Anno 2013
Numero 7
Data 06/02/2013
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 6 febbraio 2013, n. 7

Norme urgenti in materia socio-assistenziale (•) 


(•) La presente legge è stata ripubblicata nel B.U.R.P. del 22 febbraio 2013. n. 29. In merito alla legge n. 7/2013 di cui all'oggetto, si comunica che è stato necessario procedere alla rettifica di errore materiale mediante pubblicazione integrale del testo, così come approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 gennaio u.s. All'uopo, si specifica che nel precedente testo non è stato riportato l'intero articolo ora identificato con il numero cinque, per il quale motivo varia l'intera numerazione dell'articolato di legge precedentemente pubblicato sul BURP n. 21 dell'11.02.2013.


TITOLO 1

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2006, N. 19





Art. 1

Interventi indifferibili in favore dei minori fuori famiglia


1. All’articolo 3 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a)      il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Per le prestazioni e i servizi rivolti ai soggetti di cui ai commi 2 e 3 il Comune competente è quello nel cui territorio è stato rintracciato il minore, fatto salvo il diritto di rivalsa in base agli accordi interregionali e internazionali.”;

b)      dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4 bis. Per le prestazioni e i servizi, aventi valore di interventi indifferibili, rivolti ai minori, è competente il comune nel quale risiede il minore al momento in cui si è manifestata la necessità di intervento. Se il minore è privo di residenza, il comune competente è quello nel cui territorio è stato rintracciato il minore.”;

c)      il comma 8 è abrogato.





Art. 2

Forme di gestione dei servizi sociali 


1. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 19/2006 è sostituito dal seguente:

“3. I Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale di cui all’articolo 5 determinano autonomamente la forma di gestione associata, scegliendola tra le forme previste dagli articoli 30 e seguenti del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I Comuni, inoltre, possono attribuire la gestione di alcuni o tutti i servizi del Piano sociale di zona (PSZ) a una delle aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 (Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza - IPAB - e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone) e successive modifiche e integrazioni, che abbia sede legale nel territorio dell’ambito e nel cui consiglio di amministrazione sia rappresentato almeno uno dei comuni dell’ambito stesso, ovvero a un’istituzione dotata di autonomia gestionale ai sensi dell’articolo 114 del d.lgs. 267/2000.”.

2. Il comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 19/2006 è sostituito dal seguente:

“1. Le IPAB che abbiano completato il processo di trasformazione in Aziende di servizi alla persona (ASP), ai sensi della l.r. 15/2004 e s.m.i., partecipano quali soggetti attivi al coordinamento istituzionale dell’ambito territoriale in cui ciascuna ha sede, per concorrere alla programmazione del sistema integrato dei servizi sociali, nei limiti dei rispettivi ambiti di attività, e alla gestione, nei limiti di quanto previsto al comma 3 dell’articolo 6.”.  




Art. 3

Integrazioni all’articolo 11 della l.r. 19/2006 


1. All’articolo 11 della l.r. 19/2006 sono apportate le seguenti integrazioni:

a) “dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

“6 bis. Al fine di uniformare i percorsi diagnostici e riabilitativo - assistenziali e definire i requisiti strutturali e organizzativi dei luoghi di cura e per l’assistenza domiciliare, è istituita la Commissione regionale Alzheimer, con il coordinamento organizzativo dell’ARES. La Commissione è composta da:

1) il dirigente del Servizio assistenza territoriale e prevenzione dell’Assessorato alle politiche della salute, che la coordina;

2) il dirigente del Servizio programmazione sociale e integrazione socio-sanitaria;

3) il direttore dell’ARES o suo delegato;

4) un rappresentante delle associazioni delle famiglie di pazienti Alzheimer a livello regionale;

5) un rappresentante dei direttori dei distretti socio-sanitari;

6) un rappresentante dei dirigenti medici aziendali competenti per i servizi territoriali riabilitativi dedicati all’Alzheimer;

7) un dirigente ASL con documentate competenze tecnico- scientifiche in materia di patologie neurodegenerative e demenze senili;

8) un funzionario dell’Assessorato alle politiche della salute, con funzioni di segretario.

