Regolamento Regionale 1 agosto 2013, n. 17 Regolamento per l’uso dei beni del demanio
pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia - Abrogazione del
regolamento n. 12 dell’8 giugno 2012”. Elenco n. 152
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121
della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre
1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale
l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art. 42,
comma 2, lett.c) L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art.
44,
comma 1, L.
R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la
Delibera di Giunta Regionale n.1398 del 23/07/2013 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente
Regolamento:
VISTO il “Regolamento sulle bonifiche delle paludi e
dei terreni paludosi” di cui al R.D. 8 maggio 1904 n. 368;
VISTO il R.D.
13 febbraio 1933, n. 215 recante “Nuove norme per la bonifica integrale”;
VISTA la legge 18 giugno 2009, n.69 che impone la fissazione di tempi
certi per la durata dei procedimenti amministrativi;
VISTI la Legge
Regionale 20 giugno 2008, n.15 e il regolamento
di attuazione 29 settembre 2009, n.20 sulla trasparenza nell’attività
amministrativa della regione Puglia;
VISTO l’art. 10
comma 3 della Legge
Regionale del 13 marzo 2012, n. 4 “Nuove norme in materia di bonifica
integrale e di riordino dei consorzi di bonifica”;
VISTO il Piano di
bacino stralcio per l’Assetto idrogeologico (PAI) del 30 novembre 2005 e
ss.mm.ii.;
VISTA la Legge
Regionale n. 31 del 1995 “Art. 14 Legge 8/6/90 n. 142: Autorità competente
al rilascio delle autorizzazioni degli scarichi”;
VISTO il D. lgs 152/06
e ss.mm.ii;
VISTI gli articoli, ai sensi del combinato disposto n. 42
L.R.
24/83, n. 14 D.Lgs. n. 67/2000, n. 124 D. Lgs. 152/06 e ss mm. ed ii.;
VISTO il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 e dei suoi
aggiornamenti;
VISTA la DGR 4 Agosto 2009 n. 1441 Piano di Tutela delle
Acque art. 121 del Dlgs. 152/06 - allegato 2 - Linee guida per la redazione dei
regolamenti di attuazione del PTA;
VISTO il “Piano Direttore” approvato
con Decreto del Commissario Delegato Emergenza Ambientale 13 giugno 2002 n. 191;
VISTO il Regolamento
Regionale n. 26 del 12 dicembre 2011 che Disciplina gli scarichi di acque
reflue domestiche o assimilate alle domestiche;
VISTA la Legge
Regionale n. 17 del 30 novembre 2000;
CAPO I Disposizioni generali
Art. 1Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina il procedimento e le condizioni per
l’affidamento in concessione dei beni del demanio regionale - ramo bonifica -
nella disponibilità dei Consorzi di Bonifica a qualsiasi titolo, nonché i beni
del demanio statale - ramo bonifica - le cui funzioni amministrative sono state
trasferite alla Regione con D.P.R. 24/07/1977 n. 616. Sono esclusi dall’oggetto
del presente regolamento i procedimenti e i provvedimenti che riguardano gli
aspetti dominicali.
Art.1bis Definizioni Concessione: è il provvedimento amministrativo con cui la pubblica
amministrazione conferisce ex novo situazioni giuridiche soggettive attive al
destinatario, ampliandone la sfera giuridica e attribuendone un uso esclusivo. Autorizzazione: è il provvedimento amministrativo con il quale la pubblica
amministrazione rimuove i limiti posti dall’ordinamento all’esercizio di una
preesistente situazione giuridica soggettiva di vantaggio, previa verifica della
compatibilità di tale esercizio con l’interesse pubblico. Beni: Sono quelli
definiti dall’art. 1
Art. 2Costituzione di diritti di terzi 1. I beni di cui all’art. 1 possono essere concessi o autorizzati in uso a
terzi. 2. All’uopo, sono istituiti rapporti giuridici di diritto pubblico
attraverso un provvedimento amministrativo di autorizzazione o concessione, a
carattere potestativo ed unilaterale. Alla concessione seguirà una
convenzione-contratto contenente condizioni e modalità, stipulata con il
concessionario e regolante i rapporti fra le parti.
3. Le condizioni e
le modalità di esercizio fissate negli atti concessori devono garantire, in ogni
caso, che: a) dall’uso dell’immobile non derivi alcun pregiudizio alla
continuità di svolgimento della funzione pubblica cui il bene stesso è
destinato. b) sia salvaguardata la compatibilità dell’uso autorizzato con la
funzione del bene e assicurato il suo contemporaneo perseguimento.
4. Le
concessioni relative ad immobili o aree sottoposte a vincoli, ai sensi delle
norme vigenti, devono prevedere particolari modalità e prescrizioni d’uso a
garanzia della loro conservazione e integrità.
5. Ai sensi dell’ art. 10,
comma 6, della L.R. 13 marzo 2012, n. 4, salvo quanto previsto dall’art. 166 del
D.Lgs. 152/2006, è sempre ammesso lo scarico degli impianti di depurazione di
acque reflue urbane nelle opere di bonifica, purché conforme a quanto previsto
dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, ferma restando la
competenza dei consorzi a definire le opportune modalità tecniche di immissione
degli scarichi nelle opere di bonifica. A tal fine, il Consorzio di bonifica
territorialmente competente rilascerà parere tecnico entro 30 giorni dalla
richiesta, nell’ambito dell’iter amministrativo avviato ai sensi dell’art. 124
del D.Lgs. 152/2006. Per gli alvei sotto tutela dell’Autorità Idraulica dovrà
essere acquisita l’autorizzazione ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 25 luglio
1904 n. 523.
6. Per gli scarichi già autorizzati o comunque già in
essere alla data dell’approvazione del presente regolamento, il consorzio potrà
dettare prescrizioni con autonomo provvedimento, da recepire da parte del
gestore dello scarico entro sessanta giorni dalla richiesta del consorzio, salvo
proroghe motivate.
