Legge Regionale 4 luglio 2014, n. 29 Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne
Art. 1Principi 1. La Regione Puglia, in coerenza con i principi costituzionali, le leggi
vigenti, le risoluzioni dell’Organizzazione delle nazioni unite (ONU) e
dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), le risoluzioni e i programmi
dell’Unione europea, riconosce che ogni forma di violenza contro le donne
rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali, dell’integrità fisica
e psichica, della libertà, della dignità, della sicurezza.
2. Gli
effetti della violenza di genere, di natura fisica, sessuale, psicologica,
economica e di privazione della libertà personale costituiscono un ostacolo alla
salute, al benessere, al godimento del diritto a una cittadinanza sicura, libera
e giusta, per le donne, per i minori, per le persone con diverso orientamento
sessuale, per i diversi generi.
Art. 2Definizioni 1. Ai fini della presente legge, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3
della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la
violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, valgono le seguenti
definizioni:
a) la “violenza contro le donne” è una violazione dei diritti
umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli
atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di
provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o
economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la
privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica - compresi i luoghi
di lavoro - che nella vita privata; b) con il termine “donne” sono da
intendersi anche le ragazze con meno di 18 anni; c) la “violenza contro le
donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in
quanto tale, quale fenomeno che colpisce le donne in modo sproporzionato; d)
la “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale,
psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del
nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente
dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa
residenza con la vittima; e) per “vittima” si intende qualsiasi persona
fisica che subisca atti o comportamenti di cui alle lettere a) c) e d).
2. Le misure previste dalla presente legge sono poste in
essere senza alcuna discriminazione fondata sulle identità di genere,
sull’orientamento sessuale, sull’età, sulla razza, sulla lingua, sulla
religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sulle condizioni
di salute, sulla disabilità, sullo status civile o su qualunque altra
condizione.
Art. 3Finalità 1. La Regione, nell’ambito delle attività di programmazione di cui all’articolo
24 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema
integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli
uomini in Puglia), individua, fra gli obiettivi di benessere sociale da
perseguire, il contrasto e la prevenzione della violenza di genere e le misure a
sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza e li riconosce come
priorità di intervento.
2. Con la presente legge la Regione:
a) assicura alle donne, sole o con minori, che subiscono atti
di violenza, ivi compresa la minaccia di tali atti, nel rispetto della personale
riservatezza, il diritto ad adeguati interventi di sostegno, anche di natura
economica, per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia,
materiale e psicologica e la propria integrità fisica e la propria dignità;
b) tutela le donne, sole o con minori, che vivono in situazioni di disagio o
difficoltà ovvero subiscono violenza o minaccia di violenza, in tutte le sue
forme, fuori o dentro la famiglia, attraverso il consolidamento della rete dei
servizi territoriali e il rafforzamento delle competenze di tutte le
professionalità che entrano in contatto con le situazioni di violenza; c)
promuove, con il coinvolgimento degli operatori della comunicazione, delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e delle università, interventi di
prevenzione della violenza di genere, di diffusione della cultura della
legalità, del rispetto delle differenze, dell’uguaglianza di diritti e doveri
tra i sessi, di educazione alla relazione; d) accresce la protezione delle
vittime e l’efficacia degli interventi promuovendo l’integrazione e la
collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte; e) sostiene le attività
dei centri antiviolenza; f) favorisce l’emersione del fenomeno della
violenza di genere in tutte le sue forme.
Art. 4Ruolo della Regione 1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, le aziende sanitarie
locali e gli organismi di parità, riconosce e valorizza le pratiche di
accoglienza autonome e autogestite, basate sulle relazioni tra donne,
avvalendosi delle esperienze e delle competenze espresse localmente dai soggetti
organizzati che abbiano tra i loro scopi prevalenti la lotta alla violenza sulle
donne e sui minori e la sua prevenzione.
2. La Regione favorisce e
sostiene attività di prevenzione, di tutela, di solidarietà e di sostegno alle
vittime della violenza, nonché percorsi di elaborazione culturale, informazione
e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza contro le donne e i minori.