6 ter. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro il 10 aprile 2013, istituisce la Commissione, ne definisce gli obiettivi dell’attività almeno biennali e ne disciplina la partecipazione allargata a esperti e operatori sanitari interessati per competenza.”. 




Art. 4

Modifica dell’articolo 14 della l.r. 19/2006 


1. Dopo il comma 6 dell’articolo 14 della l.r. 19/2006 è aggiunto il seguente:

“6 bis. L’Osservatorio regionale delle politiche sociali promuove, a titolo non oneroso per le pubbliche amministrazioni, specifiche collaborazioni, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, con istituzioni pubbliche e private “no profit” iscritte negli appositi registri regionali, al fine di perseguire le funzioni di cui al comma 1, nell’area delle diverse abilità e delle patologie invalidanti.




Art. 5

Competenze dei comuni e delle province in materia di assistenza sociale per il diritto allo studio (•) 


1.  Alla l.r. 19/2006 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a)  dopo la lettera f) del comma 2 dellarticolo 16 è aggiunta la seguente:

f bis) erogazione di prestazioni, anche economiche, per il contrasto alla povertà e il sostegno del diritto allo studio per madri nubili con figli, di cui alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277 (Protezione e assistenza della maternità e dellinfanzia) e ai sensi della L. n. 67/1993, comunque in modo coordinato con le altre politiche di contrasto alle povertà programmate nei rispettivo Piano sociale di zona.;
 
b)  la lettera e) del comma 1 dellarticolo 17 è sostituita dalla seguente:
e) alla progettazione e gestione degli interventi a carattere socio assistenziale in materia di assistenza scolastica e istruzione ai sensi dellarticolo 5 del d.l. n. 9/1993, in applicazione dellarticolo 8, comma 5, della L. 328/2000, con specifico riferimento agli interventi per audiolesi e videolesi, nonché alla progettazione e gestione degli interventi a carattere socio assistenziale di cui allarticolo 3, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e lintegrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati).;
 
c)  dopo la lettera f) del comma 1 dellarticolo 17  è aggiunta la seguente:
f bis) alla realizzazione dei servizi di assistenza specialistica per lintegrazione scolastica degli alunni disabili frequentanti gli istituti di istruzione secondaria, assimilabili alla tipologia assistenziale di cui allarticolo 2, comma 1, lett. a), della L.R. 16/1987, in conformità a quanto previsto dallarticolo 139, lett. c), del D.Lgs. 112/1998..

2.  Allarticolo 49 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

 
a)  il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. I servizi per lintegrazione scolastica assolvono al fine di rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica e ambientale che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio; sì configurano come servizi di assistenza specialistica allalunno disabile e allintero corpo docente che ne ha la responsabilità educativa e rappresentano prestazioni aggiuntive rispetto allassistenza di base di competenza del personale scolastico..
 
b)  dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. I servizi di cui al comma 1 sono di competenza dei comuni e delle province, entro i limiti delle rispettive programmazioni finanziarie. Ai comuni spetta il compito di garantire il servizio per tutti i gradi inferiori di istruzione, compresa la scuola dellinfanzia. Alle province spetta il compito di garantire il servizio per listruzione superiore.. 



Art. 6

Regolazione del sistema di offerta territoriale


1. Alla l.r. 19/2006 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) il comma 2 dell’articolo 40 della l.r. 19/2006 è sostituito dal seguente:

“2. Oltre quelle già individuate nella presente legge, la Regione promuove forme innovative di strutture e servizi per le persone, in relazione alla evoluzione del sistema dei bisogni della popolazione pugliese, definendo nel regolamento di cui all’articolo 64 i relativi requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento.”.

b) dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 42 sono aggiunte le seguenti :

“d bis) casa-famiglia con servizi formativi alle autonomie per l’inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità;

d ter) centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza.”.


c) dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 45 sono aggiunte le seguenti:

“f bis) albergo diffuso per l’accoglienza di lavoratori stagionali stranieri immigrati”;

“f ter) centro notturno di accoglienza per persone senza fissa dimora.”. 