CAPO II Concessione e autorizzazione
Art. 3Oggetto della concessione o dell’autorizzazione 1. Nel rispetto dei criteri di compatibilità idraulica individuati nel PAI,
formano oggetto di concessione di natura attiva le seguenti opere, atti o fatti: a) la costruzione di opere e manufatti che interessano direttamente la
sezione fluente di canali quali: tombinature, ponti e ponticelli, chiaviche di
scarico di terreni agricoli o di fabbricati singoli o facenti parte di
lottizzazioni e simili, manufatti di derivazione, impinguamento, consolidamento,
regimazione di qualsiasi tipo e natura ad uso irriguo o industriale; b) la
costruzione e l’uso di opere e manufatti (ponti, tombinamenti, recinzioni,
piccoli manufatti); c) le derivazioni di acqua dai canali per usi diversi da
quello irriguo o agroindustriale; d) le variazioni o le alterazioni del
tracciato o della sezione fluente di canali aventi funzione esclusivamente di
scolo oppure funzione promiscua (scolo ed irrigazione), sempreché determinate da
ragioni di interesse pubblico o di interesse privato da parte di una pluralità
di soggetti; e) la concessione temporanea di uso di terreni costituenti
pertinenze dei canali e di superfici derivanti dalla tombinatura di canali
consorziali; f) il collocamento di bilancione o capanni da pesca, di
scalette e di pontili di attracco di natanti nei canali consorziali e bacini; g) qualsiasi altro apprestamento, atto o fatto che possa alterare la forma,
le dimensioni, la resistenza, la convenienza all’uso cui sono destinati i canali
consorziali e le loro pertinenze, nonché le servitù di transito, di distanza di
manufatti, recinzioni, previste a favore dei frontisti dei canali suddetti;
h) ogni e qualsiasi atto modificativo delle condizioni delle strutture e
opere consortili.
2. Possono inoltre costituire oggetto della
concessione i seguenti beni: le golene dei canali di bonifica, i terreni
seminativi e erborati, le aree forestali, i fabbricati.
3. Le golene dei
canali di bonifica e fasce frangivento sono date in concessione esclusivamente
per “uso pascolo”. salvo che per attraversamenti con opere dichiarate di
interesse pubblico e di pubblica utilità, se compatibili.
4. Titolo
preferenziale per il rilascio della predetta concessione è la condizione di
frontista e possessore di animali da pascolo, da comprovare mediante la
produzione di: a) “Fascicolo unico Aziendale” con annesso “Registro di
Stalla”; b) Certificazione sanitaria rilasciata dall’ASL territorialmente
competente (mod. 2bis/33).
5. In relazione alla natura del terreno
interessato, ed in ogni caso su argini, controfossi, alvei o lungo le fasce
frangivento, nell’atto di concessione verrà vietata ogni forma di coltivazione
dello stesso o, alternativamente, in caso di golene sarà eventualmente
consentita esclusivamente la coltivazione di prati permanenti.
6. Le
zone forestali possono essere date in concessione per il pascolo, salva le
eventuali richieste di attraversamenti con opere dichiarate pubbliche o di
pubblica utilità; le concessioni a uso pascolo contengono nei patti il nel
rispetto delle seguenti prescrizioni: a) l’addetto alla custodia dovrà
essere maggiorenne, dovrà guardare a vista il bestiame, evitandone la sosta,
nonché l’abbeveraggio in eventuali invasi prospicienti; non potrà portare
accette o roncole; non potrà accendere fuochi all’interno del rimboschimento e
fino ad una distanza di 200 metri; b) il concessionario dovrà comunicare al
Comando della Stazione Forestale competente per territorio il nome dell’addetto
alla custodia ed il numero dei capi di bestiame che stabilirà il Consorzio.
7. I fabbricati sono concessi dando preferenza allo svolgimento di usi
per attività di pubblico interesse.
8. Sono ammesse concessioni
migliorative.
9. Sono, infine, oggetto di autorizzazione concessione gli
attraversamenti di beni demaniali gestiti da consorzi di bonifica con reti di
pubblico acquedotto o di pubblica fognatura.
10. Possono essere oggetto
di autorizzazione unicamente i beni che non divengono di esclusivo utilizzo da
parte del richiedente. In particolare: a) lo scarico nella rete idrografica
di acque meteoriche trattate e reflue, rese idonee per i successivi usi
istituzionali a seguito del trattamento effettuato da impianti di depurazione
comunali o privati o comunque da apprestamenti idonei (compreso fosse settiche e
vasche Imhoff) fatte salve le norme di cui al d. lgs. 152/2006 e successive
modificazioni e integrazioni; b) il transito su terreni di proprietà
demaniale; c) l’attraversamento dei terreni oggetto di servitù a favore del
demanio previa acquisizione da parte del richiedente dell’atto di assenso del
proprietario, tranne che per le opere pubbliche o dichiarate di pubblica
utilità; d) l’attraversamento sub-alveo ed aereo, il fiancheggiamento di
canali consorziali, condotte irrigue e loro accessori, sia a cielo aperto che
tombinati, di strade di servizio e di condotte irrigue, con condotte di
acquedotto, di fognature, di gasdotto, oleodotto, elettrodotto, cavi telefonici,
ed impianti a rete in genere.
Art. 4Procedimento per il rilascio di concessioni 1. Le concessioni, che hanno natura precaria, possono essere disposte sulla base
di avvisi pubblici o su istanza di parte. Il procedimento di assegnazione su
istanza di parte è disciplinato dai commi che seguono.
2. Qualsiasi
soggetto pubblico o privato che intenda ottenere in concessione un bene di cui
all’art.1 deve produrre istanza al Consorzio di Bonifica interessato. Alla
richiesta è allegata la documentazione prevista nel successivo art. 5 e nella
stessa sono indicati: i dati identificativi del bene (località, estremi
catastali e relativa planimetria), le finalità di utilizzo, la descrizione
particolareggiata dell’opera che si intende eseguire, i dati identificativi del
richiedente, la dimostrazione dell’avvenuto versamento delle spese istruttorie.
3. Alla istanza devono essere altresì allegati i disegni illustrativi
delle eventuali opere da farsi in duplice copia (corografia IGM;
aerofotogrammetria; planimetria su base catastale; piante e sezioni quotate;
documentazione fotografica), debitamente firmati da un tecnico abilitato, nonché
dal richiedente. Altri eventuali elaborati potranno essere richiesti qualora il
Consorzio, a suo giudizio, lo ritenga necessario per l’esatta definizione
dell’opera.
