Legge Regionale 19 giugno 2014, n. 28
Integrazione all’articolo 32 della legge regionale 31 ottobre 2002, n, 18 e s.m.i. (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale)
Art. 1Finalità
“4 bis. Qualora il pagamento delle sanzioni non
sia effettuato nelle forme di cui ai commi 1 e 2, il gestore dei trasporti
dell’impresa esercente il servizio, ricevuto il rapporto del soggetto incaricato
che ha accertato l’infrazione, è competente, ai sensi dell’articolo 18 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), a emettere
l’ordinanza di ingiunzione con le procedure di cui al medesimo articolo 18.”