Anno 2014
Numero 28
Data 19/06/2014
Abrogato No
Materia Turismo;
Note
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Nessun allegato

Legge Regionale 19 giugno 2014, n. 28

Integrazione all’articolo 32 della legge regionale 31 ottobre 2002, n, 18 e s.m.i. (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale)



Art. 1

Finalità


1. Dopo il comma 4 dell’articolo 32 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 e s.m.i. (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale)”, è aggiunto il seguente: 

“4 bis. Qualora il pagamento delle sanzioni non sia effettuato nelle forme di cui ai commi 1 e 2, il gestore dei trasporti dell’impresa esercente il servizio, ricevuto il rapporto del soggetto incaricato che ha accertato l’infrazione, è competente, ai sensi dell’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), a emettere l’ordinanza di ingiunzione con le procedure di cui al medesimo articolo 18.”  



Disposizioni finali


La presente legge è  pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.