Legge Regionale 12 febbraio 2014, n. 2 Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche
Art. 1Finalità 1. La Regione Puglia, nel rispetto delle proprie competenze e dei limiti
derivanti dalla legislazione statale, riconosce il diritto del cittadino
all’utilizzo di medicinali e preparati galenici magistrali a base dei principi
attivi cannabinoidi, di seguito denominati farmaci cannabinoidi, per finalità
terapeutiche e ne disciplina l’accesso, fatti salvi i principi dell’autonomia e
responsabilità del medico nella scelta terapeutica.
Art. 2Modalità di prescrizione 1. I farmaci cannabinoidi, di cui al testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, emanati con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 e s.m.i., sono prescritti dal
medico specialista del Servizio sanitario regionale (SSR) e dal medico di
medicina generale del SSR, sulla base del piano terapeutico redatto dal medico
specialista del SSR, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla
normativa vigente sulle modalità di redazione delle prescrizioni mediche.
Art. 3Modalità di somministrazione e acquisto
1. L’inizio del trattamento può avvenire:
a. in ambito ospedaliero pubblico
o privato accreditato; b. in ambito domiciliare.
2. Nel caso in cui
il trattamento avvenga in ambito ospedaliero pubblico o privato accreditato,
compresi day hospital e ambulatori, i farmaci di cui all’articolo 2 sono
acquistati, o preparati e forniti, dalla farmacia ospedaliera e posti a carico
del SSR, anche nel caso del prolungamento della cura dopo la dimissione del
paziente. In quest’ultimo caso, il paziente deve presentare alla farmacia
ospedaliera, secondo normativa vigente, una nuova ricetta redatta dal medico
ospedaliero che lo ha in cura.
3. Nel caso in cui il trattamento sia
avviato in ambito domiciliare, il medico di medicina generale prescrive la
terapia su ricetta del SSR, sulla base del piano terapeutico redatto dal medico
specialista. Ai fini della fornitura del farmaco cannabinoide, il paziente o suo
delegato:
a. nel caso di farmaci importati, deve rivolgersi
obbligatoriamente al farmacista del servizio pubblico, il quale consegna
direttamente i farmaci cannabinoidi al medico o al paziente, dietro pagamento
del solo prezzo di costo richiesto dal produttore e delle spese accessorie
riportate nella fattura estera; b. nel caso di farmaci autorizzati
all’immissione in commercio sul territorio nazionale, può rivolgersi al
farmacista del servizio pubblico con oneri a carico del SSR oppure al farmacista
privato convenzionato con oneri a proprio carico.
4. Il medico e il
paziente, o suo delegato, sono autorizzati a trasportare farmaci cannabinoidi
nella quantità massima indicata nella prescrizione medica necessaria per
l’effettuazione della terapia domiciliare. La prescrizione deve sempre
accompagnare il trasporto del farmaco cannabinoide e, nel caso di trasporto da
parte di soggetto delegato, deve riportare il nome del paziente.
Art. 4Compiti di informazione sanitaria 1. La Regione promuove aggiornamenti periodici per gli operatori sanitari
interessati, ai fini della diffusione della conoscenza degli ambiti e degli
effetti della cura con cannabinoidi.
Art. 5Attività di monitoraggio regionale 1. La Regione monitora l’andamento del trattamento del dolore cronico, anche per
le patologie che utilizzano farmaci cannabinoidi, in ottemperanza alla legge 15
marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e
alla terapia del dolore).
Art. 6Norme finali e transitorie 1. La Giunta regionale emana, con propria deliberazione, gli indirizzi attuativi
della presente legge, al fine di garantire l’omogeneità nell’organizzazione
dell’erogazione dei farmaci in ambito ospedaliero e in ambito domiciliare,
nonché a monitorare il consumo sul territorio regionale dei farmaci
cannabinoidi.
Art. 7Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le risorse del
Fondo sanitario regionale.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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