Art. 7

Modifica all’articolo 46 della l.r. 19/2006 


1. Al comma 1 dell’articolo46 della l.r. 19/2006 è inserita la seguente lettera:

“s bis) nido in famiglia;”. 




Art. 8

Titoli per l’acquisto di servizi





Art. 9

Proroga delle autorizzazioni provvisorie di cui all’articolo 49 della l.r. 19/2006 


1. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a), dell’articolo 20 della l.r. 19/2010, per il conseguimento dell’autorizzazione definitiva al funzionamento per le strutture e i servizi in possesso di autorizzazione provvisoria di cui all’articolo 49  della l.r. 19/2006, il termine ultimo è spostato a conclusione dei lavori e, in ogni caso, non oltre il 6 febbraio 2014 per tutte le strutture e i sevizi che abbiano già ottenuto, con provvedimento espresso del comune competente, la proroga dell’autorizzazione provvisoria in applicazione dell’articolo 42 della legge regionale 30 dicembre 2011 n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), e che dimostrino di avere avviato il cantiere di esecuzione dei lavori di adeguamento entro il 6 febbraio 2013. La Giunta regionale emana direttive per definire le procedure che i Comuni sono tenuti a espletare per revocare le preesistenti autorizzazioni al funzionamento, relative alle strutture e ai servizi per i quali non ricorrano le condizioni per la proroga. 





Art. 10

Autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi di cui alla l.r. 19/2006


1. Alla l.r. 19/2006 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) il comma 1 dell’articolo 49 è sostituito dal seguente:

“1. I Comuni competenti per territorio autorizzano al funzionamento le strutture e i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sulla base dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali individuati dalla presente legge e dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 64, accertati sulla base di idonea documentazione e sopralluogo diretto presso le sedi da autorizzare.”;

b) il comma 10 dell’articolo 49 è abrogato;

c) l’articolo 51 è sostituito dal seguente:

“Art. 51 (Comunicazione avvio attività)


1. In deroga a quanto disposto all’articolo 63, i servizi di cui al comma 1 dell’articolo 46, a eccezione di quelli previsti dalle lettere a) ed e), possono essere erogati, previa comunicazione di avvio dell’attività da parte del titolare e/o gestore che attesti il possesso di tutti i requisiti previsti dal regolamento di cui all’articolo 64, presentata con le modalità stabilite dallo stesso regolamento.

2. A seguito della comunicazione di avvio dell’attività, il comune competente per territorio, espletati i dovuti accertamenti entro trenta giorni, provvede ad autorizzare il servizio al funzionamento, ai sensi dell’articolo 49, ovvero ne dispone la cessazione qualora sia accertata la difformità rispetto agli standard qualitativi disposti dallo stesso regolamento. Qualora il comune non provveda nel termine sopra indicato a eseguire i dovuti accertamenti, è fatto salvo il principio di cui al comma 3 dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.”;

d) all’articolo 52 sono apportate le seguenti modifiche:

1. il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il Comune che ha rilasciato l’autorizzazione al funzionamento vigila sulla permanenza dei requisiti necessari all’esercizio delle attività autorizzate, così come definiti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 64. A tal fine effettua, annualmente, visite ispettive in loco e acquisisce una dichiarazione resa in autocertificazione con la quale i titolari delle strutture e dei servizi autorizzati al funzionamento attestano che non vi sono state modifiche circa i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali alla base dell’autorizzazione al funzionamento.”;

2. al comma 2, le parole: “e la pone tra i criteri preferenziali per la valutazione delle proposte nelle procedure di affidamento dei servizi, di cui all’articolo 55, secondo quanto disciplinato nel regolamento regionale di cui all’articolo 64” sono soppresse;

