Anno 2014
Numero 30
Data 15/07/2014
Abrogato No
Materia Assistenza sociale;Sanità;
Note
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Legge Regionale 15 luglio 2014, n. 30

Modifiche e integrazione all’articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali)



Art. 1

Modifiche e integrazione all’articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 


1. All’ articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), sono apportate le seguenti modifiche e integrazione:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. I candidati idonei alla nomina di Direttore generale inclusi nell’elenco di cui al comma 2 hanno la facoltà, con priorità rispetto agli altri aspiranti e comunque in subordine rispetto ai Direttori generali in carica, di partecipare al corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, organizzato e attivato dalla Regione Puglia ai sensi del comma 4 dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e con le modalità previste dall’articolo 25.”;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. La designazione dei Direttori generali delle aziende e degli enti del SSR è effettuata dalla Giunta regionale attingendo dall’elenco regionale dei candidati idonei di cui al comma 2, ovvero da analoghi elenchi di candidati idonei delle altre regioni, facendo divieto di attribuire incarichi a soggetti in quiescenza.”;

c) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

“10 bis. Il Direttore generale nominato deve produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui all’articolo 3 bis, comma 4, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i.”.

 




Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.