Legge Regionale 6 febbraio 2013, n. 7 Norme urgenti in materia socio-assistenziale (•)
(•) La presente legge è stata ripubblicata nel B.U.R.P. del 22 febbraio 2013. n. 29. In merito alla legge n. 7/2013 di cui all'oggetto, si comunica che è stato necessario procedere alla rettifica di errore materiale mediante pubblicazione integrale del testo, così come approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 gennaio u.s. All'uopo, si specifica che nel precedente testo non è stato riportato l'intero articolo ora identificato con il numero cinque, per il quale motivo varia l'intera numerazione dell'articolato di legge precedentemente pubblicato sul BURP n. 21 dell'11.02.2013.
TITOLO 1MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2006, N. 19
Art. 1Interventi indifferibili in favore dei minori fuori famiglia 1. All’articolo 3 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Per le prestazioni e i servizi rivolti ai soggetti di cui ai commi 2 e 3 il Comune competente è quello nel cui territorio è stato rintracciato il minore, fatto salvo il diritto di rivalsa in base agli accordi interregionali e internazionali.”; b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4 bis. Per le prestazioni e i servizi, aventi valore di interventi indifferibili, rivolti ai minori, è competente il comune nel quale risiede il minore al momento in cui si è manifestata la necessità di intervento. Se il minore è privo di residenza, il comune competente è quello nel cui territorio è stato rintracciato il minore.”; c) il comma 8 è abrogato.
Art. 2Forme di gestione dei servizi sociali 1. Il comma 3 dell’articolo 6
della l.r.
19/2006 è sostituito dal seguente:
“3. I Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale di
cui all’articolo 5 determinano autonomamente la forma di gestione associata,
scegliendola tra le forme previste dagli articoli 30 e seguenti del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267. I Comuni, inoltre, possono attribuire la gestione di
alcuni o tutti i servizi del Piano sociale di zona (PSZ) a una delle aziende
pubbliche di servizi alla persona di cui alla legge
regionale 30 settembre 2004, n. 15 (Riforma delle Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficienza - IPAB - e disciplina delle aziende pubbliche dei
servizi alle persone) e successive modifiche e integrazioni, che abbia sede
legale nel territorio dell’ambito e nel cui consiglio di amministrazione sia
rappresentato almeno uno dei comuni dell’ambito stesso, ovvero a un’istituzione
dotata di autonomia gestionale ai sensi dell’articolo 114 del d.lgs. 267/2000.”.
2. Il comma 1 dell’articolo 20
della l.r.
19/2006 è sostituito dal seguente:
“1. Le IPAB che abbiano completato il processo di
trasformazione in Aziende di servizi alla persona (ASP), ai sensi della l.r.
15/2004 e s.m.i., partecipano quali soggetti attivi al coordinamento
istituzionale dell’ambito territoriale in cui ciascuna ha sede, per concorrere
alla programmazione del sistema integrato dei servizi sociali, nei limiti dei
rispettivi ambiti di attività, e alla gestione, nei limiti di quanto previsto al
comma 3 dell’articolo 6.”.
Art. 3Integrazioni all’articolo 11 della l.r. 19/2006 1. All’articolo 11
della l.r.
19/2006 sono apportate le seguenti integrazioni:
a) “dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
“6 bis. Al fine di uniformare i percorsi diagnostici e
riabilitativo - assistenziali e definire i requisiti strutturali e organizzativi
dei luoghi di cura e per l’assistenza domiciliare, è istituita la Commissione
regionale Alzheimer, con il coordinamento organizzativo dell’ARES. La
Commissione è composta da:
1) il dirigente del Servizio assistenza territoriale e
prevenzione dell’Assessorato alle politiche della salute, che la coordina;
2) il dirigente del Servizio programmazione sociale e
integrazione socio-sanitaria;
3) il direttore dell’ARES o suo delegato;
4) un rappresentante delle associazioni delle famiglie di
pazienti Alzheimer a livello regionale;
5) un rappresentante dei direttori dei distretti
socio-sanitari;
6) un rappresentante dei dirigenti medici aziendali competenti
per i servizi territoriali riabilitativi dedicati all’Alzheimer;
7) un dirigente ASL con documentate competenze tecnico-
scientifiche in materia di patologie neurodegenerative e demenze senili;
8) un funzionario dell’Assessorato alle politiche della salute,
con funzioni di segretario.
