Legge Regionale 7 aprile 2014, n. 15 Istituzione del bilancio sociale della Regione Puglia. Integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2001, n.28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli)
Art. 1Integrazione all’articolo 21 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 “1 bis. Per
quanto previsto dal comma 1 e in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione), nonché del regolamento
regionale 29 settembre 2009, n. 20, attuativo della legge regionale 20 giugno
2008, n. 15 (Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia), la Regione Puglia istituisce il bilancio
sociale della Regione come strumento di conoscenza e comunicazione che assicura
un elevato strumento di trasparenza dell’azione amministrativa.”.
Art. 2Integrazione all’articolo 100 della l.r.28/2001 “1 bis. Ai fini di quanto previsto al comma 1 bis dell’articolo 21, entro
sessanta giorni dalla data di approvazione del rendiconto, la Giunta regionale
approva il bilancio sociale, che esprime l’efficacia, l’efficienza e i risultati
dell’azione amministrativa, descrivendo i principali processi decisionali e
operativi e le ricadute sulla comunità. Il bilancio sociale è redatto per
consentire il confronto ciclico degli obiettivi programmati con i risultati
raggiunti, favorendo la definizione di nuovi obiettivi e impegni per
l’amministrazione.”.
Art. 3Regolamento del bilancio sociale 1. Con regolamento regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti lo schema di bilancio
sociale e le modalità operative per l’attuazione della presente legge. La Giunta
regionale annualmente approva le linee guida per la predisposizione del bilancio
sociale da parte delle competenti strutture regionali come individuate dal
predetto regolamento regionale.
Art. 4Norma finanziaria 1. All’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Disposizioni finali La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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