4. Il Consorzio preposto cura l’istruttoria verificando
preliminarmente: a) che il bene di cui all’art. 1 sia disponibile e non
soddisfi concrete e immediate esigenze consortili; b) che siano rispettate
le condizioni di cui all’art. 2, comma 3, del presente regolamento; c) i
requisiti soggettivi e di legittimazione del richiedente alla luce della
normativa vigente.
5. Il Consorzio provvede alla pubblicazione di
estratto dell’istanza mediante affissione all’albo del Comune ove è situato il
bene e sul sito istituzionale del Consorzio di Bonifica, per un periodo non
inferiore a 20 giorni. Per concessioni di particolare rilevanza Il Consorzio può
pubblicare l’estratto anche mediante altre fonti, ponendone il costo a carico
dell’assegnatario.
6. Il Consorzio provvede, altresì, ad acquisire i
necessari pareri, nulla-osta, autorizzazioni, e in particolare il parere
idraulico rilasciato dalla Struttura Tecnica provinciale del Servizio Lavori
Pubblici della Regione Puglia.
7. Nel termine fissato in pubblicazione
possono pervenire domande concorrenti sullo stesso bene od osservazioni. Delle
osservazioni si tiene conto in sede di redazione del provvedimento di
concessione. In caso di domande concorrenti per l’utilizzo della stessa area si
procede all’esperimento di procedura ristretta di selezione con invito ai
soggetti richiedenti. La scelta del contraente può avvenire con il metodo del
massimo rialzo da confrontarsi con il canone annuo contenuto nella lettera
d’invito o con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Nel
primo caso, se pervengono offerte di pari importo, si procede a richiedere ai
soggetti che hanno presentato tali offerte, se tutti presenti alla seduta di
gara, un’offerta migliorativa. Nel caso in cui i soggetti che hanno presentato
offerte uguali non siano presenti o nessuno di essi voglia migliorare l’offerta,
si procede ad estrazione a sorte. In caso di utilizzo del metodo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la lettera di invito conterrà le modalità di
espletamento della selezione ed i criteri di scelta e la relativa ponderazione.
8. Il Consorzio non procede all’espletamento di procedura di selezione
quando allo scadere del termine indicato nella pubblicazione non vi siano
domande concorrenti per la concessione del bene oggetto dell’istanza principale.
9. In caso di concessione a uso agricolo valgono le prelazioni previste
dalle leggi vigenti.
10. Il procedimento deve concludersi, con
provvedimento espresso anche nell’eventualità di rigetto dell’istanza, in
quest’ultimo caso previa attivazione del preavviso di diniego previsto dall’art.
10 bis della Legge 241/90 e s.m.i., entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione
della regolare istanza, salve le sospensioni previste per legge. Il
provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio di Bonifica.
11. L’atto di concessione dovrà essere sottoscritto in duplice copia da
parte del Concessionario prima della sottoscrizione da parte del Legale
Rappresentante del Consorzio; con la sottoscrizione dell’atto concessorio la
Ditta concessionaria si impegna ad accettare tutte le condizioni generali
previste dal presente Regolamento e quelle speciali determinate di volta in
volta dal Consorzio.
Art. 5
Documentazione occorrente al rilascio di concessioni
1. All’istanza deve essere allegata: a) per i beni la cui concessione viene
disposta con bando di gara: la documentazione prevista nel bando; b) per i
beni richiesti su istanza di parte: la documentazione necessaria ad una precisa
identificazione dei beni, quali:
- visure catastali
- disegni
illustrativi delle eventuali opere da farsi in duplice copia
- corografia
IGM;
- aerofotogrammetria;
- planimetria su base catastale;
-
documentazione fotografica.
2. Tutta la documentazione dovrà essere
firmata dal richiedente e da un tecnico abilitato ove la richiesta sia
finalizzata all’esecuzione di opere o si apportino modifiche dello stato dei
luoghi. Altri eventuali elaborati potranno essere richiesti qualora il
Consorzio, a suo giudizio, lo ritenga necessario per l’esatta definizione
dell’opera.
3. Dovrà essere, altresì, allegata ricevuta del versamento
sul c/c postale intestato al Consorzio di Bonifica delle somme, determinate
dagli stessi Consorzi a titolo di spese istruttorie, a compensazione dei costi
effettivamente sostenuti per l’espletamento dell’attività.
Art. 6Requisiti del richiedente 1. Il richiedente deve produrre autocertificazione attestante di non essere
nelle condizioni previste nell’art. 38 comma 1 del D. Lgs 12 aprile 2006, n.163.
2. Ai sensi della Legge 183/2011 le autocertificazioni prodotte dagli
interessati saranno oggetto di controllo dall’amministrazione consortile
preliminarmente al rilascio della concessione. Non è autocertificabile la
regolarità contributiva.
3. Gli enti pubblici sono esenti dalla
presentazione della predetta autocertificazione.
Art. 7
Responsabile del Procedimento di concessione 1. Il Consorzio nomina un responsabile del procedimento che, ai sensi della
Legge 241/90: a) acquisisce i necessari pareri, nulla-osta, autorizzazioni,
e in particolare il parere idraulico rilasciato dalla Struttura Tecnica
provinciale del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia per concessioni
afferenti i corsi d’acqua pubblici, richiedendo alla Regione - Ufficio bonifica
- di attivare, se necessaria, la procedura di cui all’art. 14 e seguenti della
Legge n.241/90. b) Determina, preliminarmente, il canone annuo e individua
le modalità di aggiudicazione per offerte concorrenti; c) provvede alla
pubblicazione del bando o degli avvisi; d) verifica che siano rispettate le
condizioni di cui all’art. 2, comma 3, del presente regolamento, e che i
richiedenti siano in regola con il pagamento dei tributi consortili, che non
abbiano in corso contenziosi verso il consorzio; e) verifica che in capo ai
richiedenti vi siano i requisiti dichiarati in domanda e previsti dal bando o da
norme di Legge. In particolare verifica che abbiano i necessari requisiti morali
e siano in regola con i versamenti previdenziali e assicurativi previsti dalla
Legge; f) cura la predisposizione dello schema dell’atto concessorio e lo
invia alla Regione - Ufficio Bonifica - per il previsto parere ai sensi della
L.R. n.4/2012, art. 10 - comma 4; g) conclude il procedimento con un
provvedimento espresso in un tempo massimo di 90 giorni, sospeso per
l’acquisizione dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni di cui alla lettera a).