6 ter. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro
il 10 aprile 2013, istituisce la Commissione, ne definisce gli obiettivi
dell’attività almeno biennali e ne disciplina la partecipazione allargata a
esperti e operatori sanitari interessati per competenza.”.
Art. 4Modifica dell’articolo 14 della l.r. 19/2006 1. Dopo il comma 6 dell’articolo 14
della l.r.
19/2006 è aggiunto il seguente:
“6 bis. L’Osservatorio regionale delle politiche sociali
promuove, a titolo non oneroso per le pubbliche amministrazioni, specifiche
collaborazioni, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, con
istituzioni pubbliche e private “no profit” iscritte negli appositi registri
regionali, al fine di perseguire le funzioni di cui al comma 1, nell’area delle
diverse abilità e delle patologie invalidanti.
Art. 5Competenze dei comuni e delle province in materia di
assistenza sociale per il diritto allo studio (•) 1. Alla l.r. 19/2006 sono apportate le seguenti
modifiche e integrazioni:
a) dopo la lettera f) del comma 2 dellarticolo 16
è aggiunta la seguente:
f bis) erogazione di prestazioni, anche
economiche, per il contrasto alla povertà e il sostegno del diritto allo studio
per madri nubili con figli, di cui alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277
(Protezione e assistenza della maternità e dellinfanzia) e ai sensi della L. n. 67/1993, comunque in modo coordinato con le
altre politiche di contrasto alle povertà programmate nei rispettivo Piano
sociale di zona.;
b) la lettera e) del comma 1 dellarticolo 17
è sostituita dalla seguente:
e) alla progettazione e gestione degli
interventi a carattere socio assistenziale in materia di assistenza scolastica e
istruzione ai sensi dellarticolo 5 del d.l. n.
9/1993, in applicazione dellarticolo 8, comma
5, della L. 328/2000, con specifico riferimento agli interventi per
audiolesi e videolesi, nonché alla progettazione e gestione degli interventi a
carattere socio assistenziale di cui allarticolo 3,
comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la
prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e lintegrazione sociale
e lavorativa dei ciechi pluriminorati).;
c) dopo la lettera f) del comma 1 dellarticolo 17 è aggiunta la seguente:
f bis) alla realizzazione dei servizi di
assistenza specialistica per lintegrazione scolastica degli alunni disabili
frequentanti gli istituti di istruzione secondaria, assimilabili alla tipologia
assistenziale di cui allarticolo 2,
comma 1, lett. a), della L.R.
16/1987, in conformità a quanto previsto dall articolo 139, lett. c), del D.Lgs. 112/1998..
2. Allarticolo 49
della legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità
e servizi sociali), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal
seguente:
1. I servizi per lintegrazione scolastica
assolvono al fine di rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica e
ambientale che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio; sì
configurano come servizi di assistenza specialistica allalunno disabile e
allintero corpo docente che ne ha la responsabilità educativa e rappresentano
prestazioni aggiuntive rispetto allassistenza di base di competenza del
personale scolastico..
b) dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
1-bis. I servizi di cui al comma 1 sono di
competenza dei comuni e delle province, entro i limiti delle rispettive
programmazioni finanziarie. Ai comuni spetta il compito di garantire il servizio
per tutti i gradi inferiori di istruzione, compresa la scuola dellinfanzia.
Alle province spetta il compito di garantire il servizio per listruzione
superiore..
Art. 6Regolazione del sistema di offerta territoriale 1. Alla l.r.
19/2006 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) il comma 2 dell’articolo 40
della l.r.
19/2006 è sostituito dal seguente:
“2. Oltre quelle già individuate nella presente legge, la
Regione promuove forme innovative di strutture e servizi per le persone, in
relazione alla evoluzione del sistema dei bisogni della popolazione pugliese,
definendo nel regolamento di cui all’articolo 64 i relativi requisiti
strutturali, organizzativi e funzionali minimi per il rilascio
dell’autorizzazione al funzionamento.”.
b) dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 42
sono aggiunte le seguenti :
“d bis) casa-famiglia con servizi formativi alle autonomie per
l’inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità;
d ter) centro diurno integrato per il supporto cognitivo e
comportamentale ai soggetti affetti da demenza.”.
c) dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 45
sono aggiunte le seguenti:
“f bis) albergo diffuso per l’accoglienza di lavoratori
stagionali stranieri immigrati”;
“f ter) centro notturno di accoglienza per persone senza fissa
dimora.”.
