al fine di assicurare la tempestiva erogazione dei fondi in favore
degli enti del comparto sanitario, la Giunta regionale è autorizzata, altresì,
ad iscrivere, con proprio atto, le ulteriori eventuali somme derivanti dalla
differenza tra le risorse finanziarie di parte corrente destinate al Servizio
sanitario regionale, per l’anno 2014, sancite con Intesa espressa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano e quelle stanziate con la legge di approvazione del
presente bilancio.
Art. 13Erogazione al Consiglio regionale 1. I fondi stanziati nella UPB 00.01.01 dello stato di previsione della spesa,
ai sensi del comma 3 dell’articolo 102, della l.r. 28/2001, sono messi a
disposizione del Consiglio regionale, su richiesta del suo Presidente.
Art. 14Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità 1. In relazione al disposto dell’articolo 74 della l.r. 28/2001, l’importo dei
crediti di natura non tributaria o la cancellazione dal conto dei residui, è
confermato in euro 25,00.
Art. 15Bilancio Pluriennale 1. E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio
2014 - 2016, nelle risultanze di cui allo stato di previsione dell’entrata e
allo stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge e predisposto
secondo i criteri di cui all’articolo 26 della l.r. 28/2001.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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