3. il comma 3 è abrogato;

e) il comma 7 dell’articolo 53 è sostituito dal seguente:

“7. La pubblicità delle strutture e dei servizi iscritti nei registri regionali è assicurata attraverso la piattaforma informatica dedicata, accessibile “on line”, con aggiornamento costante. L’elenco delle strutture e dei servizi autorizzati al funzionamento al 31 dicembre di ciascun anno è predisposto dal competente Servizio regionale e reso disponibile “on line” entro il 31 gennaio dell’anno successivo.”.

g) il comma 4 dell’articolo 60 è abrogato. 




Art. 11

Accreditamento delle strutture e dei servizi di cui alla l.r. 19/2006 


1. All’articolo 54 dellal.r. 19/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L’accreditamento risponde al fine di promuovere la qualità del sistema integrato d’interventi, garantire l’appropriatezza delle prestazioni e favorire la pluralità dell’offerta dei servizi assicurati mediante titoli d’acquisto.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L’accreditamento è la procedura attraverso la quale l’ente pubblico, per particolari tipologie di strutture e servizi, richiede il possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento, secondo i criteri e le procedure che sono definite nel regolamento regionale di cui all’articolo 64.”;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. L’accreditamento ha validità su tutto il territorio regionale e attribuisce ai soggetti pubblici e privati l’idoneità a erogare prestazioni sociali e socio-sanitarie a fronte di titoli di acquisto rilasciati dai Comuni agli aventi diritto.”. 




Art. 12

Modifiche all’articolo 69 della l.r.19/2006


1. All’articolo 69 della l.r. 19/2006 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. A decorrere dall’anno 2013 le risorse vincolate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui al comma 1 sono allocate sui seguenti capitoli del bilancio annuale:

1) capitolo 784025 “FNPS (L. n.328/2000) - Trasferimenti ai Comuni e alle Province per il Piano regionale delle politiche sociali”, unità previsionale di base 5.2.1 “Programmazione sociale e integrazione”;

2) capitolo 784026 “FNPS (L. n. 328/2000) - Azioni di sistema di iniziativa regionale (articolo 67 comma 3)”, unità previsionale di base 5.1.1 “Interventi regionali in materia di servizi socio assistenziali”;

3) capitolo 785050 “FNPS (L. n.328/2000) - Azioni sperimentali e innovative di iniziativa regionale (articolo 18, comma 2)”, unità previsionale di base 5.2.1 “Programmazione sociale e integrazione”;

4) capitolo 785040 “FNPS (L. n. 328/2000) - Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali - artt .13 e 14 della l.r. n. 19/2006”, unità previsionale di base 5.2.1 “Programmazione sociale e integrazione”;


5) capitolo 784040 “Spese per interventi in favore di famiglie e prima infanzia - art. 67 comma 5 della l.r. n. 19/2006”, unità previsionale di base 5.1.1 “Interventi regionali in materia di servizi socio-assistenziali.;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. A decorrere dall’anno 2013 le risorse autonome previste dalla legge di bilancio annuale sono allocate sui seguenti capitoli:

1) capitolo 784010 “Fondo globale per i servizi socio-assistenziali”, unità previsionale di base 5.2.1 “Programmazione sociale e integrazione”, al quale confluiscono annualmente le risorse, nella misura non superiore al 10 per cento del fondo medesimo e comunque non superiore allo stanziamento previsto nel bilancio 2006, per il concorso al finanziamento delle spese di funzionamento sostenute dai Comuni per il funzionamento delle Case di riposo ex ONPI di Bari e San Vito dei Normanni (Legge n. 649/1968, legge n.764/1975 e L. R. n. 37/1994), e della Casa di riposo dei profughi di Bari (L. R. n. 28/1979), da ripartire tra i Comuni proporzionalmente al numero di ospiti presenti nella struttura alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione dei contributi”;