Art. 7Modifica all’articolo 46 della l.r. 19/2006 1. Al comma 1 dell’articolo46
della l.r.
19/2006 è inserita la seguente lettera:
“s bis) nido in famiglia;”.
Art. 8Titoli per l’acquisto di servizi
Art. 9Proroga delle autorizzazioni provvisorie di cui all’articolo 49 della l.r.
19/2006 1. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a), dell’articolo 20
della l.r.
19/2010, per il conseguimento dell’autorizzazione definitiva al
funzionamento per le strutture e i servizi in possesso di autorizzazione
provvisoria di cui all’articolo 49 della l.r.
19/2006, il termine ultimo è spostato a conclusione dei lavori e, in ogni
caso, non oltre il 6 febbraio 2014 per tutte le strutture e i sevizi che abbiano
già ottenuto, con provvedimento espresso del comune competente, la proroga
dell’autorizzazione provvisoria in applicazione dell’articolo 42
della legge
regionale 30 dicembre 2011 n. 38 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione
Puglia), e che dimostrino di avere avviato il cantiere di esecuzione dei lavori
di adeguamento entro il 6 febbraio 2013. La Giunta regionale emana direttive per
definire le procedure che i Comuni sono tenuti a espletare per revocare le
preesistenti autorizzazioni al funzionamento, relative alle strutture e ai
servizi per i quali non ricorrano le condizioni per la proroga.
Art. 10Autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi di
cui alla l.r. 19/2006 1. Alla l.r.
19/2006 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) il comma 1 dell’articolo 49
è sostituito dal seguente:
“1. I Comuni competenti per territorio autorizzano al
funzionamento le strutture e i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari
sulla base dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali individuati
dalla presente legge e dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 64,
accertati sulla base di idonea documentazione e sopralluogo diretto presso le
sedi da autorizzare.”;
b) il comma 10 dell’articolo 49
è abrogato;
c) l’articolo 51
è sostituito dal seguente:
“Art. 51 (Comunicazione avvio attività)
1. In deroga a quanto disposto all’articolo 63,
i servizi di cui al comma 1 dell’articolo 46,
a eccezione di quelli previsti dalle lettere a) ed e), possono essere erogati,
previa comunicazione di avvio dell’attività da parte del titolare e/o gestore
che attesti il possesso di tutti i requisiti previsti dal regolamento di cui
all’articolo 64,
presentata con le modalità stabilite dallo stesso regolamento.
2. A seguito della comunicazione di avvio dell’attività, il
comune competente per territorio, espletati i dovuti accertamenti entro trenta
giorni, provvede ad autorizzare il servizio al funzionamento, ai sensi
dell’articolo 49,
ovvero ne dispone la cessazione qualora sia accertata la difformità rispetto
agli standard qualitativi disposti dallo stesso regolamento. Qualora il comune
non provveda nel termine sopra indicato a eseguire i dovuti accertamenti, è
fatto salvo il principio di cui al comma 3 dell’articolo 20 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.”;
d) all’articolo 52
sono apportate le seguenti modifiche:
1. il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il Comune che ha rilasciato l’autorizzazione al
funzionamento vigila sulla permanenza dei requisiti necessari all’esercizio
delle attività autorizzate, così come definiti dalla presente legge e dal
regolamento di attuazione di cui all’articolo 64.
A tal fine effettua, annualmente, visite ispettive in loco e acquisisce una
dichiarazione resa in autocertificazione con la quale i titolari delle strutture
e dei servizi autorizzati al funzionamento attestano che non vi sono state
modifiche circa i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali alla base
dell’autorizzazione al funzionamento.”;
2. al comma 2, le parole: “e la pone tra i criteri
preferenziali per la valutazione delle proposte nelle procedure di affidamento
dei servizi, di cui all’articolo 55,
secondo quanto disciplinato nel regolamento regionale di cui all’articolo 64”
sono soppresse;
3. il comma 3 è abrogato;
e) il comma 7 dell’articolo 53
è sostituito dal seguente:
“7. La pubblicità delle strutture e dei servizi iscritti nei
registri regionali è assicurata attraverso la piattaforma informatica dedicata,
accessibile “on line”, con aggiornamento costante. L’elenco delle strutture e
dei servizi autorizzati al funzionamento al 31 dicembre di ciascun anno è
predisposto dal competente Servizio regionale e reso disponibile “on line” entro
il 31 gennaio dell’anno successivo.”.
g) il comma 4 dell’articolo 60
è abrogato.