3. La Regione, nell’ambito della normativa nazionale e regionale in
materia di formazione professionale, approva gli indirizzi per la formazione
specifica di operatrici e operatori del settore, valorizzando esperienze e
competenze consolidate dai centri antiviolenza e ponendo particolare attenzione
all’approccio di genere, anche al fine di favorire la condivisione di conoscenze
e abilità tra le figure professionali che operano nei servizi sia pubblici che
privati.
Art. 5Interventi regionali 1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Regione:
a) promuove la sottoscrizione, la valorizzazione e l’attuazione
di protocolli di intesa tra enti pubblici, istituzioni scolastiche, forze
dell’ordine, autorità giudiziaria, centri antiviolenza, case rifugio e altri
soggetti che operano nel campo del contrasto alla violenza in coerenza con i
principi della presente legge, per il raggiungimento di obiettivi condivisi
negli interventi di prevenzione, protezione, tutela e cura; b) promuove
l’adozione di protocolli operativi tra i soggetti di cui alla lettera a) allo
scopo di rendere omogenei i percorsi di accoglienza, ascolto, presa in carico e
cura; c) detta indirizzi affinché i comuni forniscano adeguata assistenza
alloggiativa alle donne, sole o con minori, che versino nella necessità,
segnalata dai servizi preposti, di abbandonare il proprio ambiente familiare e
abitativo, in quanto vittime di violenza o di maltrattamenti, e che si trovino
nell’impossibilità di rientrare nell’abitazione originaria; d) detta
indirizzi affinché le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali
garantiscano percorsi privilegiati di accesso dedicati alle vittime di violenza,
definendoli dal punto di vista logistico, strutturale e procedurale, e
promuovano una formazione adeguata delle figure professionali impegnate nella
fasi di rilevazione, accoglienza e trattamento; e) promuove la definizione
di protocolli operativi tra i soggetti preposti alla tutela e alla sicurezza
delle vittime, all’accertamento e alla repressione dei reati e all’attuazione
delle misure interdittive comminate, per favorire la permanenza delle donne e
dei minori nei loro contesti di vita; f) contribuisce all’emersione del
fenomeno della violenza anche attraverso la pubblicazione dei dati raccolti
dall’Osservatorio delle politiche sociali; g) ha la facoltà di costituirsi
parte civile nei procedimenti penali per femicidio e atti di violenza nei
confronti delle donne e dei minori, fatta eccezione per i procedimenti penali
relativi a violenze e molestie sui luoghi di lavoro per i quali si costituisce
la consigliera regionale di parità, devolvendo l’eventuale risarcimento in
favore delle vittime; h) favorisce la realizzazione di progetti specifici di
trattamento per gli autori di reato, anche attraverso accordi di collaborazione
con il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria; i) predispone, a
integrazione e in coerenza con la programmazione sociale regionale e locale,
piani integrati di azione di durata triennale per il contrasto alla violenza di
genere, che prevedano il concorso al finanziamento da parte delle diverse aree
di policy coinvolte.
Art. 6Tavolo interassessorile 1. La Regione istituisce il tavolo interassessorile al fine di favorire la piena
integrazione delle politiche regionali a sostegno delle donne vittime di
violenza e assicurare la più ampia condivisione di obiettivi, interventi e
azioni.
2. Il tavolo interassessorile è presieduto dall’Assessore al
Welfare o sua/o delegata/o ed è composto da una rappresentanza politica e/o
tecnica delle strutture regionali con responsabilità e competenze in materia di:
a) politiche di salute, benessere sociale e pari opportunità;
b) politiche per l’istruzione, la formazione professionale e la cultura;
c) politiche di sviluppo economico, lavoro, inclusione sociale; d)
politiche abitative, per l’urbanistica e l’assetto del territorio; e)
politiche per l’immigrazione.
3. Partecipano al tavolo interassessorile la consigliera
regionale di parità, il/la responsabile dell’Ufficio garante di genere, il/la
Garante regionale dei diritti del minore, il/la Garante delle persone sottoposte
a misure restrittive della libertà personale.
