Legge Regionale 7 aprile 2014, n. 12
Disposizioni in materia di certificato di agibilità, in attuazione dell’articolo 25, comma 5-ter, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380(1)
(1) Legge abrogata dalla l.r. 48/2017, art. 5
Art. 1Semplificazioni in materia di certificazioni di agibilità (2)
[1. In alternativa alla richiesta del certificato di agibilità di cui
all’articolo 24 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, fermo restando l’obbligo della presentazione della
documentazione di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a), e all’articolo 25,
comma 3, lettere a), b) e d), del medesimo d.p.r. 380/2001 e del parere dell’ASL
nel caso in cui non sia sostituibile con la dichiarazione del progettista,
l’interessato presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non
nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità
dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata della seguente
documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell’edificio, che il
responsabile dello Sportello unico per l’edilizia (SUE) provvede a trasmettere
al catasto;
b) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la
conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza,
igiene, salubrità, risparmio energetico e di barriere architettoniche, valutate
secondo la vigente normativa.
2. Relativamente alle dichiarazioni di
agibilità presentate ai sensi del comma 1, i comuni svolgono controlli mensili a
campione, comunque in una quota non inferiore al 20 per cento, da individuare
mediante preventivo sorteggio. Il responsabile dello SUE, entro dieci giorni
lavorativi dalla data di effettuazione del sorteggio della pratica da sottoporre
a controllo, ne dà comunicazione all’interessato. Entro i successivi trenta
giorni il responsabile dello SUE comunica all’interessato l’esito del controllo.
3. In caso di esito negativo dei controlli, ove il responsabile dello
SUE rilevi la carenza dei requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio
energetico e di barriere architettoniche, ordina motivatamente all’interessato
di conformare l’opera realizzata alla normativa vigente, ferma restando
l’applicazione delle sanzioni per le opere realizzate in difformità dalla
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), dalla Denuncia di inizio
attività (DIA) o dal permesso di costruire o con variazioni essenziali. La
mancata sottoposizione a controllo delle dichiarazioni di agibilità non preclude
l’esercizio dei poteri di vigilanza comunale di cui agli articoli 27 e seguenti
del d.p.r. 380/2001, nonché l’assunzione di determinazioni in autotutela di cui
agli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi). ]
(2) Legge abrogata dalla l.r. 48/2017, art. 5