Art. 11Accreditamento delle strutture e dei servizi di cui alla l.r. 19/2006 1. All’articolo 54
dellal.r.
19/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. L’accreditamento risponde al fine di promuovere la qualità
del sistema integrato d’interventi, garantire l’appropriatezza delle prestazioni
e favorire la pluralità dell’offerta dei servizi assicurati mediante titoli
d’acquisto.”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. L’accreditamento è la procedura attraverso la quale l’ente
pubblico, per particolari tipologie di strutture e servizi, richiede il possesso
di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti per il rilascio
dell’autorizzazione al funzionamento, secondo i criteri e le procedure che sono
definite nel regolamento regionale di cui all’articolo 64.”;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. L’accreditamento ha validità su tutto il territorio
regionale e attribuisce ai soggetti pubblici e privati l’idoneità a erogare
prestazioni sociali e socio-sanitarie a fronte di titoli di acquisto rilasciati
dai Comuni agli aventi diritto.”.
Art. 12Modifiche all’articolo 69 della l.r.19/2006 1. All’articolo 69
della l.r.
19/2006 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. A decorrere dall’anno 2013 le risorse vincolate del Fondo
nazionale per le politiche sociali di cui al comma 1 sono allocate sui seguenti
capitoli del bilancio annuale:
1) capitolo 784025 “FNPS (L. n.328/2000) - Trasferimenti ai
Comuni e alle Province per il Piano regionale delle politiche sociali”, unità
previsionale di base 5.2.1 “Programmazione sociale e integrazione”;
2) capitolo 784026 “FNPS (L. n. 328/2000) - Azioni di sistema
di iniziativa regionale (articolo 67 comma 3)”, unità previsionale di base 5.1.1
“Interventi regionali in materia di servizi socio assistenziali”;
3) capitolo 785050 “FNPS (L. n.328/2000) - Azioni sperimentali
e innovative di iniziativa regionale (articolo 18, comma 2)”, unità previsionale
di base 5.2.1 “Programmazione sociale e integrazione”;
4) capitolo 785040 “FNPS (L. n. 328/2000) - Osservatorio
Regionale delle Politiche Sociali - artt .13
e 14
della l.r.
n. 19/2006”, unità previsionale di base 5.2.1 “Programmazione sociale e
integrazione”;
5) capitolo 784040 “Spese per interventi in favore di
famiglie e prima infanzia - art. 67
comma 5 della l.r.
n. 19/2006”, unità previsionale di base 5.1.1 “Interventi regionali in
materia di servizi socio-assistenziali.;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. A decorrere dall’anno 2013 le risorse autonome previste
dalla legge di bilancio annuale sono allocate sui seguenti capitoli:
1) capitolo 784010 “Fondo globale per i servizi
socio-assistenziali”, unità previsionale di base 5.2.1 “Programmazione sociale e
integrazione”, al quale confluiscono annualmente le risorse, nella misura non
superiore al 10 per cento del fondo medesimo e comunque non superiore allo
stanziamento previsto nel bilancio 2006, per il concorso al finanziamento delle
spese di funzionamento sostenute dai Comuni per il funzionamento delle Case di
riposo ex ONPI di Bari e San Vito dei Normanni (Legge n. 649/1968, legge
n.764/1975 e L.