Art. 8Rilascio dell’atto di concessione 1. Il Consorzio di Bonifica, previa verifica della documentazione prevista dagli
artt. 4, 5 e 6, delibera la concessione del bene.
2. L’atto
deliberativo, di cui al precedente comma, riporta l’individuazione del bene, la
durata e la finalità della concessione, il canone annuo, le modalità di
pagamento, l’ammontare della polizza fidejussoria, i dati anagrafici o societari
del beneficiario, le eventuali opere autorizzate, il termine per la
sottoscrizione e lo schema della convenzione che accede all’atto di concessione.
L’atto riporta, altresì, la procedura di selezione adottata, i criteri di
selezione del beneficiario, nonché i pareri, i nulla-osta e le autorizzazioni
acquisite ai sensi delle leggi vigenti.
3. L’atto di cui al comma 2,
decorso il termine di pubblicazione, è notificato al beneficiario per la
sottoscrizione della convenzione relativa all’atto di concessione.
4.
L’atto di concessione è sottoscritto in duplice copia da parte del
Concessionario prima della sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante del
Consorzio. Con la sottoscrizione dell’atto concessorio la Ditta concessionaria
si impegna ad accettare tutte le condizioni generali previste dal presente
Regolamento e quelle speciali determinate di volta in volta dal Consorzio.
5. Il beneficiario, all’atto della sottoscrizione della concessione,
deve presentare la seguente documentazione: a) polizza fideiussoria,
bancaria o assicurativa, a garanzia degli obblighi assunti; b) attestazione
di pagamento del canone anticipato relativo alla prima annualità; c) polizza
di responsabilità civile a copertura dei danni, verso terzi, derivanti
dall’esercizio della concessione.
6. Il provvedimento di concessione,
repertoriato in apposito registro delle concessioni e registrato, è inviato in
copia alla Regione - Ufficio Bonifica.
7. Il concessionario che esegue
lavori sull’immobile oggetto di concessione deve fornire al Consorzio copia
delle autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla normativa vigente in
materia.
Art. 8 bis Rilascio dell’atto di autorizzazione 1. Qualsiasi soggetto pubblico o privato che intenda ottenere l’autorizzazione
di cui all’art. 3 comma 1 bis deve produrre istanza al Consorzio di Bonifica
interessato.
2. All’istanza deve essere allegata la seguente
documentazione: - visure catastali; - disegni illustrativi delle
eventuali opere da farsi; - corografia IGM; - aerofotogrammetria; -
planimetria su base catastale; - documentazione fotografica; - relazione
illustrativa.
3. La documentazione dovrà essere firmata dal richiedente
e da un tecnico abilitato ove la richiesta sia finalizzata all’esecuzione di
opere o si apportino modifiche dello stato dei luoghi. Altri eventuali elaborati
potranno essere richiesti qualora il Consorzio, a suo giudizio, lo ritenga
necessario per l’esatta definizione dell’opera.
4. Dovrà essere,
altresì, allegata ricevuta del versamento sul c/c postale intestato al Consorzio
di Bonifica delle somme, determinate dagli stessi Consorzi a titolo di spese
istruttorie, a compensazione dei costi effettivamente sostenuti per
l’espletamento dell’attività.
5. Il richiedente dovrà dimostrare il
possesso dei requisiti previsti nel precedente art. 6.
6. Il
responsabile del procedimento nominato dal consorzio espleta le attività
previste nel precedente art. 7, alle lettere a), b), d) ed e), cura l’emanazione
del provvedimento di autorizzazione e conclude il procedimento entro un tempo
massimo di 60 giorni, sospeso per l’acquisizione dei pareri, nulla osta ed
autorizzazioni di cui alla lettera a) dell’art.7.
Art. 9Calcolo del canone di concessione e di autorizzazione 1. Il canone annuale, da corrispondere in via anticipata, è determinato secondo
i seguenti criteri: a) per le concessioni di fondi per uso agricolo è
determinato moltiplicando il valore agricolo medio (V.A.M.) previsto dalle
Tabelle della Commissione Provinciale Espropri per il saggio di rendimento del
2%. In ogni caso la rata annuale del canone non può essere inferiore a € 50,00; b) per le concessioni e le autorizzazioni relative alle utilizzazioni
previste nell’allegato A) “Schema spese istruttorie e canoni annui di
concessione”, il canone viene calcolato secondo quanto determinato da ciascun
consorzio e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale; c) Per gli
immobili concessi ad uso abitativo, si fa riferimento alla normativa vigente in
materia. d) Per le altre destinazioni d’uso, il canone sarà determinato
secondo il criterio sintetico - comparativo del “libero mercato”.
2. I
canoni determinati in base ai precedenti commi sono aggiornati ogni anno in
misura pari al 75% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi
nell’anno precedente, salvo che vengano corrisposti in unica soluzione all’atto
della sottoscrizione.
3. In caso di concessione migliorativa, ove il
concessionario sia autorizzato o assuma l’obbligo di effettuare lavori di
ristrutturazione, recupero, restauro conservativo, adeguamento a norma di legge
del bene concesso, il costo dei lavori previsti, nella misura valutata congrua a
seguito della approvazione del progetto di massima presentato dal richiedente,
può essere portato in detrazione del canone dovuto sino alla misura massima del
90% del canone stesso. La durata della concessione viene, in tal caso, fissata
in rapporto al periodo di tempo necessario all’ammortamento dei costi approvati.
4. E’ obbligo del concessionario che esegua lavori autorizzati,
consegnare al Consorzio interessato tutte le certificazioni previste per legge
ai fini della agibilità, sicurezza dell’immobile e di variazione catastale.