2) capitolo 785000 “Azioni mirate per la non autosufficienza e le nuove povertà”, unità previsionale di base 5.2.1 “Programmazione sociale e integrazione”;

3) capitolo 785010 “Fondo per la prima dote per i nuovi nati fino al trentaseiesimo mese di vita”, unità previsionale di base 5.1.1 “Interventi regionali in materia di servizi socio-assistenziali”;

4) capitolo 785020 “Interventi per la connettività sociale e l’integrazione scolastica ed extrascolastica dei disabili”, unità previsionale di base 5.2.1 “Programmazione sociale e integrazione”;

5) capitolo 784011 “Sostegno a favore dei soggetti affetti da dislessia (art.21 legge bilancio 2010)“, unità previsionale di base 5.2.1 “Programmazione sociale e integrazione”.

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Sono soppressi i trasferimenti alle Aziende sanitarie locali (ASL) di cui alla legge regionale 21 novembre 1996, n.25 (Rimborso per le spese sostenute per interventi di trapianto) e s.m.i., per il rimborso delle spese di trasporto o di viaggio e di soggiorno per interventi di trapianto sostenute a partire dall’anno 2013, già erogati a valere sul capitolo 781076 - UPB 5.1.2. Per il suddetto rimborso i Comuni di residenza hanno la facoltà di intervenire con contributi economici nei limiti della propria disponibilità finanziaria.”. 




TITOLO 2

DISPOSIZIONI DIVERSE





Art. 13

Interventi residuali per gli hanseniani 


1. Il comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 11 (Disposizioni sostitutive e integrative della l.r. 4 ottobre 1989, n. 14), è abrogato.

2. Al fine di assicurare la continuità assistenziale per le persone affette da morbo di Hansen e i loro familiari residenti sul territorio pugliese e fino a naturale estinzione di detto obbligo, la Regione Puglia assegna un finanziamento annuale determinato fino a un massimo dello 0,5 per cento del Fondo globale socio-assistenziale di cui all’articolo 69, comma 3, punto 1), della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), da ripartire tra i comuni di residenza sulla base del numero degli aventi diritto rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente. (1) 



(1) Comma modificato dall'art. 5,  della l.r. 54/2017 


Art. 14

Nuove norme in materia di riforma delle IPAB 


1. Alla l.r. 15/2004 e s.m.i. sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) il comma 4 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:

“4. La Regione, laddove accerti la mancata attuazione del piano di risanamento dell’ente, dispone, ai sensi dell’articolo 39, una verifica istruttoria dell’attività svolta, al fine di valutare le cause del mancato raggiungimento degli obiettivi previsti. A seguito della verifica la Regione può attivare con atto motivato uno dei seguenti procedimenti:

1) concessione di un termine per la rimodulazione, l’adeguamento e la conclusione del piano di risanamento;

2) concessione di un termine per una nuova istanza di trasformazione, in una delle tipologie previste dall’articolo 2, comma 1, ovvero procedere a fusione con altro ente con le modalità di cui all’articolo 9 e secondo le modalità ivi indicate;

3) concessione di un termine per l’attivazione delle procedure di estinzione;

4) nomina di un Commissario che provveda in via sostitutiva.
Gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 sono sottoposti al parere della Commissione consiliare competente.”;

b) all’articolo 13, dopo il comma 3 bis è inserito il seguente :

“3 ter. Nell’ipotesi in cui il procedimento di estinzione di cui ai commi 2 e 3 non dovesse pervenire a definizione, a seguito di manifesta indisponibilità degli enti come individuati al comma 2 al subentro in ogni rapporto giuridico attivo o passivo, su proposta motivata del consiglio di amministrazione in carica, ovvero del commissario straordinario, la Giunta regionale dispone la messa in liquidazione delle istituzioni estinte di cui al comma 2, nominando contestualmente un commissario liquidatore per un periodo non superiore a un anno, eventualmente prorogabile una sola volta per il medesimo periodo. Il regolamento regionale di cui all’articolo 43 definisce le modalità operative di svolgimento delle attività del commissario liquidatore.”. 