4. Il tavolo
interassessorile:
a) formula proposte alla Giunta regionale in ordine alle azioni
e agli interventi di cui alla presente legge, con particolare riferimento al
potenziamento e alla qualificazione dei servizi per la prevenzione e il
contrasto del fenomeno, alle misure per gli inserimenti socio-lavorativi delle
donne vittime di violenza e agli interventi per garantire adeguata assistenza
economica e alloggiativa, anche avvalendosi dei dati di monitoraggio e di
analisi forniti dall’Osservatorio regionale di cui all’articolo 14; b)
assicura l’integrazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione
degli interventi dei piani integrati di azione di cui all’articolo 5.
Art. 7Task-force permanente antiviolenza 1. E’ istituita la task-force permanente antiviolenza a cui partecipano, in
relazione ai temi da affrontare, rappresentanti dei centri antiviolenza e delle
case rifugio, del sistema giudiziario, penitenziario e delle forze dell’ordine,
del sistema degli enti locali, del sistema educativo, dell’istruzione e della
ricerca, delle associazioni e degli ordini professionali interessati e del
partenariato sociale e istituzionale.
2. La task-force è coordinata
dal/dalla dirigente del Servizio regionale competente, che la convoca secondo
composizione variabile, sulla base dell’ordine del giorno.
3. La
task-force si dota di un disciplinare di funzionamento interno al fine di
definire le modalità di lavoro e di raccordo sia con il Tavolo interassessorile
che con i soggetti di cui al comma 1.
4. La task-force svolge le
seguenti attività:
a) individua interventi di protezione, sostegno e reinserimento
delle vittime di violenza; b) definisce protocolli d’intesa e protocolli
operativi per la standardizzazione delle procedure di presa in carico; c)
definisce protocolli operativi tra i soggetti preposti alla tutela e alla
sicurezza delle vittime, all’accertamento e alla repressione dei reati e
all’attuazione delle misure interdittive comminate, per favorire la permanenza
delle donne e dei minori nei loro contesti di vita; d) analizza i dati di
monitoraggio, con il supporto dell’Osservatorio regionale di cui all’articolo
14, al fine di individuare priorità di intervento e definire azioni mirate;
e) individua azioni e strumenti di monitoraggio, in collaborazione con
l’Osservatorio regionale, al fine di poter rilevare specifiche forme di violenza
sommersa, quali quelle agite su donne disabili o su persone con diverso
orientamento sessuale; f) organizza momenti di confronto e condivisione sul
tema con il partenariato sociale e istituzionale.
Art. 8Interventi delle Autonomie locali 1. Nell’ambito delle previsioni di cui alla l.r. 19/2006, i comuni singoli o
associati in ambiti territoriali e le aziende sanitarie locali, attraverso le
rispettive articolazioni territoriali, concorrono alla realizzazione delle
attività di cui alla presente legge, in coerenza con gli interventi regionali di
cui all’articolo 5.
2. I comuni, singoli o associati in ambiti
territoriali, e le aziende sanitarie locali, tramite i distretti sociosanitari,
possono stipulare apposite convenzioni con i centri antiviolenza e le case
rifugio regolarmente autorizzati e iscritti negli appositi registri regionali,
al fine di garantire alle donne esposte alla violenza, sole o con minori,
interventi di prevenzione, protezione, tutela e trattamento, accompagnandole nel
percorso di fuoriuscita dalle situazioni di violenza.
3. Gli enti locali
individuano i bisogni formativi degli operatori e delle operatrici che
intervengono sul fenomeno, promuovono e favoriscono la realizzazione di
iniziative di aggiornamento e formazione, anche avvalendosi della collaborazione
dei centri antiviolenza.
Art. 9Assistenza economica e alloggiativa 1. I comuni, singoli o associati, nell’ambito delle disponibilità finanziarie
rivenienti da risorse proprie di bilancio e/o dalla programmazione finanziaria
dei piani sociali di zona, garantiscono gli inserimenti temporanei delle donne
vittime di violenza presso le case rifugio.
2. I comuni, singoli o associati, prestano assistenza economica
e alloggiativa alle donne, sole o con minori, che versino nella necessità,
segnalata dai servizi preposti, di abbandonare il proprio ambiente familiare e
abitativo, in quanto vittime di maltrattamenti o violenza, qualunque sia la
forma agita o minacciata, e che si trovino nell’impossibilità di rientrare
nell’abitazione originaria, anche in coerenza con quanto previsto dalla nuova
disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Art. 10Centri Antiviolenza 1. La Regione promuove e sostiene le attività dei centri antiviolenza a favore
delle donne, sole o con minori.