Art. 9 bis Calcolo del contributo per gli scarichi di acque reflue urbane o
meteoriche 1. Per lo scarico delle acque meteoriche e reflue il canone è sostituito da un
contributo annuo determinato dal consorzio, in relazione ai costi previsti per
la manutenzione per ciascun canale, in funzione dei seguenti parametri: a)
portata dello scarico; b) distanza tra il punto di immissione e il recapito
finale (mare, corso d’acqua pubblico, vora) rispetto alla lunghezza complessiva
dell’asta fluviale; c) spesa annua prevista per ciascun canale comprensiva
dei costi energetici e di gestione impianti in caso di sollevamento meccanico; d) incidenza della portata di scarico rispetto alla capacità idraulica del
canale interessato, come attestata dal consorzio di bonifica interessato;
2. Il contributo dovuto dal Gestore del SII è determinato, ai sensi
dell’art. 166 del D.lgs. 152/2006 sulla scorta dei criteri di cui al comma
precedente definiti ai sensi del’ art. 19, comma 3, della legge regionale 13
marzo 2012 n. 4.
3. In sede di prima applicazione del presente
regolamento la spesa annua prevista per la manutenzione è determinata, da
ciascun consorzio, sulla base dei consuntivi di spesa degli ultimi cinque anni
integrati da criteri parametrici che tengano conto dell’eventuale incremento di
portata. A decorrere dal sesto anno dall’entrata in vigore del presente
regolamento la spesa annua prevista per la manutenzione è determinata
esclusivamente sulla base dei consuntivi di spesa degli ultimi cinque anni.
4. I costi di manutenzione da ripartire tra i consorziati e i
concessionari di scarichi tengono conto dei contributi erogati dalla Regione. In
caso di mancata erogazione l’intero costo viene posto a carico dei soggetti che
usufruiscono dell’opera di bonifica.
5. Qualora il Concessionario
rinunci alla concessione indipendentemente dal momento temporale in cui ciò
avviene, egli è tenuto comunque al pagamento del canone per l’intero anno in
corso.
6. Il titolare dello scarico è obbligato a fornire al consorzio
co.pia delle analisi dell’effluente immesso previste dalla legislazione vigente.
7. Il Consorzio, al fine di provvedere al monitoraggio della qualità dei
reflui conferiti, può provvedere, a proprie spese, ad analisi e campionamenti,
anche senza preavviso al concessionario, nella misura massima di 3 prove annue
da commissionare presso laboratori accreditati in conformità dello standard UNI
EN ISO/IEC 17025/2005
8. Nel caso che a seguito della caratterizzazione
fisico chimica, ai sensi del Decreto 10 agosto 2012 n. 161 del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il sedimento presente
nel canale risulti contaminato per effetto delle caratteristiche degli effluenti
immessi, il titolare dello scarico nel canale deve farsi carico dell’intero
maggior costo di prelievo e smaltimento dei materiali terrosi e vegetali da
asportare in sede di manutenzione. Del maggior costo di manutenzione si terrà
conto nella determinazione della spesa annua prevista al comma 1 lettera c) ai
fini del contributo dovuto dal titolare dello scarico anche per gli anni
successivi a quello corrente.
Art. 10Durata, decorrenza termine, divieto di rinnovo e occupazione urgente 1. La durata della concessione in uso di un bene demaniale è fissata per ogni
singola concessione ordinariamente in anni cinque. Concessioni aventi maggior
durata devono essere adeguatamente giustificate da valutazioni tecnico
economiche ed estimative in rapporto agli investimenti eseguiti sul bene
demaniale.
2. In relazione all’attività da svolgersi, alle eventuali
opere da eseguirsi e alle finalità da perseguire, la durata della concessione
non può essere superiore ad anni trenta come da art. 137 del R.D. 368/1904.
3. Per le golene di corsi d’acqua e fasce frangivento, terreni
seminativi e erborati e zone forestali, la durata della concessione non può
essere superiore ad anni tre.
4. Il rapporto concessorio decorre dalla
data di sottoscrizione dell’atto di concessione ovvero dalla diversa data in
esso indicata.
5. L’immissione nel possesso da parte del concessionario
e la riconsegna dell’immobile risultano da verbale redatto del Consorzio
competente e sottoscritto dal concessionario.
6. E’ vietato il tacito
rinnovo della concessione. Alla scadenza del termine la concessione si intende
cessata di pieno diritto, senza necessità di preavviso, con obbligo del
concessionario di riconsegna del bene nel medesimo stato in cui è stato
consegnato, salvi gli interventi previsti nell’atto concessorio.
7. Gli
interventi migliorativi effettuati dal concessionario, anche se autorizzati, non
danno diritto a rimborsi o indennizzi alla scadenza della concessione, anche in
caso di cessazione volontaria anticipata. I miglioramenti e le addizioni
apportate all’immobile sono, di diritto, acquisite gratuitamente alla proprietà
regionale. Resta salva la facoltà del Consorzio di chiederne, comunque, la
riduzione in pristino a carico del concessionario, salvo patto contrario.
8. Gli interventi, eseguiti in difformità delle norme o
dell’autorizzazione o reputati dannosi, devono essere rimossi a cura e spese del
concessionario nel termine assegnatogli, fatta salva la facoltà sanzionatoria
prevista dal presente regolamento.
9. Nei casi, di riconosciuta urgenza,
urgenti, il Consorzio può disporre, su richiesta dell’interessato l’immediata
occupazione e l’uso dei beni richiesti nonché l’esecuzione dei lavori
autorizzati, previa presentazione di polizza fidejussoria e con l’obbligo di
osservare le condizioni stabilite nella convenzione accessiva all’atto di
concessione. Le motivazioni dell’occupazione d’urgenza sono riportate nel
verbale di consegna redatto ai sensi del precedente c.5.
