Legge Regionale 1 agosto 2014, n. 35 Interventi regionali per la promozione dell’ aggregazione di imprese agricole, della cooperazione per lo sviluppo del sistema agroalimentare e della pesca
Art. 1Finalità 1.
La Regione Puglia, in attuazione dell’articolo 45 della Costituzione e
dell’ articolo 11 dello Statuto regionale, promuove lo sviluppo della cooperazione
in ambito della pesca, agricolo, forestale e rurale, riconoscendo a essa un
ruolo essenziale per la crescita qualitativa, sostenibile e competitiva del
settore agroalimentare, della pesca e delle aree rurali, costiere e marine del
territorio regionale. La presente legge si propone di:
a)
favorire l’aggregazione delle aziende agricole e della pesca che operano nella
raccolta, condizionamento, lavorazione, trasformazione, commercializzazione dei
prodotti della pesca, agricoli, zootecnici e forestali e nei servizi
connessi;
b)
favorire l’aggregazione di imprese cooperative per la realizzazione di progetti
integrati di sviluppo anche mediante interventi finalizzati alla concentrazione
dell’offerta e all’integrazione dei componenti delle diverse filiere
agroalimentari e della pesca;
c)
tutelare e migliorare il reddito degli imprenditori agricoli e della
pesca;
d)
accrescere l’efficienza e la competitività del sistema agroalimentare e della
pesca;
e)
promuovere la trasformazione e commercializzazione, nonché la ricerca e
applicazione della tracciabilità analitica di prodotti pugliesi agricoli e della
pesca di qualità;
f)
implementare innovazione di prodotto e di processo nelle strutture
agroalimentari e della pesca, anche mediante l’utilizzo delle più moderne
tecnologie e un rapporto sinergico con il sistema della
conoscenza;
g)
migliorare lo stato patrimoniale delle cooperative agricole e della pesca con
mirate azioni di carattere finanziario;
h)
promuovere il consumo di prodotti della pesca, agricoli, agroindustriali e
zootecnici del territorio e, in particolare, quelli ottenuti con metodi che
salvaguardino l’ambiente e la salute degli agricoltori, degli operatori della
pesca e dei consumatori;
i)
sostenere l’adozione di strategie comuni alle varie componenti delle filiere
agroalimentari e della pesca per sistemi di qualità, tracciabilità e
rintracciabilità innovativi;
j)
sostenere progetti innovativi sotto il profilo organizzativo, in grado di
razionalizzare i processi produttivi all’interno delle filiere di prodotto e
migliorarne l’efficacia del profilo economico;
k)
sostenere interventi di formazione e aggiornamento del personale delle
cooperative agricole e della pesca, finalizzati all’acquisizione e
perfezionamento delle competenze tecniche e delle
capacità
gestionali e manageriali;
I)
favorire l’accesso al credito delle cooperative agricole e della
pesca;
m)
sostenere con azioni proprie gli operatori della pesca, agricoli, zootecnici e
forestali in crisi.(1)
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1,
la legge disciplina gli interventi di competenza regionale in materia e
individua obiettivi, strumenti e risorse per la realizzazione degli interventi,
raccordandosi con la normativa comunitaria e nazionale.
(1) Comma sostituito dalla l.r.
n. 1/2016, art. 62, c. 1, lett. a).
Art. 2Destinatari degli interventi 1. I soggetti destinatari dei benefici di cui alla presente legge sono le
cooperative singole e/o associate e i loro consorzi che svolgono una o più delle
seguenti attività: raccolta, condizionamento, lavorazione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, forestali, agroalimentari
e della pesca, iscritte all’albo nazionale delle società cooperative a mutualità
prevalente; sono altresì destinatarie dei benefici della presente legge, le
imprese agricole singole e/o associate che abbiano costituito tra esse un
contratto di rete nonché i singoli operatori del settore della
pesca, agricoli, zootecnici e forestali interessati da momentanea crisi del
settore di appartenenza.(2) 2. Per poter beneficiare delle provvidenze di cui
alla presente legge, i soggetti beneficiari di cui al comma 1 devono dimostrare
di possedere i seguenti requisiti:
a) avere la propria sede legale, amministrativa e operativa
nella Regione Puglia;
b) disporre di un conferimento annuo da parte dei soci
di almeno il 65 per cento del prodotto lavorato, salvo comprovate cause di forza
maggiore;
c) aver stipulato contratti di filiera nei quali siano concordati
i termini delle transazioni anche ai sensi dell’articolo 62 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 27;
d) che sia verificata la permanenza della maggioranza
dei soci, presenti sul libro soci al momento della richiesta, da almeno un
triennio all’interno del sodalizio; ovvero dalla data di costituzione della
cooperativa, in caso di nuove cooperative o con meno di tre esercizi. d-bis)
che svolgono attività, dichiarata in crisi, da almeno dieci anni. (3)
3. Nel caso di iniziative a carattere interregionale, la
Regione Puglia finanzia la parte degli interventi che riguardano il territorio e
gli interessi economici pugliesi.
(2) Comma modificato dalla l.r.
n. 1/2016, art. 62, c. 1, lett. b). (3) Lettera inserita dalla l.r.
n. 1/2016, art. 62, c. 1, lett. c).
