Anno 2014
Numero 3
Data 12/02/2014
Abrogato No
Materia
Note
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Legge Regionale 12 febbraio 2014, n. 3

Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale



CAPO 1

Disposizioni in materia ambientale 





Art. 1

Esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale 


1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la delega per l’istruttoria e il rilascio di provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio degli impianti esistenti e nuovi, nonché il riesame, il rinnovo e l’aggiornamento, attribuita nei termini di cui all’articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale) e all’articolo 35 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia), è modificata, sopprimendo la distinzione temporale rispetto alla presentazione della prima domanda, attribuendo agli enti provinciali la competenza su tutte le categorie di attività elencate nell’allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., con esclusione di quelle riferite al trattamento dei rifiuti urbani (o derivanti dal ciclo dei rifiuti urbani) riconducibili alle categorie 5.2 (impianti di incenerimento dei rifiuti urbani), 5.3 (impianti per l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi) e 5.4 (discariche) che sono attribuite alla competenza della Regione Puglia, nonché di quelle considerate dall’articolo 23 della legge regionale 3 luglio 2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012) e dall’articolo 13 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali).

2. L’esercizio delle attività tecnico amministrative, così come delegate, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge e i procedimenti in corso sono conclusi dall’Autorità che li ha avviati.





Art. 2

Integrazioni all’articolo 22 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale del 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), è aggiunto il seguente:

“1 bis. Il gestore, su richiesta dell’autorità competente (Ente Regione) e dell’autorità di controllo (ARPA), in relazione alle attività svolte per il rilascio e il controllo dell’autorizzazione integrata ambientale, provvede a versare la tariffa istruttoria (Ti) nel bilancio della Regione Puglia, quella per controlli (Tc) e controlli programmati con prelievi e analisi (Ta) nel bilancio di ARPA Puglia.”.




CAPO 2

Disposizioni in materia di rischio di incidente rilevante 





Art. 3

Integrazioni all’articolo 21 della l.r. 38/2011 



1. Dopo il comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 38/2011 sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. La tariffa in acconto per istruttoria e controlli, definita dalla Giunta regionale con deliberazione n. 801 del 23 marzo 2010 e successive integrazioni e modifiche, viene ripartita equamente tra Ente Regione e ARPA Puglia. Il Gestore, su richiesta dell’autorità competente (Ente Regione), versa la tariffa, così ripartita, nei rispettivi bilanci della Regione Puglia e dell’ARPA Puglia.


1 ter. La tariffa definitiva, nei termini che saranno fissati dall’emanando Decreto ministeriale di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), su richiesta dell’autorità competente, è versata dal Gestore nei bilanci della Regione Puglia e dell’ARPA Puglia.”. 




CAPO 3

Disposizioni in materia di acustica 





Art. 4

Integrazione all’articolo 5 della l.r. 17/2007


1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 17/2007 è aggiunto il seguente:

“2 bis. La Regione Puglia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, disciplina con apposito regolamento le modalità per l’iscrizione, la tenuta e la gestione dell’elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale. Dalla data di pubblicazione del regolamento il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 17/2007 è abrogato. Le Province uniformano la propria azione amministrativa alle indicazioni regolamentari.” 




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.