2. I centri antiviolenza, pubblici o
privati, organizzano ed erogano attività di ascolto e accoglienza, assistenza,
aiuto e sostegno rivolti a donne vittime di violenza, sole o con minori, subita
o minacciata, in qualunque forma. La metodologia di accoglienza è basata sulla
relazione tra donne. I centri offrono consulenza legale, psicologica e sociale
alle donne vittime di violenza, orientandole nella scelta dei servizi
sociosanitari e assistenziali territoriali, indirizzandone e favorendone il
percorso di reinserimento sociale e lavorativo.
3. I centri antiviolenza
svolgono attività di prevenzione attraverso interventi di sensibilizzazione,
formazione, attività culturali, in favore della comunità sociale, rafforzando in
particolare la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di
eliminazione di tutte le forme della violenza contro le donne. Realizzano
attività di informazione sulle fenomenologie e sulle cause della violenza, al
fine di prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e di violenza
fondata sull’identità di genere e/o sull’orientamento sessuale.
4. I
centri antiviolenza concorrono a svolgere attività di formazione e aggiornamento
delle operatrici e degli operatori che, nei diversi ambiti di competenza,
svolgono attività connesse alla prevenzione e al contrasto della violenza e al
sostegno delle vittime.
5. I centri antiviolenza possono essere attivati
o gestiti esclusivamente da soggetti, enti, associazioni femminili, imprese
sociali, operanti sul territorio regionale, che abbiano tra i propri scopi
prevalenti la prevenzione e il contrasto della violenza su donne e minori, che
utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne e che
operino nel pieno rispetto dei principi della presente legge.
6. I
centri antiviolenza mantengono costanti e funzionali rapporti, tesi anche a
promuovere protocolli d’intesa e/o operativi, con le istituzioni e gli enti
pubblici cui compete il pronto intervento e l’assistenza, la prevenzione e la
repressione dei reati. I centri operano in stretta connessione con le case
rifugio, con i servizi per la formazione e il lavoro, con le strutture educative
e scolastiche, con l’associazionismo e le organizzazioni di volontariato attive
nel territorio.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i soggetti gestori dei centri antiviolenza possono ottenere
l’autorizzazione al funzionamento, prevista dal regolamento regionale 18 gennaio
2007, n. 4, attuativo della l.r. 10 luglio 2006, n. 19, a condizione di avere
maturato almeno cinque anni di esperienza nel settore specifico e di avvalersi
di personale con adeguata esperienza e formazione. I medesimi requisiti sono
richiesti ai soggetti che si candidano a gestire centri antiviolenza a
titolarità pubblica.
8. I centri antiviolenza, costituiti nel rispetto
dei requisiti comuni ai servizi, previsti dall’ articolo 37 del r.r. 4/2007, sono
autorizzati con le procedure relative ai servizi di cui all’articolo 40 dello
stesso regolamento.
9. I centri antiviolenza autorizzati possono
istituire centri o punti di primo ascolto, in collaborazione con le associazioni
femminili iscritte all’albo regionale e operanti nel settore specifico, gli enti
locali e altre istituzioni.
10. Per i requisiti funzionali,
organizzativi e gestionali dei centri antiviolenza, non espressamente definiti
dalla presente legge, si fa rinvio all’ articolo 107 del r.r. 4/2007.
11.
I centri antiviolenza regolarmente autorizzati al funzionamento forniscono i
dati informativi richiesti dall’Osservatorio regionale sulla violenza alle donne
e ai minori nell’ambito delle attività previste all’articolo 14.
Art. 11Case rifugio 1. Le case rifugio sono strutture che offrono accoglienza e protezione alle
donne vittime di violenza, sole o con minori, nell’ambito di un programma
personalizzato di sostegno, di recupero e di inclusione sociale finalizzato a
ripristinare la loro autonoma individualità, nel pieno rispetto della
riservatezza e dell’anonimato.
2. Alle case rifugio è garantita la
segretezza dell’ubicazione per la sicurezza delle vittime di violenza.