10. In caso di
parere negativo rilasciato dal Servizio Foreste, ai sensi dell’ art. 10 comma 4
della Legge Regionale 4/2012, la concessione è negata. In tal caso il Consorzio
può imporre al richiedente il ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 11Cause di estinzione del rapporto concessorio 1. Il rapporto concessorio si estingue al ricorrere delle seguenti circostanze: a) morte del concessionario persona fisica, se gli eredi non abbiano chiesto
nel termine il subingresso nella concessione; b) scioglimento della società,
salva la facoltà dell’Amministrazione di proseguire il rapporto con il soggetto
liquidatore, in presenza dei presupposti di legge; c) perdita della capacità
giuridica del concessionario per interdizione; d) perdita della capacità
giuridica del concessionario per fallimento, salva la facoltà
dell’Amministrazione di proseguire il rapporto con la curatela fallimentare, in
presenza dei presupposti di legge; e) il venir meno dell’oggetto materiale
della concessione per fatto od atto dell’amministrazione, ovvero per cause
naturali; f) cause di decadenza, provvedimento di revoca e recesso del
concessionario, secondo la disciplina prevista nelle norme che seguono.
Art. 12Decadenza dalla concessione 1. Il consorzio dichiara la decadenza della concessione al verificarsi di una
delle seguenti ipotesi: a) mancata gestione; b) mancata o difforme
esecuzione delle opere prescritte nell’atto di concessione; c) uso difforme
della concessione; d) mancata manutenzione ordinaria degli immobili; e)
mutamento sostanziale delle finalità e degli usi previsti nell’atto di
concessione; f) omesso pagamento del canone annuale; g) sostituzione di
terzi nel godimento della concessione; h) violazione del divieto di cui
all’art. 17 del presente regolamento; i) inadempienza degli obblighi
derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o da regolamenti; l) violazione di leggi o regolamenti inerenti l’attività esercitata sul bene
concesso o dei vincoli insistenti sullo stesso.
2. In caso di
inadempimento degli obblighi di cui al comma precedente, il Consorzio può
concedere al concessionario un termine, decorso il quale, persistendo
l’inadempimento, il Consorzio attiverà il procedimento di decadenza della
concessione.
3. In caso di decadenza della concessione non spetta alcun
rimborso delle spese eventualmente sostenute per l’esecuzione delle opere o per
l’esercizio della concessione;
4. Nel provvedimento di decadenza sono
indicati i lavori di ripristino a carico del concessionario. Qualora il
Concessionario non provveda alle operazioni di ripristino, il Consorzio provvede
d’ufficio, addebitando le spese al concessionario e attivando le garanzie
cauzionali prestate.
Art. 13Revoca della concessione 1. Il Consorzio di Bonifica, con un preavviso di mesi tre, procede alla revoca
totale o parziale della concessione qualora ritenga sopravvenute esigenze di
pubblico interesse che non consentano il proseguimento del rapporto concessorio
ovvero qualora venga meno la funzione pubblica cui il bene è destinato.
2. La revoca, come specificato nel contratto accessivo alla concessione,
non dà diritto ad alcun indennizzo, salvo la quota non ancora ammortizzata per
lavori autorizzati.
3. Nel caso di revoca parziale l’Amministrazione
procede all’adeguamento del canone, salva la facoltà del concessionario di
rinunziare alla concessione dandone comunicazione all’Amministrazione nel
termine di giorni 30 dalla notifica del provvedimento di revoca.
Art. 14Risoluzione 1. La concessione può essere risolta su istanza del concessionario, presentata
con almeno sei mesi di preavviso, salvo quanto previsto nella concessione;
2. Gli interventi migliorativi effettuati dal concessionario, anche se
autorizzati, non danno diritto a rimborsi o indennizzi in caso di cessazione
volontaria anticipata.
Art. 15Obblighi e responsabilità 1. E’ a carico del concessionario la manutenzione del bene. 2. Il
concessionario o il soggetto autorizzato è responsabile verso il Consorzio di
Bonifica degli obblighi assunti e, verso l’Amministrazione consortile e i terzi,
di ogni danno cagionato alle persone o cose nell’esercizio della concessione.
3. Con il verbale di consegna anticipata o con l’atto di convenzione,
accessivo a quello di concessione, o con il provvedimento autorizzativo
l’affidatario assume l’obbligo di tenere indenne il Consorzio da ogni azione
intentata da terzi, connessa all’esercizio dell’attività oggetto di concessione
o autorizzazione.
Art. 16Garanzie cauzionali 1. Il Concessionario deve garantire l’osservanza degli obblighi assunti con
l’atto accessivo alla concessione, mediante polizza fidejussoria, bancaria o
assicurativa o mediante deposito cauzionale di durata pari alla concessione.
2. L’ammontare della polizza fidejussoria o del deposito cauzionale è
determinato in relazione al canone annuo e al costo per l’eventuale ripristino
dello stato dei luoghi. La garanzia non è richiesta quando il canone annuo è
irrisorio (inferiore ad € 500,00.)
3. La polizza fidejussoria dovrà
prevedere l’esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e pagamento da effettuarsi entro 15 giorni dalla semplice richiesta
scritta d parte dell’Ente consortile.
4. La garanzia copre l’esatta
esecuzione dei lavori e l’eventuale mancato ripristino dello stato dei luoghi in
caso di revoca, decadenza e estinzione della concessione, nonché la mancata
manutenzione, il mancato versamento del canone e la copertura di ogni danno
riscontrato all’atto della riconsegna del bene.
5. Il Consorzio può
attivare in tutto o in parte la polizza fideiussoria o fideiussione bancaria o
di incamerare totalmente o parzialmente il deposito cauzionale.
Art. 17Subingresso - modifiche societarie 1. E’ fatto espresso divieto al concessionario, a pena di decadenza, di sub
concedere il bene in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con o
senza corrispettivo.
2. Il subingresso totale o parziale nella
concessione è consentito in caso di: a) decesso o comprovate ragioni di
salute del titolare della concessione, da volturarsi in favore degli eredi o i
familiari entro il quarto grado, previa richiesta da effettuarsi al Consorzio di
Bonifica entro sei mesi dall’evento. b) variazioni di natura giuridica o
dell’assetto societario del concessionario.
3. Il subingresso previsto
al comma 2 è subordinato al possesso, del soggetto subentrante, dei requisiti di
cui al precedente art. 6.
4. Il nuovo concessionario è tenuto ad
accettare le clausole, nessuna esclusa, contenute nell’atto concessorio
originario, compresa la scadenza.