Art. 15

Vigilanza e controllo sulle ASP 


1. Alla l.r. 15/2004 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) dopo il comma 1 dell’articolo27 sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. Le aziende pubbliche di servizi alla persona procedono agli affidamenti per gli acquisti di beni e servizi con procedure di gara a evidenza pubblica. Per gli affidamenti di servizi procedono in coerenza con i principi di cui al comma 1 dell’articolo 55 della l.r. 19/2006. Per l’acquisto di beni le aziende, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, si avvalgono, in via prioritaria, della centrale unica di acquisto territoriale della Regione Puglia, di cui all’articolo 54 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), ovvero ne utilizzano i relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione.
“1 ter. Le deliberazioni e tutti gli atti relativi alle procedure di evidenza pubblica di valore superiore a euro 20 mila sono trasmesse, entro trenta giorni dalla data di adozione, alle strutture regionali competenti dell’Assessorato al Welfare della Regione Puglia, che possono agire secondo i poteri di cui al comma 1 dell’articolo 39.”;

b) al comma 1 dell’articolo 35, dopo le parole “dell’azienda adotta” le parole: “, su proposta del Direttore generale,” sono soppresse;

c) il comma 2 dell’articolo 39 è sostituito dal seguente:

“2. Nell’esercizio dell’attività di vigilanza di cui al comma 1 possono essere richiesti atti e documenti, disposte le necessarie ispezioni e nominate Commissioni di inchiesta.”. 




Art. 16

Attività residenziali extraospedaliere 


1. All’articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), come modificato dall’articolo 10 della l.r. 4/2010, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 3 octies sono aggiunti i seguenti periodi: “Per convenzioni in essere si intendono anche le convenzioni con le residenze socio-sanitarie assistenziali non classificate ai sensi del regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1 (Art. 4, comma 2, lettera b), legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 - Assegnazione delle quote di spesa per l’assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali protette). Ai fini della continuità assistenziale, le convenzioni già in essere alla data del 10 aprile 2013  sono sostituite mediante stipula degli accordi contrattuali anche nelle more del conseguimento di una maggiore offerta di servizi rispetto a quelli minimi regolamentari e anche in assenza di ulteriore fabbisogno nel distretto socio-sanitario di riferimento, a valere sul fabbisogno complessivo del territorio aziendale e tenuto conto della popolazione standardizzata con indice di vecchiaia.”;  

b) il comma 3 nonies è sostituito dal seguente:

“3 nonies. Gli accordi contrattuali per i posti letto non utilizzati alla data del 10 aprile 2013  , tenuto conto della riserva di cui al comma 3 octies, devono rispettare i criteri di priorità di cui al comma 3 septies.” (2) 



(2) Le date riportate nel secondo periodo della lettera a), e alla lettera b), dell'art.16 (Attività residenziali extraospedaliere) è correttamente quella del 10 febbraio 2013, in luogo di quella erroneamente riportata del 10 aprile 2013. Rettifica pubblicata nel BURP del 12 marzo 2013, n. 38 Suppl..


Art. 17

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2007, n.7


1. All’articolo 22 della legge regionale 21 marzo 2007, n. 7 (Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:
a) la parola: “Albo” è sostituita dalla seguente: “Registro”;

b) al comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: “che è pubblicato annualmente, entro il 30 giugno, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia con gli aggiornamenti intervenuti”;

c) al comma 3, le parole: “che avviene annualmente previa pubblicazione di un bando regionale” sono soppresse.




Art. 18

Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 16 aprile 2007, n.10 


1. All’articolo 32 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007 - 2009 della Regione Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La Regione annualmente, nei limiti della disponibilità in bilancio, eroga alle ASL i fondi necessari per la realizzazione degli interventi terapeutico-riabilitativi, ripartendoli in modo proporzionale alla popolazione residente nel territorio di ciascuna ASL.”;

b) il comma 4 è abrogato.