3. La metodologia di accoglienza è basata sulla relazione tra donne.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
soggetti gestori delle case rifugio possono ottenere l’autorizzazione al
funzionamento, prevista dal r.r.
4/2007, a condizione di avere maturato almeno cinque anni di esperienza nel
settore specifico e di avvalersi di personale con adeguata esperienza e
formazione. I medesimi requisiti sono richiesti ai soggetti che si candidano a
gestire le case rifugio a titolarità pubblica.
5. Le case rifugio,
costituite nel rispetto dei requisiti comuni alle strutture, previsti dall’ articolo
36 del r.r. 4/2007, sono autorizzate con le procedure previste agli articoli
38 e39
dello stesso regolamento.
6. Per i requisiti strutturali,
organizzativi e gestionali delle case rifugio si fa rinvio agli articoli
80 e 81
del r.r. 4/2007.
7. Le case rifugio regolarmente autorizzate al funzionamento
forniscono i dati informativi richiesti dall’Osservatorio regionale sulla
violenza alle donne e ai minori nell’ambito delle attività previste all’articolo
14.
Art. 12Lavoro di rete e formazione 1. I centri antiviolenza e le case rifugio, nel rispetto della riservatezza e
dell’anonimato delle ospiti, operano in collaborazione con la rete dei servizi
sociali e sanitari territoriali e con le forze dell’ordine, al fine di garantire
la massima sicurezza e protezione alle donne che subiscono violenza, sole o con
figli minori, e un percorso di presa in carico integrata e globale.
2. I
percorsi di formazione e di aggiornamento delle figure professionali che operano
nel settore seguono un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al
fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza
subita dalle donne a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale,
culturale o economico e la loro riconducibilità alle diseguaglianze di genere. I
percorsi di formazione e di aggiornamento promuovono l’integrazione fra le
figure professionali del pubblico e del privato.
Art. 13Linee guida regionali in materia di maltrattamento e violenza in danno dei
minori 1. La Regione adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le “Linee guida regionali in materia di maltrattamento e
violenza in danno dei minori”, allo scopo di garantire i loro diritti contro
ogni forma di maltrattamento, violenza, ivi compresa la violenza assistita,
sfruttamento, a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, cognitivo,
spirituale, morale e sociale e di fornire orientamenti organizzativi e operativi
agli operatori dei servizi territoriali, socio-sanitari, scolastici ed
educativi, per realizzare interventi tempestivi, uniformi, integrati, nei
diversi settori di intervento.
Art. 14Osservatorio regionale sulla violenza alle donne e ai minori 1. Nell’ambito dell’Osservatorio regionale delle Politiche sociali, di cui all’
articolo
14 della l.r. 19/2006, è istituita la sezione “Osservatorio regionale sulla
violenza alle donne e ai minori”, di seguito Osservatorio.
2.
L’Osservatorio si avvale della collaborazione di tutti i soggetti che sul
territorio rappresentano punti di osservazione del fenomeno.
3.
L’Osservatorio predispone idonei strumenti e realizza le attività di
monitoraggio attraverso la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati forniti
da tutti i soggetti operanti nel settore, al fine di sviluppare la conoscenza
delle problematiche relative alla violenza sulle donne e sui minori e
armonizzare le varie metodologie di intervento adottate nel territorio.
Art. 15Comunicazione e rapporti con i media 1. La Regione promuove forme di partenariato e di collaborazione con i soggetti
che operano nell’ambito dell’informazione e della comunicazione per l’adozione
di modelli comunicativi che:
a) non contengano immagini o rappresentazioni di violenza
contro le donne e i minori o che incitino ad atti di violenza; b) non
utilizzino linguaggio discriminatorio, deformante rispetto alla realtà,
oltraggioso e offensivo delle identità di genere; c) trasmettano messaggi
pertinenti e non fuorvianti rispetto alla trattazione dei casi di violenza;
d) non utilizzino il corpo delle donne e dei minori in modo offensivo della
dignità della persona; e) non assimilino l’immagine o parti del corpo ad
oggetti o ai prodotti pubblicizzati; f) non accompagnino l’immagine delle
donne e dei generi tutti ad altra immagine che richiami o evochi atti o
attributi sessuali; g) non trasmettano messaggi pubblicitari discriminatori
o degradanti basati sul genere e sugli stereotipi di genere sotto qualunque
forma; h) siano attenti alla rappresentazione dei generi, rispettosi
dell’identità di uomini e donne, coerenti con l’evoluzione dei ruoli nella
società.