Art. 3Priorità 1. La Regione Puglia dà priorità, nell’ambito di tutte le iniziative tese a
sostenere il settore agricolo, agroalimentare e della pesca, con particolare
riferimento alla programmazione per lo sviluppo rurale cofinanziata dalla Unione
europea, alle aggregazioni di imprese della
pesca, agricole, zootecniche e forestali, alle cooperative agricole e ai
loro consorzi, compatibilmente con la normativa comunitaria e nazionale
pertinente. (4)
(4) Comma modificato dalla l.r.
n. 1/2016, art. 62, c. 1, lett. d).
Art. 4Interventi ammissibili 1. Al fine di perseguire gli obiettivi della presente legge, la Giunta regionale
può concedere contributi per la realizzazione di progetti integrati di sviluppo,
presentati dai destinatari di cui all’articolo 2, che prevedano uno o più delle
seguenti tipologie di interventi:
a) aggregazione e concentrazione delle cooperative, di cui al
comma 1 dell’articolo 2, già esistenti; b) progetti commerciali e di
marketing con carattere innovativo; c) introduzione di innovazione di
prodotto, processo, organizzativa e di mercato; d) riqualificazione di
impianti produttivi per la lavorazione, la trasformazione e la
commercializzazione di prodotti agricoli, agroalimentari e della pesca; e)
capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi, ai fini del rafforzamento
della struttura patrimoniale; e-bis)
operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei natanti e dei mezzi che
consentono lo svolgimento delle attività di settore; (5) f) operazioni che favoriscano il credito a
favore delle cooperative, sia attraverso l’istituzione di fondi di garanzia e
co-garanzia, sia mediante accordi e convenzioni con il sistema bancario
regionale e nazionale, sia con eventuali partecipazioni ai costi degli interessi
bancari.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere da a) a
d), potrà essere concesso un contributo pubblico nel rispetto di quanto
disciplinato dai regolamenti della Commissione (UE) relativi all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti “de minimis”, dai regolamenti relativi all’applicazione degli articolo 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”
nel settore agricolo e dai regolamenti (UE) relativi all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
“de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
3. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere e) e f), la
Regione:
a) istituisce un fondo di rotazione e stipula apposite
convenzioni con gli istituti di credito; b) può concedere, attraverso
l’erogazione di un prestito da parte del fondo di rotazione, un aiuto non
inferiore a euro 10 mila e non superiore a euro 50 mila e comunque sino al 50
per cento del capitale effettivamente sottoscritto dai soci della cooperativa.
Il destinatario restituirà il prestito, attraverso il progressivo versamento del
capitale sociale, entro cinque anni; c) può concedere, attraverso un
intervento sul tasso di interesse a fronte di mutui erogati da banche
convenzionate, un aiuto superiore a euro 50 mila, e comunque sino al 50 per
cento del capitale effettivamente sottoscritto dai soci della cooperativa, a
fronte dell’impegno da parte del destinatario al versamento del capitale sociale
sottoscritto entro dieci anni; d) gli aiuti di cui alle lettere a), b) e c)
saranno erogati nel rispetto di quanto disciplinato dai regolamenti della
Commissione (UE) relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, dai regolamenti
relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e
dai regolamenti (UE) relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel
settore della pesca e dell’acquacoltura.
(5) Lettera inserita dalla l.r.
n. 1/2016, art. 62, c. 1, lett. e).
Art. 5Osservatorio regionale sulla cooperazione agroalimentare 1. Presso l’Assessorato alle risorse agroalimentari è costituito l’Osservatorio
regionale sulla cooperazione agroalimentare che, analogamente a quanto previsto
per il corrispettivo Osservatorio nazionale istituito presso il Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del decreto-legge 9
settembre 2005, n. 182 (Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi
pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle
filiere agro-alimentari), convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre
2005, n. 231, è composto e sostenuto dalle organizzazioni della cooperazione
agricola e integrato dalle organizzazioni professionali agricole presenti nel
CNEL.
2. L’Osservatorio rappresenta uno strumento di approfondimento e
analisi del fenomeno cooperativo nel sistema agroalimentare regionale che,
periodicamente, offre contributi informativi qualificati e aggiornati in
collaborazione con l’Osservatorio nazionale. 3. Dall’attuazione del
presente articolo non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 6Programma annuale 1. La Giunta regionale, sentito il parere dell’Osservatorio regionale sulla
cooperazione agroalimentare di cui al comma 1 dell’articolo 5, adotta entro
sessanta giorni dalla data di entrata n vigore della legge di bilancio per
l’esercizio finanziario dell’anno di riferimento, un programma annuale con il
quale vengono stabilite le modalità di attuazione degli interventi stessi.
Art. 7Disposizioni finanziarie 1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, nell’ambito della U.P.B.
1.3.1 “Associazionismo e Tutela della Qualità”, sono istituiti i seguenti nuovi
capitoli di spesa:
a) C.N.I. “Contributi in regime di “de minimis” per la
realizzazione di progetti integrati in favore di cooperative e loro consorzi. -
(l.r. 35/2014 - art. 4, comma 2)”; b) C.N.I. “Fondo di rotazione per la
capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi ai fini del rafforzamento
della struttura patrimoniale. (l.r. 35/2014 - art. 4, comma 3)”.
2. La dotazione finanziaria sarà assicurata nei limiti degli
stanziamenti previsti con le leggi annuali e pluriennali del bilancio regionale.
Art. 8Norme finali 1. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono cumulabili con quelle
previste da altre normative regionali, statali e comunitarie nei limiti previsti
dalla pertinente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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