Art. 18Spese di istruttoria e dell’atto 1. Le spese di registrazione, di bollo e di altra natura derivanti dalla
concessione, autorizzazione o dal parere previsto dall’art. 2, comma 5 (per gli
scarichi di acque reflue urbane o meteoriche), sono a carico del richiedente.
2. Le spese di istruttoria e di sopralluogo determinate dal Consorzio di
Bonifica a compensazione delle spese occorse per l’espletamento dell’attività,
sono corrisposte dal richiedente prima dell’inizio del procedimento istruttorio.
Art. 19Sanzioni 1. L’utilizzazione di beni demaniali senza concessione ovvero in difformità dal
titolo concessorio o autorizzativo comporta il pagamento di una sanzione pari al
doppio del canone o del contributo ordinario, commisurata alla durata
dell’abuso, fatta salva la facoltà del Consorzio di attivare la procedura di
decadenza prevista dall’art. 12 del presente regolamento.
2. Resta ferma
l’applicazione delle altre misure sanzionatorie vigenti ivi compreso lo sgombero
e il ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 20Variazioni al contenuto della concessione 1. La concessione è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere,
gli usi e le facoltà risultanti dall’atto di concessione.
2. Qualsiasi
variazione nell’estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di
esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante
atto suppletivo dopo l’espletamento dell’istruttoria.
3. E’ vietata la
variazione della data di scadenza della concessione.
4. Qualora non
venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione e non vi
sia modifica nell’estensione della zona concessa, la variazione può essere
assentita dal Consorzio con semplice autorizzazione
Art. 21Diritti di terzi 1. Il rilascio della concessione non pregiudica in modo alcuno gli eventuali
diritti dei terzi, siano essi privati cittadini o enti.
Art. 22Riparazione dei danni alle pertinenze demaniali e consortili
1. Il Concessionario nell’eseguire l’opera oggetto di concessione e nel compiere
operazioni ad essa comunque connesse non deve arrecare danni ai beni demaniali o
consorziali. In mancanza è tenuto ad eseguire, a proprie spese e nel termine
stabilito, i lavori che il Consorzio ritiene necessari per il ripristino delle
opere danneggiate.
2. Qualora il Concessionario non ottemperi
all’esecuzione dei lavori, il Consorzio provvede d’Ufficio, addebitando le spese
al Concessionario.
Art. 23Danni alle opere concesse 1. Il Consorzio non assume responsabilità per danni o guasti arrecati all’opera
oggetto di concessione derivanti da lavori eseguiti dal medesimo Consorzio
ovvero riconducibili a cause rivenienti da eventi naturali eccezionali.
Art. 24Esigenze idrauliche 1. Il Consorzio non assume responsabilità per danni o guasti arrecati all’opera
oggetto di concessione derivanti da lavori eseguiti dal medesimo Consorzio
ovvero riconducibili a cause rivenienti da eventi naturali eccezionali.
Art. 25Inizio e ultimazione dei lavori prescrizioni tecniche 1. Il Concessionario è obbligato, prima dell’inizio dei lavori oggetto della
concessione, a prendere accordi con il Servizio Tecnico Consorziale per ricevere
le necessarie indicazioni operative e per gli accertamenti preventivi.
2. Il Concessionario è tenuto ad osservare le prescrizioni tecniche
impartite dal consorzio in corso di esecuzione dei lavori.
3. I lavori
devono essere eseguiti in conformità degli elaborati tecnici prodotti dal
Concessionario ed approvati dal Consorzio. In fase di esecuzione dei lavori o
durante l’esercizio della concessione nessuna variante può essere apportata
senza l’autorizzazione preventiva del Consorzio.
Art. 26Vigilanza e accesso alle opere 1. Durante l’arco di validità della concessione, il Consorzio vigila perché
siano osservate dal concessionario le condizioni e le modalità sancite dall’atto
di concessione.
2. Agli incaricati dal Consorzio, deve essere consentito
l’accesso, anche con mezzi meccanici, agli immobili oggetto della concessione,
per effettuare gli accertamenti e gli interventi ritenuti necessari.
Art. 27Divieti 1. E’ vietato il rilascio di concessioni finalizzate a realizzare, in prossimità
dei canali di bonifica o degli impianti di irrigazione, opere vietate ai sensi
del R.D. 8 maggio 1904, n. 368, e in particolare: a) piantagioni di alberi e
siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno
degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di
argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 2 pei le
piantagioni, di metri 2 per le siepi e movimento del terreno, e di metri 10 per
le opere civili; b) l’apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei
terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini
e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale
distanza non può essere mai minore di metri 2, anche quando la escavazione del
terreno sia meno profonda;
2. la costruzione di fornaci, fucine o
fonderie a distanza minore di metri 50 dal piede degli argini o delle sponde o
delle scarpate suddette;
3. l’apertura di cave, temporanee o permanenti,
che possa dar luogo a ristagni d’acqua o impaludamenti di terreni, modificando
l’assetto dato ad essi dalle opere di bonifica o comunque alterando il regime
idraulico realizzato dalle medesime opere;
4. realizzare opere che
alterino lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza
all’uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti,
od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d’acqua e le opere
anzidette;
5. depositare materie terrose, pietre, erbe, venefiche o
putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi
inquinamento dell’ acqua;
6. depositare terra o altre materie a distanza
inferiore a metri 10 dai corsi d’acqua o ad altra distanza tale che, per una
circostanza qualsiasi, possano esservi trasportate ad ingombrarli;
7.
depositare materie come sopra sul piano viabile delle strade di servizio e loro
pertinenze;
8. bruciare stoppie, aderenti al suolo o in mucchi, a
distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate e
altre pertinenze delle opere stesse;
9. costruire varchi, cavedoni o
qualunque altra opera che possa ostacolare in qualsiasi modo il naturale e
libero deflusso delle acque;
10. attraversare gli alvei dei canali con
bestiame, come pure l’attraversamento ed il pascolo di animali di ogni specie
sulle sommità arginali, scarpate e golene dei corsi d’acqua;
11.
realizzare opere che possano alterare la resistenza e la convenienza dell’uso a
cui sono destinate le condotte, le apparecchiature irrigue ed i manufatti
consorziali, siano essi esistenti su aree di proprietà del Consorzio, del
Demanio o su aree gravate da servitù di acquedotto;
12. concedere beni
demaniali gestiti dai consorzi per finalità istituzionali proprie degli stessi
quali, per esempio, pozzi, vasche di accumulo, reti irrigue e idrovore tranne le
opere in stato di abbandono e dichiarate dal consorzio non necessarie
all’espletamento dei compiti di istituto;
13. immettere nei canali
consorziali acque meteoriche non trattate secondo le disposizioni del “Piano
Direttore” della Regione Puglia, o reflue provenienti da impianti di depurazione
o da stabilimenti industriali, prive delle caratteristiche prescritte dalla
legislazione vigente in materia di tutela delle acque dagli inquinamenti, in
particolare dal D.Lgs. n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dal
Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia e dai regolamenti regionali di
attuazione.
