Regolamento Regionale 14 novembre 2013, n. 22 Regolamento attuativo per la nomina e lo svolgimento dei lavori del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’articolo 58 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art. 42,
comma 2, lett.c) L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art.
44,
comma 1, L.
R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la
Delibera di Giunta Regionale n.2105 del11/112013 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento
Art. 1(Elenco dei revisori dei conti della Regione Puglia) (1)
(1) Regolamento regionale implicitamente abrogato dal Regolamento regionale n. 5 del 24 marzo 2014
Art. 2(Contenuto della domanda e modalità di iscrizione nell’elenco dei revisori
dei conti della Regione Puglia) (2) [1. La domanda di iscrizione nell’elenco dovrà contenere i seguenti dati: a.
nome, cognome, luogo di nascita, residenza, recapito telefonico, numero di fax e
indirizzo PEC;
2. Coloro che intendono essere
iscritti nell’elenco dei revisori dei conti della Regione Puglia devono
attestare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
200, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa), il possesso dei requisiti e l’assenza
di cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui al comma precedente, ovvero
dichiarare l’eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità rimuovibile,
esprimendo contestualmente la propria disponibilità, se nominato, a rimuovere
detta causa entro il termine previsto dall’articolo 55,
comma 5, della legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45.
3. Il requisito di cui
all’articolo 54,
comma 1, lettera d), della legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45 va riferito all’anno solare precedente a
quello dell’istanza di ammissione ovvero, per coloro che sono già iscritti
nell’elenco, della dichiarazione di cui all’articolo 6, comma 2, del presente
regolamento.
4. Le dichiarazioni rese e sottoscritte con firma non
autenticata nella domanda di iscrizione hanno valore di dichiarazione
sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n.445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa). Per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all’articolo 76
del citato D.P.R. 445/2000.
5. Alla domanda dovrà essere allegata copia,
in formato elettronico, di un documento di identità del candidato in corso di
validità debitamente sottoscritto con firma digitale.
6. La compilazione
della domanda di iscrizione deve avvenire con accesso alla home page del sito
internet del Consiglio Regionale, attraverso la selezione del link denominato:
“Elenco revisori Regione Puglia”. Una volta conclusa la compilazione del
modello, sarà possibile generare un file riassuntivo della domanda che il
richiedente dovrà sottoscrivere con firma digitale e trasmettere alla casella di
posta elettronica certificata indicata al momento dell’accesso al sistema.
7. Le domande dovranno pervenire esclusivamente a mezzo di posta
elettronica certificata con esclusione di qualsiasi altro mezzo.
8. In
fase di prima applicazione, per la presentazione delle domande sarà fissato un
termine non inferiore a quello stabilito all’articolo 54,
comma 2, della legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45 e comunicato con avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e con i restanti ordinari mezzi di divulgazione
utilizzati dalla Regione Puglia. ]
(2) Regolamento regionale implicitamente abrogato dal Regolamento regionale n. 5 del 24 marzo 2014
Art. 3(Modalità e termini entro cui esaminare le domande di iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti della Regione Puglia) (3) ]1. La struttura regionale responsabile del procedimento di formazione, tenuta ed
aggiornamento dell’elenco dei revisori dei conti della Regione Puglia, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, è la Segreteria Generale della Presidenza del
Consiglio Regionale.
2. In attuazione del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, nonché in conformità alle disposizioni regionali in materia, la struttura
responsabile del procedimento procederà d’ufficio al controllo su un campione
non inferiore al 10% delle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli istanti,
nonché di quelle presentate da tutti i soggetti designati.
3. La
Segreteria del Consiglio Regionale, previa verifica della documentazione per
l’accertamento dei requisiti, provvede alla formazione dell’elenco dei revisori
dei conti entro 15 giorni dal termine di presentazione delle domande di
iscrizione nell’elenco stesso.
4. In sede di prima formazione
dell’elenco dei revisori dei conti il termine di cui al precedente comma è
fissato in giorni 45.
5. I nominativi dei revisori dei conti, in prima
applicazione, saranno estratti dall’elenco aggiornato secondo le modalità di cui
ai commi 3 e 4 del presente articolo.]
(3) Regolamento regionale implicitamente abrogato dal Regolamento regionale n. 5 del 24 marzo 2014
Art. 4(Formazione dell’elenco) (4) [1. Il Segretario Generale del Consiglio regionale dispone la non ammissione
ovvero la cancellazione dall’elenco dei candidati che non hanno trasmesso le
dichiarazioni richieste o che, dalla verifica fatta, risultino sprovvisti dei
requisiti per l’iscrizione.
2. Il Segretario Generale del Consiglio
regionale notifica tempestivamente a mezzo mail-PEC ai soggetti interessati la
non ammissione ovvero l’esclusione dall’elenco nonché la relativa motivazione.
Avverso tale atto, i candidati esclusi possono presentare ricorso motivato al
Segretariato Generale del Consiglio Regionale entro cinque giorni dalla
ricezione della notifica, secondo le modalità previste per la presentazione
della domanda di iscrizione.