Art. 19

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n.1


1. Alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 1 (Istituzione del fondo di solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 2, le parole: “vittime di incidenti mortali avvenuti, nel territorio regionale, sui luoghi di lavoro”, sono sostituite dalle seguenti: “vittime di incidenti mortali avvenuti sui luoghi di lavoro”;

b) al comma 3 dell’articolo 2, le parole: “le famiglie di cittadini immigrati deceduti a seguito di incidenti sui luoghi di lavoro avvenuti nel territorio regionale”, sono sostituite dalle seguenti: “le famiglie di cittadini immigrati, residenti o domiciliati in Puglia, deceduti a seguito di incidenti sui luoghi di lavoro”;

c) al comma 5 dell’articolo 3, le parole: “lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera a)”.




Art. 20

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 2 


1. All’articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 2 (Istituzione del fondo regionale per il sostegno delle persone non autosufficienti e loro nuclei familiari), sono aggiunti i seguenti commi:

“2 bis Entro il 10 maggio 2013, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta il Piano annuale regionale per la cura e l’assistenza dei malati di Alzheimer e altre forme di demenza, come elaborato dalla Commissione regionale Alzheimer di cui all’articolo 11 della l.r. 19/2006.

2 ter Il piano di cui al comma 2 bis trova copertura finanziaria nel fondo di cui all’articolo 10 della l.r. 2/2010 e nei finanziamenti che la Giunta regionale dispone annualmente di assegnare alle ASL con specifico vincolo di spesa nell’ambito dei fondi assegnati con il DIEF annualmente approvato dalla Giunta regionale per fornire gli indirizzi economico-finanziari alle ASL.”. 




Art. 21

Centro regionale dell’Audiolibro 


1. La Regione promuove l’istituzione del Centro regionale dell’audiolibro, che si rivolge a coloro i quali, per patologia o per l’età avanzata, hanno gravi problemi di vista e anche a tutte le persone non autosufficienti che hanno difficoltà di lettura, al fine di promuovere le tradizioni e la cultura accessibile, con funzioni didattiche e di scambio intergenerazionale.

2. Il Centro regionale dell’audiolibro offre i propri servizi a istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, biblioteche pubbliche e private, strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, ASL, enti locali, istituti specializzati all’assistenza di disabili, associazioni di famiglie e organizzazioni di volontariato e di promozione sociale per lo svolgimento delle attività di raccolta, catalogazione e prestito a titolo gratuito degli audiolibri rivolti a finalità didattiche, quali testi universitari, dispense, libri, raccolte, che vengono realizzati all’interno dello stesso Centro con l’apporto dei volontari, donatori di voce. 

3. Gli audiolibri prodotti dal Centro non sono commercializzabili. 

4. A decorrere dall’esercizio finanziario 2013 la Regione attribuisce annualmente all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS - Consiglio regionale pugliese, con vincolo di destinazione al Centro regionale dell’Audiolibro, un contributo annuo per l’attivazione e il funzionamento del Centro medesimo, nell’ambito dello stanziamento annuale di cui al capitolo 785120 e comunque in misura non superiore al 30 per cento dello stanziamento medesimo. 

5. L’attività del Centro regionale del libro parlato è sottoposta alla vigilanza dell’Assessorato regionale al welfare.




Art. 22

Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 


1. Il comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia), è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di dare sostegno alle famiglie con a carico pazienti che si trovano in stato vegetativo (SV) o di minima coscienza (SMC), nell’ambito dello stanziamento previsto al capitolo 785060 “Spese per l’attuazione di iniziative relative al fondo per le non autosufficienze di cui al comma 1264 dell’articolo 1 della l. 296/2006” - UPB 5.2.1, è assicurata la corresponsione di un assegno di cura non inferiore a euro 500 mensili per soggetto avente diritto.”.




Art. 23

Abrogazione dell’articolo 19 della l.r. 45/2012 


1. L’articolo 19 della l.r. 45/2012 è abrogato. 


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.