R. n. 37/1994), e della Casa di riposo dei profughi di Bari (L.
R. n. 28/1979), da ripartire tra i Comuni proporzionalmente al numero di
ospiti presenti nella struttura alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a
quello di erogazione dei contributi”;
2) capitolo 785000 “Azioni mirate per la non autosufficienza e
le nuove povertà”, unità previsionale di base 5.2.1 “Programmazione sociale e
integrazione”;
3) capitolo 785010 “Fondo per la prima dote per i nuovi nati
fino al trentaseiesimo mese di vita”, unità previsionale di base 5.1.1
“Interventi regionali in materia di servizi socio-assistenziali”;
4) capitolo 785020 “Interventi per la connettività sociale e
l’integrazione scolastica ed extrascolastica dei disabili”, unità previsionale
di base 5.2.1 “Programmazione sociale e integrazione”;
5) capitolo 784011 “Sostegno a favore dei soggetti affetti da
dislessia (art.21 legge bilancio 2010)“, unità previsionale di base 5.2.1
“Programmazione sociale e integrazione”.
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Sono soppressi i trasferimenti alle Aziende sanitarie
locali (ASL) di cui alla legge
regionale 21 novembre 1996, n.25 (Rimborso per le spese sostenute per
interventi di trapianto) e s.m.i., per il rimborso delle spese di trasporto o di
viaggio e di soggiorno per interventi di trapianto sostenute a partire dall’anno
2013, già erogati a valere sul capitolo 781076 - UPB 5.1.2. Per il suddetto
rimborso i Comuni di residenza hanno la facoltà di intervenire con contributi
economici nei limiti della propria disponibilità finanziaria.”.
TITOLO 2DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 13Interventi residuali per gli hanseniani 1. Il comma 3 dell’articolo 11
della legge
regionale 17 aprile 1990, n. 11 (Disposizioni sostitutive e integrative
della l.r. 4 ottobre 1989, n. 14), è abrogato.
2. Al fine di assicurare la continuità assistenziale per le persone affette da morbo di Hansen e i loro familiari residenti sul territorio pugliese e fino a naturale estinzione di detto obbligo, la Regione Puglia assegna un finanziamento annuale determinato fino a un massimo dello 0,5 per cento del Fondo globale socio-assistenziale di cui all’articolo 69, comma 3, punto 1), della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), da ripartire tra i comuni di residenza sulla base del numero degli aventi diritto rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente. (1)
(1) Comma modificato dall'art. 5, della l.r. 54/2017
Art. 14Nuove norme in materia di riforma delle IPAB 1. Alla l.r.
15/2004 e s.m.i. sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) il comma 4 dell’articolo 6
è sostituito dal seguente:
“4. La Regione, laddove accerti la mancata attuazione del piano
di risanamento dell’ente, dispone, ai sensi dell’articolo 39, una verifica
istruttoria dell’attività svolta, al fine di valutare le cause del mancato
raggiungimento degli obiettivi previsti. A seguito della verifica la Regione può
attivare con atto motivato uno dei seguenti procedimenti:
1) concessione di un termine per la rimodulazione,
l’adeguamento e la conclusione del piano di risanamento;
2) concessione di un termine per una nuova istanza di
trasformazione, in una delle tipologie previste dall’articolo 2, comma 1, ovvero
procedere a fusione con altro ente con le modalità di cui all’articolo 9 e
secondo le modalità ivi indicate;
3) concessione di un termine per l’attivazione delle procedure
di estinzione;
4) nomina di un Commissario che provveda in via sostitutiva.
Gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 sono sottoposti al parere della
Commissione consiliare competente.”;
b) all’articolo 13, dopo il comma 3 bis è inserito il seguente
:
“3 ter. Nell’ipotesi in cui il procedimento di estinzione di
cui ai commi 2 e 3 non dovesse pervenire a definizione, a seguito di manifesta
indisponibilità degli enti come individuati al comma 2 al subentro in ogni
rapporto giuridico attivo o passivo, su proposta motivata del consiglio di
amministrazione in carica, ovvero del commissario straordinario, la Giunta
regionale dispone la messa in liquidazione delle istituzioni estinte di cui al
comma 2, nominando contestualmente un commissario liquidatore per un periodo non
superiore a un anno, eventualmente prorogabile una sola volta per il medesimo
periodo. Il regolamento regionale di cui all’articolo 43 definisce le modalità
operative di svolgimento delle attività del commissario liquidatore.”.
Art. 15Vigilanza e controllo sulle ASP 1. Alla l.r.
15/2004 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) dopo il comma 1 dell’articolo27
sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. Le aziende pubbliche di servizi alla persona procedono
agli affidamenti per gli acquisti di beni e servizi con procedure di gara a
evidenza pubblica. Per gli affidamenti di servizi procedono in coerenza con i
principi di cui al comma 1 dell’articolo 55
della l.r.
