Legge Regionale 20 maggio 2014, n. 24
Integrazioni all’articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali) - Ricollocazione personale dell’ex Consorzio agrario della Lucania e Taranto
Art. 1Integrazioni all’articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 -
Ricollocazione personale ex Consorzio Agrario della Lucania e Taranto.
“2 bis. Il personale interessato dai processi di liquidazione
del Consorzio agrario regionale della Lucania e Taranto e di Bari, in possesso
dei requisiti previsti dalla legge 28 ottobre 1999, n. 410 (Nuovo ordinamento
dei consorzi agrari), può essere ricollocato previo esperimento di apposita
procedura selettiva, presso l’Agenzia.
“2 ter. L’Agenzia provvede al
ricollocamento del suddetto personale nel rispetto dei vincoli assunzionali
previsti dalla normativa vigente, nei limiti della dotazione organica e tenuto
conto delle esigenze organizzative.
“2 quater. Agli oneri derivanti
dall’attuazione dei commi 2 bis) e 2 ter), l’Agenzia provvede nell’ambito dei
risparmi di spesa derivanti dai processi di collocamento a riposo del personale
di ruolo.”.