2. La Regione, anche attraverso le attività promosse
dall’Osservatorio sulla comunicazione di genere, realizza azioni di monitoraggio
dei modelli comunicativi e promuove il confronto e la formazione sul tema.
Art. 16Programmi antiviolenza 1. La Regione sostiene programmi antiviolenza a favore delle donne vittime di
violenza, sole o con minori, finalizzati all’accoglienza, al sostegno e
all’accompagnamento, tramite percorsi personalizzati, con l’obiettivo di
supportarle durante tutto il percorso di fuoriuscita dalla violenza medesima.
2. I programmi antiviolenza integrano quanto già previsto dai locali
piani sociali di zona o da altre misure specifiche di intervento.
3. I
programmi antiviolenza possono essere presentati dai centri antiviolenza,
regolarmente autorizzati al funzionamento e iscritti nel registro regionale,
anche in partenariato con gli enti locali, con le aziende sanitarie locali, con
altri enti pubblici, con gli organismi di parità, con i servizi per l’impiego e
con le associazioni femminili, iscritte all’albo regionale e operanti nel
settore specifico, e le imprese sociali che abbiano tra i propri scopi
prevalenti il contrasto alla violenza su donne e minori.
4. I programmi
antiviolenza prevedono:
a) progetti di presa in carico individualizzati volti al
superamento della situazione di disagio derivante dalla violenza subita, al
reinserimento socio-lavorativo, all’accompagnamento verso percorsi di autonomia
e di autodeterminazione; b) percorsi di ospitalità per le donne, sole o con
minori, che si trovino in situazioni di pericolo per l’incolumità psichica e/o
fisica propria e/o dei minori, finalizzati a garantire, insieme all’accoglienza
di emergenza, un progetto personalizzato complessivo volto al superamento della
situazione di disagio e alla fuoriuscita dalla violenza; c) attività di
sensibilizzazione e di informazione sul tema rivolte alla cittadinanza, con
particolare attenzione ai giovani e agli adolescenti e ai luoghi di lavoro
pubblici e privati, al fine di favorire l’emersione del fenomeno; d)
percorsi di formazione rivolta ad operatrici e operatori che, nei diversi ambiti
istituzionali, svolgono attività connesse alla prevenzione e al contrasto della
violenza; e) progetti di percorsi mirati, anche terapeutici, nei confronti
degli autori degli atti di violenza.
Art. 17Valorizzazione delle pratiche basate sulle relazioni fra donne 1. La Regione sostiene le pratiche di accoglienza autonome e autogestite basate
sulle relazioni fra donne, attribuendo la priorità alle associazioni femminili
per gli interventi e le attività previste dalla presente legge e favorendone il
coinvolgimento.
Art. 18Finanziamento degli interventi 1. La Regione, nella programmazione delle politiche di cui al comma 4
dell’articolo 6 della presente legge, individua le risorse finanziarie e le
modalità di finanziamento.
2. Il Piano regionale di salute e il
Documento di indirizzo economico funzionale (DIEF) del Servizio sanitario
regionale, unitamente al Piano regionale delle politiche sociali, individuano le
misure e le risorse di propria competenza destinate all’attuazione degli
interventi di cui alla presente legge.
3. La Giunta regionale può
finanziare iniziative di rilevanza regionale, anche a carattere sperimentale, e
definisce il concorso al finanziamento da parte delle diverse aree di policy.
4. La Giunta regionale definisce le modalità di finanziamento dei centri
antiviolenza e dei programmi antiviolenza.
Art. 19Cumulabilità dei finanziamenti 1. I finanziamenti assegnati con la presente legge sono cumulabili con quelli
previsti da altri programmi europei, statali o regionali, purché non sia da
questi diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dai
programmi medesimi.
Art. 20Norma finanziaria 1. Gli oneri derivanti dalla presente legge, che si quantificano in euro 900
mila, trovano copertura a valere sugli stanziamenti già previsti a legislazione
vigente sul capitolo 784010 - U.P.B. 05.02.01.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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