3. Il Segretario Generale del Consiglio
regionale procede entro i successivi dieci giorni a deliberare in via definitiva
sull’effettiva sussistenza delle cause di esclusione, previa acquisizione della
pronuncia giuntale al verificarsi delle fattispecie di cui all’articolo 55,
comma 4, della legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45, e delle risultanze è data notizia
all’interessato.
4. I provvedimenti di non ammissione ovvero di
cancellazione dall’elenco, nonché della relativa causa, è data notizia, per i 30
giorni successivi alla decisione del Segretario Generale, nell’apposita sezione
del sito istituzionale del Consiglio regionale dedicata all’elenco.]
(4) Regolamento regionale implicitamente abrogato dal Regolamento regionale n. 5 del 24 marzo 2014
Art. 5(Contenuto dell’elenco) (5) [1. L’elenco riporta i seguenti elementi informativi per ciascun revisore: a.
il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita; b. la residenza; c.
la data e il numero di iscrizione nel registro dei revisori legali o all’Ordine
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
2. L’elenco è
stilato in ordine alfabetico e reso pubblico sulle pagine del sito internet del
Consiglio della Regione Puglia, con effetti di pubblicità legale ai sensi
dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. ]
(5) Regolamento regionale implicitamente abrogato dal Regolamento regionale n. 5 del 24 marzo 2014
Art. 6(Aggiornamento dell’elenco) (6) [1. Successivamente alla costituzione dell’elenco, i soggetti interessati possono
presentare domanda di iscrizione all’elenco entro i termini previsti
all’articolo 54,
comma 2, della legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45 secondo le modalità indicate all’articolo
2 del presente regolamento.
2. I candidati già iscritti nell’elenco
devono presentare entro i termini e con le modalità previste al precedente comma
la dichiarazione attestante il conseguimento di almeno dieci crediti formativi
ai sensi dell’articolo 54,
comma 1, lettera d), della legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45.
3. Entro i successivi 15 giorni
dallo spirare dei termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il
Segretario Generale del Consiglio regionale provvede con proprio atto
all’aggiornamento annuale dell’elenco.]
(6) Regolamento regionale implicitamente abrogato dal Regolamento regionale n. 5 del 24 marzo 2014
Art. 7(Estrazione dei componenti dall’elenco) (7) [1. In sede di prima applicazione, la designazione dei membri del Collegio dei
revisori dei conti si svolge in una seduta pubblica del Consiglio regionale
appositamente convocata dal suo Presidente per la nomina dei Revisori dei conti
della Regione decorsi quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione
dell’Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tale seduta è preceduta da
un avviso pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale in cui si
comunicano luogo, ora e modalità dell’estrazione almeno 5 giorni prima del suo
svolgimento. Successivamente, la designazione dei membri del Collegio dei
revisori dei conti si svolge in una seduta pubblica del Consiglio regionale da
convocarsi non oltre i 60 giorni precedenti la scadenza del Collegio dei
revisori in carica.
2. La nomina dei membri del Collegio dei revisori
dei conti avviene mediante estrazione a sorte dei nominativi inseriti
nell’elenco. Ai fini del sorteggio, è attribuito ad ogni iscritto un numero
d’ordine progressivo. L’estrazione avviene attraverso un sistema informatico di
generazione di numeri casuali.
3. All’esito del sorteggio il Segretario
Generale del Consiglio regionale procede alla formulazione di una graduatoria
formulata in base all’ordine di estrazione dalla prima all’ultima posizione e
comprendente tutti i nominativi iscritti nell’elenco regionale dei revisori dei
conti.
4. I primi tre nominativi estratti sono designati quali
componenti del Collegio regionale dei revisori dei conti. Qualora, all’esito
della verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1,
lettere b) e c) del presente regolamento, il soggetto designato risulti
ineleggibile ovvero incompatibile con l’incarico di revisore, si provvede alla
sua sostituzione con il primo nominativo disponibile della graduatoria.
5. All’esito del sorteggio e delle successive verifiche sulla
compatibilità dei designati all’incarico, il Presidente della Giunta regionale
provvede, con proprio decreto, alla nomina del Collegio dei revisori dei conti.
6. In caso di cessazione di uno dei componenti nel periodo della durata
del Collegio dei revisori dei conti, si procede ad una nuova estrazione a sorte
fra i soggetti iscritti nell’Elenco. La procedura seguita è analoga a quella
indicata ai commi precedenti e comporta l’esclusiva sostituzione del componente
cessato. La durata dell’incarico è limitata al tempo residuo sino alla scadenza
del termine triennale calcolata a decorrere dalla nomina dell’interno Collegio.
I componenti che cessano anticipatamente, per qualsiasi motivo, dalla carica
ovvero che subentrano ad un revisore cessato, non sono rieleggibili. La nomina
del nuovo revisore non ha effetti sulla titolarità della Presidenza del Collegio
come definita all’atto dell’insediamento dell’originario Collegio dei revisori
dei conti. ]
(7) Regolamento regionale implicitamente abrogato dal Regolamento regionale n. 5 del 24 marzo 2014
Art. 8(Rinnovo dei componenti del Collegio) (8) [1. Del rinnovo del Collegio dei revisori dei conti della Regione Puglia è data
notizia almeno 90 giorni prima della sua scadenza, tramite avviso da pubblicarsi
nel Bollettino ufficiale della Regione e nell’apposita sezione del sito
istituzionale del Consiglio regionale dedicata a tale organismo. ]
(8) Regolamento regionale implicitamente abrogato dal Regolamento regionale n. 5 del 24 marzo 2014
Art. 9(Funzioni, modalità e termini) (9) [1. Il Collegio si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti,
nell’esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della
finanza pubblica.