19/2006. Per l’acquisto di beni le aziende, nel rispetto dei principi di
concorrenza e di trasparenza, si avvalgono, in via prioritaria, della centrale
unica di acquisto territoriale della Regione Puglia, di cui all’articolo 54
della legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e
servizi sociali), ovvero ne utilizzano i relativi parametri di prezzo-qualità
come limiti massimi per la stipulazione. “1 ter. Le deliberazioni e tutti
gli atti relativi alle procedure di evidenza pubblica di valore superiore a euro
20 mila sono trasmesse, entro trenta giorni dalla data di adozione, alle
strutture regionali competenti dell’Assessorato al Welfare della Regione Puglia,
che possono agire secondo i poteri di cui al comma 1 dell’articolo 39.”;
b) al comma 1 dell’articolo 35,
dopo le parole “dell’azienda adotta” le parole: “, su proposta del Direttore
generale,” sono soppresse;
c) il comma 2 dell’articolo 39
è sostituito dal seguente:
“2. Nell’esercizio dell’attività di vigilanza di cui al comma 1
possono essere richiesti atti e documenti, disposte le necessarie ispezioni e
nominate Commissioni di inchiesta.”.
Art. 16Attività residenziali extraospedaliere 1. All’articolo 8
della legge
regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), come
modificato dall’articolo 10
della l.r.
4/2010, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 3 octies sono aggiunti i seguenti periodi: “Per
convenzioni in essere si intendono anche le convenzioni con le residenze
socio-sanitarie assistenziali non classificate ai sensi del regolamento
regionale 2 aprile 1997, n. 1 (Art. 4, comma 2, lettera b), legge
regionale 19 aprile 1995, n. 20 - Assegnazione delle quote di spesa per
l’assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto
non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali protette). Ai fini
della continuità assistenziale, le convenzioni già in essere alla data del
10 aprile 2013 sono sostituite mediante stipula degli
accordi contrattuali anche nelle more del conseguimento di una maggiore offerta
di servizi rispetto a quelli minimi regolamentari e anche in assenza di
ulteriore fabbisogno nel distretto socio-sanitario di riferimento, a valere sul
fabbisogno complessivo del territorio aziendale e tenuto conto della popolazione
standardizzata con indice di vecchiaia.”;
b) il comma 3 nonies è sostituito dal seguente:
“3 nonies. Gli accordi contrattuali per i posti letto non
utilizzati alla data del 10 aprile 2013 , tenuto
conto della riserva di cui al comma 3 octies, devono rispettare i criteri di
priorità di cui al comma 3 septies.” (2)
(2) Le date riportate nel secondo periodo della lettera a), e alla lettera b),
dell'art.16 (Attività residenziali extraospedaliere) è
correttamente quella del 10 febbraio 2013, in luogo di
quella erroneamente riportata del 10 aprile 2013. Rettifica pubblicata nel BURP
del 12 marzo 2013, n. 38 Suppl..
Art. 17Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2007, n.7 1. All’articolo 22
della legge
regionale 21 marzo 2007, n. 7 (Norme per le politiche di genere e i servizi
di conciliazione vita-lavoro in Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:
a) la parola: “Albo” è sostituita dalla seguente: “Registro”;
b) al comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: “che è
pubblicato annualmente, entro il 30 giugno, sul Bollettino ufficiale della
Regione Puglia con gli aggiornamenti intervenuti”;
c) al comma 3, le parole: “che avviene annualmente previa
pubblicazione di un bando regionale” sono soppresse.
Art. 18Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 16 aprile
2007, n.10 1. All’articolo 32
della legge
regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007 - 2009 della Regione Puglia),
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. La Regione annualmente, nei limiti della disponibilità in
bilancio, eroga alle ASL i fondi necessari per la realizzazione degli interventi
terapeutico-riabilitativi, ripartendoli in modo proporzionale alla popolazione
residente nel territorio di ciascuna ASL.”;
b) il comma 4 è abrogato.