CAPO III Concessioni a canone agevolato
Art. 28Concessioni a canone agevolato 1. Per lo svolgimento di attività volte alla tutela ed alla promozione di
interessi pubblici i beni demaniali sono concessi a canone agevolato ai seguenti
soggetti: a) enti pubblici non economici; b) associazioni, fondazioni,
organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le altre istituzioni di
carattere pubblico o privato senza fini di lucro esclusi partiti politici,
organizzazioni sindacali, o gruppi di culto confessionali.
Art. 29Determinazione del canone agevolato 1. Nei casi di cui all’articolo precedente, il canone sarà calcolato sulla base
di quello di mercato operando le seguenti riduzioni: a) per i soggetti di
cui al punto a) la riduzione del canone è pari al 50%; b) per i soggetti di
cui alla lettera b) la riduzione è ordinariamente del 30%. Nel caso di
utilizzazione per attività senza fini di lucro la riduzione è del 50%.
CAPO IV Disposizioni finali, transitorie e finanziarie
Art. 30Disciplina dei rapporti in corso
1. Il presente regolamento si applica ai rapporti giuridici sorti a partire
dal giorno successivo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
2. Per le utilizzazioni senza titolo dei beni demaniali,
in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nei casi in cui
è previsto il preventivo rilascio di concessione o autorizzazione, è possibile
il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria, previa verifica dei
requisiti soggettivi ed oggettivi del possessore e per la durata di un solo
anno, da richiedersi al consorzio entro e non oltre 180 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
3. La concessione rilasciata
ai sensi del precedente comma è subordinata al pagamento, in misura doppia, del
canone calcolato secondo i criteri di cui ai precedente artt. 9 e 9bis.
4. L’autorizzazione all’immissione dei reflui nei canali di bonifica,
ove richiesta entro 90 gg. dalla pubblicazione del presente Regolamento,
comporterà unicamente il pagamento del contributo annuo determinato dal
consorzio in base all’art. 9 bis. Richieste autorizzative proposte tardivamente
comporteranno il pagamento del contributo maggiorato del 50%.
Art. 31Norma finanziaria 1. I canoni di concessione, i contributi, le sanzioni e le spese di istruttoria
sono introitate dai Consorzi di Bonifica territorialmente competenti.
Art. 32Impiego delle risorse I canoni e i contributi riscossi imputati in entrata al bilancio consortile al
capitolo relativo alla manutenzione della rete idrografica sono destinati, nella
misura non inferiore all’80% alla manutenzione delle opere di bonifica in
concessione.
Art. 33Disposizioni finali Il presente Regolamento abroga il precedente Regolamento
regionale n. 12 del 08/06/2012 - Regolamento per l’uso dei beni del demanio
pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia - pubblicato sul
B.U.R.P. n 86/s del 15/06/2012
ALLEGATI SCARICA ALLEGATI Allegato A) - Schema spese istruttorie e canoni annui di concessione; Allegato B) - Criterio per la determinazione del contributo per lo scarico di acque reflue e meteoriche nei canali (art. 9 bis); Allegato C) - Disciplinare tipo; Allegato D) - Disciplinare tipo per manufatti di scarico.
SOMMARIO Capo I Disposizioni generali Art. 1 (Oggetto del regolamento) Art. 1 bis - (Definizioni) Art. 2 (Costituzione di diritti di terzi)
Capo II Concessione e autorizzazioni Art. 3 (Oggetto della concessione o dell’autorizzazione) Art. 4 (Procedimento per il rilascio di concessioni) Art. 5 (Documentazione occorrente al rilascio di concessioni) Art. 6 (Requisiti del richiedente) Art. 7 (Responsabile del Procedimento di concessione) Art. 8 (Rilascio dell’atto di concessione) Art. 8 bis (Rilascio dell’atto di autorizzazione) Art. 9 (Calcolo del canone di concessione e di autorizzazione) Art. 9 bis (Calcolo del contributo per gli scarichi di acque reflue urbane o meteoriche) Art. 10 (Durata, decorrenza termine, divieto di rinnovo e occupazione urgente) Art. 11 (Cause di estinzione del rapporto concessorio) Art. 12 (Decadenza dalla concessione) Art. 13 (Revoca della concessione) Art. 14 (Risoluzione) Art. 15 (Obblighi e responsabilità) Art. 16 (Garanzie cauzionali) Art. 17 (Subingresso - modifiche societarie) Art. 18 (Spese di istruttoria e dell’atto) Art. 19 (Sanzioni) Art. 20 (Variazioni al contenuto della concessione) Art. 21 (Diritti di terzi) Art. 22 (Riparazione dei danni alle pertinenze demaniali e consortili) Art. 23 (Danni alle opere concesse) Art. 24 (Esigenze Idrauliche) Art. 25 (Inizio e ultimazione dei lavori - prescrizioni tecniche) Art. 26 (Vigilanza e accesso alle opere) Art. 27 (Divieti)
Capo III Concessioni a canone agevolato Art. 28 (Concessioni a canone agevolato) Art. 29 (Determinazione del canone agevolato)
Capo IV Disposizioni finali e transitorie e finanziarie Art. 30 (Disciplina dei rapporti in corso) Art. 31 (Norma finanziaria) Art. 32 (Impiego delle risorse) Art. 33 (Disposizioni finali)
Disposizioni finali
Il presente
Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi
e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.12/05/2004,
n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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