2. Il parere del Collegio sulle proposte di legge di
bilancio, di assestamento e variazione del bilancio, di rendiconto generale, e
sui relativi allegati è accluso, a pena di irricevibilità, alle proposte di
legge all’atto del loro deposito presso il Consiglio regionale.
3. Nella
relazione delle proposte di legge di cui al comma 2, sono indicati l’avvenuto
adeguamento al parere del Collegio oppure la motivazione del mancato
adeguamento, in tutto o in parte, allo stesso parere.
a. vigila sul rispetto degli obiettivi annuali
posti dal patto di stabilità interno; b. esercita il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge.
5. I pareri del Collegio sono resi entro sette giorni consecutivi dal
ricevimento del disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione
annuale e pluriennale, cinque giorni consecutivi per i disegni di legge di
approvazione dell’assestamento generale del bilancio e delle variazioni di
bilancio, quindici giorni consecutivi per la relazione sul disegno di legge di
approvazione di rendiconto della gestione. Decorsi inutilmente tali termini, il
parere si intende reso favorevolmente.
6. Ove non sia previsto un
termine per il rilascio dei pareri, lo stesso è fissato in tre giorni
consecutivi dal ricevimento della documentazione, salvo il maggior termine
eventualmente comunicato dalla Giunta regionale. Decorsi inutilmente tali
termini, il parere si intende reso favorevolmente.
7. La Regione
favorisce l’attività istruttoria del collegio assicurando ad esso, in modo
costante e tempestivo, tramite casella di posta istituzionale in formato PEC,
l’informazione e la documentazione in ordine agli atti sui quali il collegio
deve esprimersi.
8. Il Consiglio Regionale, con proprio atto di natura
regolamentare, prevede la sottoposizione al parere del Collegio dei Revisori dei
Conti del bilancio di previsione annuale e pluriennale del Consiglio Regionale,
delle sue variazioni, dell’assestamento generale dello stesso nonché del
rendiconto della gestione ovvero di ogni altro atto, disciplinando altresì i
termini e modalità di rilascio dei pareri. ]
(9) Regolamento regionale implicitamente abrogato dal Regolamento regionale n. 5 del 24 marzo 2014
Art. 10(Pareri non obbligatori) (10) [1. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, al Collegio dei Revisori
dei Conti vengono inviate, anche mediante pubblicazione sui portali
istituzionali: a. elenco delle delibere di Giunta regionale adottate; b.
elenco delle delibere di Consiglio regionale (Ufficio di Presidenza) adottate; c. elenco delle determinazioni dirigenziali adottate dai singoli servizi.
2. Al Collegio dei revisori dei conti, su richiesta della Giunta
regionale, possono essere richiesti pareri sulle seguenti materie: a.
strumenti di programmazione economico-finanziaria; b. variazioni di bilancio
assunte in via amministrativa; c. modalità di gestione dei servizi e
proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; d.
proposte di ricorso all’indebitamento; e. proposte di utilizzo di finanza
innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia; f.
proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; g.
proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio; h. ogni altra materia per la quale la Giunta regionale ritenga opportuno
l’acquisizione del parere.
3. I pareri di cui al presente articolo sono
resi entro i termini indicati nella richiesta della Giunta regionale e, in ogni
caso, non possono essere inferiori a tre giorni consecutivi dal ricevimento
della documentazione. Decorsi inutilmente tali termini, il parere si intende
reso favorevolmente. ]
(10) Regolamento regionale implicitamente abrogato dal Regolamento regionale n. 5 del 24 marzo 2014
Art. 11(Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti) (11) [1. Il Collegio dei revisori, nella seduta di insediamento, individua il
Presidente del Collegio sulla base dei criteri stabiliti all’articolo 54,
comma 4, della legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45. In caso di mancato accordo provvede il
Presidente del Consiglio regionale su istruttoria del Segretario generale del
Consiglio.
2. Il Collegio dei revisori adotta, nella prima seduta utile,
un proprio regolamento di funzionamento da comunicarsi al Presidente della
Giunta e del Consiglio regionale.
3. Le funzioni del Collegio sono
svolte collegialmente, su iniziativa del Presidente del Collegio, al quale
compete la convocazione delle sedute.
4. Il Collegio si riunisce almeno
una volta ogni tre mesi.
5. Il Collegio si riunisce validamente con la
presenza di due componenti, tra cui il Presidente, e delibera validamente a
maggioranza dei suoi componenti.
6. Il Collegio approva il verbale delle
sedute e delle decisioni adottate. ]
(11) Regolamento regionale implicitamente abrogato dal Regolamento regionale n. 5 del 24 marzo 2014
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.12/05/2004,
n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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