Art. 19Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n.1 1. Alla legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 1 (Istituzione del fondo di solidarietà ai
familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi
di lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 2,
le parole: “vittime di incidenti mortali avvenuti, nel territorio regionale, sui
luoghi di lavoro”, sono sostituite dalle seguenti: “vittime di incidenti mortali
avvenuti sui luoghi di lavoro”;
b) al comma 3 dell’articolo 2,
le parole: “le famiglie di cittadini immigrati deceduti a seguito di incidenti
sui luoghi di lavoro avvenuti nel territorio regionale”, sono sostituite dalle
seguenti: “le famiglie di cittadini immigrati, residenti o domiciliati in
Puglia, deceduti a seguito di incidenti sui luoghi di lavoro”;
c) al comma 5 dell’articolo 3,
le parole: “lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera a)”.
Art. 20Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2010,
n. 2 1. All’articolo 2
della legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 2 (Istituzione del fondo regionale per il
sostegno delle persone non autosufficienti e loro nuclei familiari), sono
aggiunti i seguenti commi:
“2 bis Entro il 10 maggio 2013, la Giunta regionale, sentita la
Commissione consiliare competente, adotta il Piano annuale regionale per la cura
e l’assistenza dei malati di Alzheimer e altre forme di demenza, come elaborato
dalla Commissione regionale Alzheimer di cui all’articolo 11
della l.r.
19/2006.
2 ter Il piano di cui al comma 2 bis trova copertura
finanziaria nel fondo di cui all’articolo 10
della l.r.
2/2010 e nei finanziamenti che la Giunta regionale dispone annualmente di
assegnare alle ASL con specifico vincolo di spesa nell’ambito dei fondi
assegnati con il DIEF annualmente approvato dalla Giunta regionale per fornire
gli indirizzi economico-finanziari alle ASL.”.
Art. 21Centro regionale dell’Audiolibro 1. La Regione promuove l’istituzione del Centro regionale dell’audiolibro, che
si rivolge a coloro i quali, per patologia o per l’età avanzata, hanno gravi
problemi di vista e anche a tutte le persone non autosufficienti che hanno
difficoltà di lettura, al fine di promuovere le tradizioni e la cultura
accessibile, con funzioni didattiche e di scambio intergenerazionale.
2.
Il Centro regionale dell’audiolibro offre i propri servizi a istituzioni
scolastiche, di ogni ordine e grado, biblioteche pubbliche e private, strutture
socio-assistenziali e socio-sanitarie, ASL, enti locali, istituti specializzati
all’assistenza di disabili, associazioni di famiglie e organizzazioni di
volontariato e di promozione sociale per lo svolgimento delle attività di
raccolta, catalogazione e prestito a titolo gratuito degli audiolibri rivolti a
finalità didattiche, quali testi universitari, dispense, libri, raccolte, che
vengono realizzati all’interno dello stesso Centro con l’apporto dei volontari,
donatori di voce.
3. Gli audiolibri prodotti dal Centro non sono
commercializzabili.
4. A decorrere dall’esercizio finanziario 2013 la
Regione attribuisce annualmente all’Unione italiana dei ciechi e degli
ipovedenti ONLUS - Consiglio regionale pugliese, con vincolo di destinazione al
Centro regionale dell’Audiolibro, un contributo annuo per l’attivazione e il
funzionamento del Centro medesimo, nell’ambito dello stanziamento annuale di cui
al capitolo 785120 e comunque in misura non superiore al 30 per cento dello
stanziamento medesimo. 5. L’attività del Centro regionale del libro
parlato è sottoposta alla vigilanza dell’Assessorato regionale al welfare.
Art. 22Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 1. Il comma 1 dell’articolo 18
della legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione
Puglia), è sostituito dal seguente:
“1. Al fine di dare sostegno alle famiglie con a carico
pazienti che si trovano in stato vegetativo (SV) o di minima coscienza (SMC),
nell’ambito dello stanziamento previsto al capitolo 785060 “Spese per
l’attuazione di iniziative relative al fondo per le non autosufficienze di cui
al comma 1264 dell’articolo 1 della l. 296/2006” - UPB 5.2.1, è assicurata la
corresponsione di un assegno di cura non inferiore a euro 500 mensili per
soggetto avente diritto.”.
Art. 23Abrogazione dell’articolo 19 della l.r. 45/2012 1. L’articolo 19
della l.r.
45/2012 è abrogato.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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